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Circolare

Circolare numero 159 del 1-8-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’attuazione del D.M. 18 aprile 1996 che riforma la disciplina delle liste speciali dei medici incaricati dei controlli INPS. Vengono confermati la natura libero-professionale del rapporto e l’autonomia del medico, ma cambia profondamente il sistema di formazione delle liste: si passa da un inserimento generalizzato a un modello fondato su graduatorie e punteggi, con priorità ai medici già operativi e con almeno 100 visite nell’anno precedente. Sono disciplinate in modo dettagliato le incompatibilità, la gestione delle visite ambulatoriali in caso di assenza alla visita domiciliare, le fasi e i termini per la ricostituzione delle liste a livello provinciale e nazionale, nonché le regole per future reintegrazioni o riduzioni delle liste. La circolare indica anche i compensi spettanti ai medici e istituisce/rafforza il ruolo della Commissione mista INPS-Ordine dei medici.

Ricostituzione delle liste speciali dei medici per le visite di controllo INPS, con nuovi criteri di graduatoria, incompatibilità, incarichi e compensi

Ricostituzione delle liste speciali dei medici per le visite di controllo INPS

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione del D.M. 18 aprile 1996, che riforma la disciplina dei medici incaricati delle visite di controllo per l’INPS. Il nuovo impianto conferma la natura libero-professionale dell’attività e l’autonomia del medico, ma introduce un sistema di selezione basato su graduatorie e punteggi, con una articolata sequenza di adempimenti a livello provinciale e nazionale.

Quadro normativo e criteri generali

Il decreto del 18 aprile 1996, emanato in attuazione dell’art. 5, commi 12 e 13, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella L. 11 novembre 1983 n. 638, modifica in modo rilevante il precedente D.M. 15 luglio 1986, che continua ad applicarsi solo per gli aspetti non disciplinati diversamente. Il rapporto con l’Istituto resta di collaborazione fiduciaria libero-professionale, senza vincoli gerarchici.

Il cambiamento più significativo riguarda la composizione iniziale delle liste: non è più previsto l’inserimento di tutti i richiedenti, ma solo dei medici utilmente collocati in graduatoria. I medici che, pur avendo presentato domanda, non rientrino nella lista prescelta possono candidarsi per altre liste della stessa provincia o di altra provincia, secondo le regole stabilite dalla circolare.

Incompatibilità con l’incarico

La circolare evidenzia che l’assenza di incompatibilità deve essere verificata al momento dell’accettazione dell’incarico, non già al momento della domanda di inserimento nelle liste. Sono incompatibili:

  • il medico con rapporto di lavoro subordinato o collaborazione coordinata e continuativa presso soggetti pubblici o privati;
  • il medico che svolga attività di medico generico o pediatra di libera scelta, anche in sostituzione, iscritto negli elenchi della medicina generale o pediatrica;
  • il medico che svolga attività di guardia medica o medicina dei servizi, compresa la sostituzione;
  • lo specialista che operi presso USL o strutture/studi privati in convenzione con INPS o USL;
  • il medico che non garantisca la disponibilità a eseguire visite di controllo in tutte le fasce di reperibilità;
  • il medico che si trovi in qualunque altra posizione incompatibile per legge o contratto.

Per le attività di sostituzione, l’incompatibilità vale per il periodo della sostituzione, comunque entro il limite massimo di 60 giorni l’anno. La circolare sottolinea inoltre la necessità di una programmazione che alterni equamente i medici sulle due fasce di reperibilità, evitando che uno stesso medico sia di fatto esonerato da una delle due.

Visite ambulatoriali in caso di assenza alla visita domiciliare

La nuova disciplina prevede che, quando il lavoratore risulta assente alla visita domiciliare, la visita ambulatoriale sia eseguita il giorno lavorativo successivo presso il gabinetto diagnostico della Sede INPS competente. Le visite possono essere effettuate anche presso i Centri Operativi nei giorni in cui sia prevista la presenza del medico INPS.

