Cassazione Penale, Sentenza n. 10968/2025 del 19/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Napoli che confermava la condanna per tentativo di estorsione. Gli argomenti principali sono: (1) nullità del decreto che disponeva il giudizio per omessa notifica del rinvio dell'udienza preliminare; (2) incompetenza territoriale in ragione della tesi che si tratta di un unico reato (unico tentativo di estorsione) e non di più reati in continuazione; (3) insufficienza e travisamento della prova, compresa la mancata traduzione di conversazioni in lingua indiana e la mancata prova della partecipazione di Kumar; (4) mancata riqulificazione del fatto come esercizio arbitrario di un diritto (art. 393 c.p.); (5) mancata ammissione di prove ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; (6) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, determinazione della pena e sospensione condizionale; (7) applicazione dell'art. 629 c.p. alla luce della successiva sentenza di incostituzionalità (n.120/2023) che avrebbe inciso sulla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione: (i) rigetta l'eccezione di nullità per omessa notifica del rinvio dell'udienza preliminare, ritenendo che, essendo gli imputati e il difensore assenti senza legittimo impedimento e avendo il verbale registrato la regolare notifica dell'avviso iniziale, non era dovuta ulteriore comunicazione ex art. 420 e ss. c.p.p.; (ii) accoglie il motivo relativo alla continuazione, ritenendo che le plurime minacce fossero momenti di una unica azione finalizzata allo stesso profitto e dunque configuravano un unico reato (esclude la continuazione): annulla la sentenza solo sul punto e, senza rinvio (art. 620, comma 1, lett. i) c.p.p.), elimina l'aumento di pena per continuazione portando la pena a 2 anni e 4 mesi di reclusione ed €400 di multa per ciascun imputato; (iii) dichiara manifestamente infondate o inammissibili le altre censure (competenza territoriale tardiva, valutazione critica delle prove e travisamento dei fatti, richiesta di acquisizione prove ex art. 507 c.p.p., diniego delle attenuanti generiche e sospensione condizionale), confermando nei restanti punti la decisione di merito; (iv) respinge la dedotta applicazione della sentenza costituzionale n.120/2023 come tardiva in cassazione.
Norme richiamate
non presente testualmente nella sentenza ma richiamato nel corpo
regola la rinnovazione degli avvisi e stabilisce che la lettura in udienza dell'ordinanza sostituisce la citazione/avvisi eccetto nei casi di nullità o legittimo impedimento
consente al giudice di procedere in assenza dell'imputato se questi non compaia e non sia legittimamente impedito
prevede il rinvio dell'udienza se sussiste legittimo impedimento o causa di forza maggiore e impone la comunicazione dell'ordinanza di rinvio nelle ipotesi previste; la lettura dell'ordinanza in udienza sostituisce la notifica nei casi ordinari
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
consente la nomina di difensore d'ufficio quando il difensore di fiducia non è presente
art. 620, comma 1, lett. i) cod. proc. pen.
consente l'annullamento senza rinvio quando il giudice di legittimità può determinare direttamente il trattamento sanzionatorio; qui utilizzato per eliminare l'aumento per continuazione e ricalcolare la pena
norma richiamata con riguardo alla possibile riqulificazione del fatto come esercizio arbitrario di un diritto; la Corte ritiene che gli elementi dimostrino l'illegittimità della pretesa e quindi l'ipotesi di estorsione
potere discrezionale del giudice di integrazione probatoria; l'eventuale diniego non è validamente deducibile in cassazione come omissione decisiva se la prova è stata richiesta con l'art.507 e non con l'art.495, comma 2
art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
riferimento normativo per l'ammissione di mezzi di prova decisivi; la mancata assunzione di prova ai sensi dell'art.495, comma 2, può essere dedotta in cassazione, mentre richiesta mediante art.507 non consente lo stesso rimedio
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
consente il gravame in cassazione per mancata assunzione di prova decisiva ma la Corte precisa che la prova è decisiva solo se riguarda fatto certo non dichiarativo
limite massimo per la concedibilità della sospensione condizionale della pena; la pena definitiva supera il limite dei due anni e quindi la sospensione è preclusa
reato di estorsione; i ricorrenti richiamano la sentenza n.120/2023 di incostituzionalità parziale, ma la Corte di cassazione ritiene la questione tardiva se sollevata per la prima volta in cassazione
Massime di principio
- La mancata comunicazione del rinvio d'udienza non determina automaticamente la nullità: la notifica del nuovo termine è dovuta solo se l'avviso precedente è nullo o se l'imputato/difensore sono assenti per legittimo impedimento o forza maggiore; altrimenti la lettura in udienza dell'ordinanza può sostituire la notifica.
- L'incompetenza territoriale deve essere eccepita tempestivamente (prima della chiusura dell'udienza preliminare) o si perde per decadenza; un'eccezione sollevata tardivamente è manifestamente inammissibile.
- Più atti di minaccia possono costituire un unico reato di estorsione quando sono momenti di una unica azione finalizzata allo stesso profitto; la mera variazione dell'ammontare richiesto non basta a qualificare più reati in continuazione.
- In cassazione non è rimesso al giudice di legittimità riesaminare liberamente la valutazione ex post delle prove: sono sindacabili solo vizi di diritto, la carenza, la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; ricostruzioni alternative dei fatti spettano al giudice di merito.
- La richiesta di integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p. è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la mancata ammissione di prove di tipo dichiarativo non costituisce normalmente motivo ammissibile di cassazione per mancanza di prova decisiva.
- Le questioni fondate su cambiamenti intervenuti nella giurisprudenza costituzionale (o su sentenze costituzionali successive) devono essere tempestivamente sollevate in sede d'appello o nella fase in cui è ancora possibile la devoluzione della questione al giudice successivo, altrimenti possono risultare inammissibili in cassazione.
- La sospensione condizionale della pena non è aplicabile se la pena definitiva supera i limiti previsti dall'art.163 c.p.; contestare la sospensione richiede attenzione alla quantificazione definitiva della pena.
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