Sentenza del 23/04/2020 n. 8087 - Corte di Cassazione
Tributi locali - TARSU - Edifici di culto - Condizioni di oggettiva esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune contestava l'esenzione dall'imposta TARSU per il 2012 concessa al Monastero dalla Commissione Tributaria Regionale. La questione centrale era se l'esenzione regolamentare per "edifici o loro parti adibiti al culto" potesse estendersi all'intero complesso monastico; il Comune sosteneva che solo le parti oggettivamente incapaci di produrre rifiuti (es. cappelle, sagrestie) sono da esentare e che le aree ad uso abitativo/servizi (alloggi, cucine, refettorio, lavanderia, uffici ecc.) producono rifiuti e quindi sono tassabili. Il Comune ha inoltre dedotto questioni procedural‑documentali (acquiescenza a precedente avviso 2011 e omissione di denuncia di variazione per il 2012).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune sul primo motivo, ritenendo che l'esenzione regolamentare per gli edifici di culto va interpretata in senso restrittivo e solo le parti oggettivamente incapaci di produrre rifiuti possono essere escluse dalla TARSU. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del Monastero. In concreto, le superfici effettivamente adibite al culto erano già state escluse, mentre le restanti aree del monastero sono state ritenute soggette a tassazione perché produttive di rifiuti. Spese dei gradi di merito compensate; il contribuente condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità per Euro 2.200,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2
"2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione"
La norma delimita l'esenzione alla sola ipotesi di locali/aree oggettivamente incapaci di produrre rifiuti; l'esenzione richiede indicazione nella denuncia e riscontro su elementi oggettivi. Non basta la destinazione religiosa in astratto.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68, commi 1 e 2
"1. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento... 2. L'articolazione delle categorie... tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività... locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose..."
Attribuisce ai comuni il potere di classificare categorie di locali, incluse attività religiose, ma detta criteri di massima: la classificazione non equivale automaticamente a estensione dell'esenzione oltre i limiti stabiliti dall'art.62.
Regolamento comunale per l'applicazione della T.A.R.S.U. (Comune di Bologna), art. 5, commi 1 e 2, lett. h
"1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. 2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: (...) h) edifici o loro parti adibiti al culto nonchè i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso"
Il regolamento esclude dalla base imponibile edifici o parti adibiti al culto, ma tale previsione va coordinata con l'art.62 del D.Lgs. 507/1993: solo le parti che, per natura/uso, non possono produrre rifiuti risultano effettivamente esentabili.
L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 16
"agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro"
Distingue le attività di culto da altre attività (assistenziali, commerciali, ecc.), utile per l'interpretazione del concetto di 'attività di culto', ma non costituisce di per sé una norma che imponga l'esenzione dalla TARSU: per l'esenzione serve norma agevolativa specifica o la verifica dell'incapacità a produrre rifiuti.
Massime di principio
- L'esenzione TARSU per edifici di culto va interpretata restrittivamente: riguarda soltanto i locali che obiettivamente non possono produrre rifiuti per natura o per uso stabile.
- Il fatto che un edificio sia destinato al culto non giustifica automaticamente l'esenzione dell'intero fabbricato; vanno distinti gli spazi di culto (esenti, se non produttivi di rifiuti) dalle aree ad uso abitativo/servizi (tassabili se producono rifiuti).
- È onere del soggetto interessato indicare nella denuncia originaria o di variazione le circostanze che giustificano l'esclusione e fornire documentazione/elementi oggettivi che ne consentano il riscontro.
- I regolamenti comunali possono prevedere categorie agevolative per attività religiose, ma tali previsioni devono essere coordinate con la norma legislativa che limita l'esenzione ai locali incapaci di produrre rifiuti.
- In casi simili, il contribuente dovrebbe: (a) segnalare espressamente nelle denunce le superfici che richiede siano escluse, (b) fornire prove oggettive dell'assenza di produzione di rifiuti per tali superfici, e (c) tenere aggiornata la denuncia di variazione quando cambiano le superfici o gli usi.
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