Solo in via subordinata, se il lavoratore è domiciliato in una zona da cui il presidio INPS non risulti facilmente raggiungibile rispetto all’USL, la visita può essere disposta presso l’ambulatorio USL. Le Sedi devono individuare, previo confronto con le USL e sentito il Comitato Provinciale, le aree in cui continuerà a valere questa soluzione. Il criterio di distanza va inteso in senso relativo, valutando la maggiore difficoltà o il maggiore tempo di percorrenza verso il presidio INPS rispetto a quello USL.

La programmazione locale deve consentire al medico di controllo di indicare, nell’avviso al lavoratore assente, la struttura presso cui presentarsi. I medici delle liste speciali devono inoltre comunicare entro le ore 9 del giorno successivo all’incarico i nominativi dei lavoratori assenti o dissenzienti per i quali è stato disposto l’invito ambulatoriale; nel caso di dissenso rispetto alla riduzione di prognosi, il medico deve trasmettere entro la stessa ora il relativo referto.

Fabbisogno delle liste e parametri di dimensionamento

La ricostituzione delle liste deve essere preceduta dalla determinazione del fabbisogno numerico dei medici in ciascuna articolazione territoriale, identificata nella provincia. Tale fabbisogno deve tener conto:

  • della possibile articolazione in più ambiti territoriali, anche all’interno della stessa SAP;
  • della media dei certificati pervenuti negli ultimi due anni;
  • del rapporto tra certificati e controlli da eseguire, che orientativamente deve attestarsi tra il 15% e il 20% a livello provinciale, salvo esigenze locali o situazioni particolari, anche sanitarie;
  • del carico di lavoro settimanale, indicato di massima in 21 visite di controllo per medico.

Eventuali scostamenti temporanei dalla percentuale standard devono essere valutati dalla Sede Regionale e comunicati alle strutture centrali competenti.

Medici con diritto di precedenza: domanda, requisiti e termini

Le SAP devono pubblicare con tempestività un avviso rivolto ai medici già iscritti nelle liste alla data del 29 aprile 1996, che abbiano effettuato almeno 100 visite domiciliari o accessi nel periodo 29 aprile 1995 - 28 aprile 1996, che non siano in situazione di incompatibilità e che intendano confermare la propria disponibilità a proseguire la collaborazione con l’Istituto.

La domanda, in carta libera, può essere spedita o presentata entro il 16 settembre 1996. Non è richiesta autenticazione della firma. Il medico deve indicare anche la disponibilità a essere inserito in un’altra lista della stessa provincia qualora non trovi posto in quella richiesta inizialmente. L’avviso deve essere pubblicizzato presso la SAP, l’Ordine dei medici, le organizzazioni di categoria e tramite comunicati stampa.

La circolare precisa che i periodi di inattività dovuti a cause tutelate dall’ordinamento, come servizio militare, richiamo alle armi, malattia documentata, gravidanza e puerperio nei termini indicati, non si computano nell’anno di riferimento per le 100 visite; tali periodi sono considerati neutri e va preso a riferimento il corrispondente periodo dell’anno precedente.

Graduatorie, punteggi e approvazione provinciale

Entro il 30 settembre 1996 devono essere formate le graduatorie dei medici con diritto di precedenza per ciascun ambito territoriale. Il punteggio tiene conto di due elementi principali:

  • continuità del servizio svolto fino al 29 aprile 1996: 0,2 punti per ogni mese di calendario o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di 12 mesi, per un massimo di 2,4 punti;
  • numero di visite o accessi effettuati per l’Istituto nel triennio 29 aprile 1993 - 28 aprile 1996: 0,02 punti per ogni visita.

In caso di parità prevale il medico con maggiore anzianità di laurea; in ulteriore parità, il più anziano di età. La valutazione della continuità e delle visite è effettuata sulla base di apposito curriculum e, per l’elaborazione automatizzata, sono richiamate specifiche funzioni informatiche e relative code di stampa.

Entro il 15 ottobre 1996, se il fabbisogno della lista risulta coperto, la lista può essere approvata insieme alla graduatoria completa, comprensiva anche dei non collocati. L’approvazione compete al Direttore della SAP del capoluogo di provincia, d’intesa con le rappresentanze ordinistiche e previo parere della Commissione INPS-Ordine dei medici. Le graduatorie devono essere esposte presso la SAP e l’Ordine dei medici almeno fino al 30 novembre 1996.

