Sentenza n. 3318/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione VI, n. 80/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune nell’esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 80/2025 e atti successivi ritenuti elusivi del giudicato: autorizzazione paesaggistica in sanatoria e SCIA in sanatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria interessata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 80/2025, con la quale il TAR aveva annullato il provvedimento comunale che escludeva l’adozione di misure sanzionatorie per opere edilizie realizzate sul lastrico solare della controinteressata, imponendo al Comune un nuovo e corretto riesame della fattispecie alla luce della violazione del vincolo paesaggistico. Nonostante la notifica della sentenza e una diffida formale, il Comune è rimasto inerte rispetto all’obbligo di riesame. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità o infondatezza del ricorso deducendo la pendenza dell’appello contro la sentenza presupposta e la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in ragione del rilascio di un’autorizzazione paesaggistica in sanatoria e del recepimento di una SCIA in sanatoria per le medesime opere. La ricorrente ha contestato tali eccezioni, sostenendo che gli atti sopravvenuti non costituissero adempimento, ma elusione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l’eccezione fondata sulla pendenza dell’appello, rilevando che le sentenze dei TAR sono esecutive e che la mera proposizione del gravame non ne sospende l’efficacia in assenza di una specifica misura cautelare del Consiglio di Stato. Ha accertato l’inottemperanza del Comune, poiché il giudicato imponeva un riesame completo e imparziale della fattispecie, con esito non predeterminato e potenzialmente anche repressivo, mentre l’amministrazione ha intrapreso un percorso unilaterale di sanatoria che ha neutralizzato gli effetti conformativi della sentenza. Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., ha quindi dichiarato nulli la determina comunale n. 2386 del 5 dicembre 2025 e la conseguente SCIA in sanatoria. Ha ordinato al Comune di eseguire integralmente la sentenza presupposta entro 60 giorni, imponendo una nuova e completa valutazione della fattispecie. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, o un suo delegato, con termine di 90 giorni per l’esecuzione sostitutiva e spese a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive.
La sentenza del TAR resta esecutiva e vincolante nonostante la proposizione dell’appello, salvo sospensione disposta dal giudice d’appello.
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato
Il giudice dell’ottemperanza può dichiarare nulli gli atti amministrativi successivi che, anziché dare esecuzione al giudicato, ne violino o eludano gli effetti conformativi.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
In presenza di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva del giudicato.
Massime di principio
- La proposizione dell’appello contro una sentenza del TAR non ne sospende l’efficacia esecutiva; la sospensione richiede una specifica pronuncia cautelare del giudice d’appello.
- Quando il giudicato annulla l’inerzia o il diniego dell’amministrazione e impone un riesame, l’amministrazione deve svolgere una nuova e completa istruttoria, mantenendo impregiudicato l’esito finale secondo i vincoli conformativi della sentenza.
- Costituisce elusione del giudicato l’adozione di atti successivi che, mediante un percorso amministrativo unilateralmente orientato in senso opposto al riesame imposto, neutralizzino la valutazione discrezionale che l’amministrazione era tenuta a compiere.
- Nel giudizio di ottemperanza sono nulli, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., gli atti amministrativi adottati in violazione o elusione del giudicato.
- L’accertata inottemperanza consente al giudice di assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento e di nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
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