Conferimento degli incarichi e conferma dopo tre mesi

Dopo l’approvazione della lista devono essere inviate comunicazioni a tutti gli interessati, compresi i medici non collocati utilmente. Ai medici inseriti viene conferito l’incarico con lettera raccomandata in due copie, accompagnata dal disciplinare. L’utilizzo è subordinato alla restituzione entro 15 giorni della lettera di accettazione sottoscritta, con firma autenticata; la mancata restituzione equivale a rinuncia.

La lettera di accettazione deve contenere la dichiarazione di insussistenza delle incompatibilità e l’accettazione del disciplinare; deve inoltre essere allegata, se non già prodotta, la certificazione dell’Ordine dei medici attestante laurea e abilitazione. L’incarico si intende confermato al terzo mese, salvo notifica di mancata conferma motivata, adottata dal direttore della struttura previo parere consultivo della Commissione mista. Per i medici inseriti in ragione di un fabbisogno temporaneamente più elevato, la circolare avverte che potrà in futuro verificarsi una riduzione del numero di incarichi.

Inserimento in altra lista della stessa provincia

Se in una lista provinciale permangono vacanze, i medici esclusi per insufficienza numerica possono essere contattati per l’inserimento in un’altra lista della stessa provincia, purché abbiano dichiarato tale disponibilità e non siano in situazione di incompatibilità.

La Sede Provinciale deve formare un elenco unico provinciale in ordine di punteggio, contenente i medici esclusi e la situazione delle vacanze nelle varie SAP. Gli interessati sono convocati, di regola entro il 31 ottobre 1996, per esprimere la scelta tra le liste carenti, con verbalizzazione della preferenza e delle proposte ricevute. In caso di irreperibilità telefonica, la convocazione avviene via telegramma e la mancata risposta entro 5 giorni equivale a rinuncia.

La nuova graduatoria provinciale è costruita, prima, con i medici confermati della lista preesistente e, subito dopo, con i medici con diritto di precedenza provenienti da altre liste della stessa provincia.

Completamento delle liste in tutte le province e domande in altra provincia

Parallelamente alla fase provinciale, le Sedi comunicano alla propria Sede Regionale gli incarichi rimasti non attribuiti. La Regione riepiloga la situazione complessiva e la trasmette alle altre Regioni, fino alla formazione di un elenco nazionale suddiviso per Regione entro il 30 novembre.

Le SAP pubblicano l’avviso nazionale e i medici interessati possono presentare, entro il 15 gennaio 1997, domanda a una sola Sede Provinciale di altra provincia, indicando la lista prescelta. La domanda è aperta sia a medici senza precedenti incarichi sia a medici già utilizzati altrove ma non collocati utilmente nelle graduatorie formate con i medici aventi diritto di precedenza. È richiesto che non sussistano incompatibilità e che il medico risulti iscritto all’albo professionale della provincia interessata alla scadenza del termine.

Per i medici già esclusi come eccedenti in una provincia, è previsto un ulteriore diritto di precedenza rispetto ai nuovi richiedenti, con collocazione aggiuntiva dopo l’ultimo iscritto.

Punteggi per la fase successiva

Nella fase di inserimento in altra provincia, il punteggio è determinato in base a:

  • voto di laurea, da 1 a 4 punti secondo le fasce indicate;
  • specializzazione in medicina legale, medicina legale e delle assicurazioni, medicina legale e infortunistica: 2 punti, valutandosi una sola specializzazione;
  • specializzazione in medicina del lavoro: 1 punto, in alternativa alla precedente;
  • ogni altra specializzazione aggiuntiva: 0,5 punti;
  • collaborazione positiva con l’Istituto come medico delle liste speciali: 0,2 punti per mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a 12 mesi;
  • anzianità di laurea: 0,2 punti per mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a 12 mesi.

Per i medici eccedenti provenienti da altra provincia, il punteggio di collaborazione e anzianità già attribuito dalla Sede di provenienza resta valido.

Approvazione finale delle liste e graduatoria a tre livelli

Entro il 31 gennaio 1997 le varie liste provinciali e le relative graduatorie devono essere approvate anche se non tutte le vacanze siano state colmate. Dopo l’approvazione, le SAP conferiscono gli incarichi secondo le regole già viste, senza pregiudicare i medici che erano già in posizione utile per la conferma nelle fasi precedenti.

La graduatoria finale si articola in tre parti:

  • medici confermati dalla lista preesistente;
  • medici con precedenza provenienti da altre liste della stessa provincia;
  • medici provenienti da altra provincia e medici della stessa provincia privi di titolo di precedenza.

Se, dopo queste operazioni, restano ulteriori esclusioni o vacanze, i medici possono chiedere inserimento presso altra provincia con disponibilità di posti, sempre nel rispetto dell’ordine di punteggio e dell’iscrizione all’albo della nuova provincia.

Gestione a regime, reintegrazioni, riduzioni e controlli disciplinari

A regime, le visite di controllo non eseguibili con i medici delle liste possono essere affidate in via eccezionale a medici indicati dall’art. 2, comma 3 del decreto, senza inserirli nelle liste. Il ricorso a tali medici deve comunque rimanere del tutto residuale.

Nei primi tre anni dall’approvazione delle liste, in caso di sopravvenuta insufficienza non temporanea dei medici, le graduatorie già definite devono essere utilizzate per nuove integrazioni, partendo dal primo degli esclusi, salvo incompatibilità sopravvenute. Se invece il numero dei medici risulta eccessivo in modo definitivo, si procede alla cancellazione dei medici in soprannumero iniziando dall’ultimo. Tali interventi avvengono sentita la Commissione INPS-Ordine dei medici.

Per inosservanza degli obblighi convenzionali il medico può essere diffidato dal Direttore della SAP, su proposta del medico di Sede per le inadempienze tecnico-professionali, e successivamente sospeso o revocato dal Direttore Generale, previa proposta motivata e sentita la Commissione mista. Se il medico rifiuta o si rende indisponibile ripetutamente, senza giustificato motivo, a effettuare le visite assegnate, si applica la stessa procedura di diffida e, nei casi ulteriori, di proposta di sospensione o revoca.

Compensi e rimborso spese

La circolare richiama i compensi spettanti ai medici per le visite effettuate dal 29 aprile 1996:

  • L. 28.800 per visita domiciliare di controllo in giorno feriale;
  • L. 46.200 per visita domiciliare di controllo in giorno festivo;
  • L. 21.600 per visita domiciliare non eseguita in giorno feriale per mancata reperibilità del lavoratore;
  • L. 36.000 per visita domiciliare non eseguita in giorno festivo per mancata reperibilità del lavoratore;
  • L. 7.200 a visita per spese di trasporto, maggiorate di 1/5 di litro di benzina super per ogni chilometro fuori dalla cinta urbana.

I compensi devono essere corrisposti entro la fine del mese successivo a quello della visita. È inoltre previsto un compenso fisso per spese di amministrazione, dovuto dai datori di lavoro richiedenti le visite, pari a L. 7.500 per visita.

Commissione mista INPS-Ordine dei medici

Il decreto prevede la costituzione, presso ogni Sede Provinciale, di una Commissione INPS-Ordine dei medici nominata dal Direttore della Sede e composta da quest’ultimo o da un suo delegato, da un medico INPS designato nell’ambito della circoscrizione provinciale e da un rappresentante dell’Ordine dei medici. La Commissione interviene nella gestione delle liste e nei vari passaggi di formazione, approvazione, conferma, reintegro, riduzione, sospensione e revoca degli incarichi.

Punti principali

Nuovo assetto delle liste e criterio di graduatoria

Il decreto del 18 aprile 1996 modifica in modo sostanziale il sistema previgente del 1986. L’incarico non è più attribuito in modo generalizzato a tutti i richiedenti, ma solo ai medici utilmente collocati in graduatoria sulla base di punteggi predeterminati. Rimane confermata la natura libero-professionale del rapporto e l’autonomia professionale del medico, fuori da vincoli gerarchici.

Incompatibilità all’incarico

L’incompatibilità deve sussistere al momento dell’accettazione dell’incarico e riguarda, tra l’altro, i medici con lavoro subordinato o collaborazione coordinata e continuativa, i medici di medicina generale o pediatri di libera scelta, i medici di guardia e di medicina dei servizi, gli specialisti convenzionati con INPS o USL, chi non garantisce disponibilità nelle due fasce di reperibilità e chi si trovi in altre situazioni incompatibili per legge o contratto. Per alcune attività di sostituzione l’incompatibilità dura per il periodo della sostituzione, comunque non oltre 60 giorni l’anno.

Visite ambulatoriali dopo assenza alla domiciliare

Se il lavoratore è assente alla visita domiciliare, la visita ambulatoriale deve essere disposta il giorno lavorativo successivo presso il gabinetto diagnostico della Sede INPS competente, o presso i Centri Operativi quando sia prevista la presenza del medico INPS. In via subordinata, se il domicilio del lavoratore rende il presidio INPS non facilmente raggiungibile, la visita può essere fissata presso l’ambulatorio USL. Le Sedi devono definire preventivamente, sentito il Comitato Provinciale e le USL, le zone in cui continuerà a valere la visita presso USL.

Ricostituzione delle liste: fasi e scadenze

La ricostituzione delle liste è scandita da più fasi e da termini stringenti: individuazione del fabbisogno entro il 15 luglio 1996; domande dei medici con diritto di precedenza entro il 16 settembre 1996; graduatorie entro il 30 settembre 1996; eventuale approvazione delle liste entro il 15 ottobre 1996; formazione dell’elenco provinciale entro il 31 ottobre 1996; completamento dell’elenco nazionale entro il 30 novembre 1996; domande per nuove province entro il 15 gennaio 1997; approvazione finale delle liste provinciali entro il 31 gennaio 1997.

Criteri di punteggio e graduatorie

Per i medici già iscritti e con almeno 100 visite nell’anno precedente si valuta la continuità del servizio, con 0,2 punti per mese o frazione superiore a 15 giorni fino a 12 mesi, e il numero di visite effettuate nell’ultimo triennio, con 0,02 punti per visita o accesso. A parità di punteggio prevale l’anzianità di laurea e, in ulteriore parità, l’età. Nella fase successiva si aggiungono punteggi per voto di laurea, specializzazioni, anzianità di collaborazione e anzianità di laurea.

Completamento delle liste su base provinciale e nazionale

I medici esclusi da una lista per insufficienza numerica possono chiedere inserimento in altra lista della stessa provincia, con graduatoria provinciale unica. Se persistono vacanze, si passa a un elenco nazionale per regione, con possibilità di presentare domanda a una sola Sede Provinciale di altra provincia. La graduatoria finale si compone di più sezioni: medici confermati, medici provenienti da altre liste della provincia e, infine, medici provenienti da altre province o senza precedenti incarichi.

Reintegrazioni, riduzioni e cessazioni degli incarichi

Nei primi tre anni dall’approvazione delle liste, se sopravvengono insufficienze non temporanee o variazioni definitive del carico di lavoro, si usano le graduatorie già formate per reintegrare i medici a partire dal primo escluso, sempre salvo incompatibilità sopravvenute. Se invece i medici sono in eccesso, si procede alla cancellazione iniziando dall’ultimo della lista. In caso di inosservanza degli obblighi convenzionali o di rifiuti ripetuti delle visite, è prevista la diffida e, nei casi più gravi, sospensione o revoca, sentita la Commissione mista.

Compensi e rimborso spese

Sono richiamati i compensi per le visite di controllo effettuate dal 29 aprile 1996: L. 28.800 per visita domiciliare feriale, L. 46.200 per festiva, L. 21.600 per mancata reperibilità feriale, L. 36.000 per mancata reperibilità festiva, oltre a L. 7.200 per spese di trasporto più il rimborso chilometrico fuori dalla cinta urbana. Il pagamento deve avvenire entro la fine del mese successivo alla visita; il compenso fisso per spese di amministrazione a carico dei datori di lavoro è pari a L. 7.500 per visita.

Commissione INPS-Ordine dei medici

Per ogni Sede Provinciale è prevista una Commissione mista composta dal Direttore della Sede o suo delegato, da un medico INPS designato e da un rappresentante dell’Ordine dei medici. La Commissione interviene nelle varie fasi della formazione, approvazione e gestione delle liste, oltre che nei procedimenti di diffida, sospensione, revoca, inserimento e cancellazione dei medici.

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