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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10968/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Napoli che confermava la condanna per tentativo di estorsione. Gli argomenti principali sono: (1) nullità del decreto che disponeva il giudizio per omessa notifica del rinvio dell'udienza preliminare; (2) incompetenza territoriale in ragione della tesi che si tratta di un unico reato (unico tentativo di estorsione) e non di più reati in continuazione; (3) insufficienza e travisamento della prova, compresa la mancata traduzione di conversazioni in lingua indiana e la mancata prova della partecipazione di Kumar; (4) mancata riqulificazione del fatto come esercizio arbitrario di un diritto (art. 393 c.p.); (5) mancata ammissione di prove ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; (6) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, determinazione della pena e sospensione condizionale; (7) applicazione dell'art. 629 c.p. alla luce della successiva sentenza di incostituzionalità (n.120/2023) che avrebbe inciso sulla quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione: (i) rigetta l'eccezione di nullità per omessa notifica del rinvio dell'udienza preliminare, ritenendo che, essendo gli imputati e il difensore assenti senza legittimo impedimento e avendo il verbale registrato la regolare notifica dell'avviso iniziale, non era dovuta ulteriore comunicazione ex art. 420 e ss. c.p.p.; (ii) accoglie il motivo relativo alla continuazione, ritenendo che le plurime minacce fossero momenti di una unica azione finalizzata allo stesso profitto e dunque configuravano un unico reato (esclude la continuazione): annulla la sentenza solo sul punto e, senza rinvio (art. 620, comma 1, lett. i) c.p.p.), elimina l'aumento di pena per continuazione portando la pena a 2 anni e 4 mesi di reclusione ed €400 di multa per ciascun imputato; (iii) dichiara manifestamente infondate o inammissibili le altre censure (competenza territoriale tardiva, valutazione critica delle prove e travisamento dei fatti, richiesta di acquisizione prove ex art. 507 c.p.p., diniego delle attenuanti generiche e sospensione condizionale), confermando nei restanti punti la decisione di merito; (iv) respinge la dedotta applicazione della sentenza costituzionale n.120/2023 come tardiva in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 420 cod. proc. pen.

    non presente testualmente nella sentenza ma richiamato nel corpo

    regola la rinnovazione degli avvisi e stabilisce che la lettura in udienza dell'ordinanza sostituisce la citazione/avvisi eccetto nei casi di nullità o legittimo impedimento

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    consente al giudice di procedere in assenza dell'imputato se questi non compaia e non sia legittimamente impedito

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    prevede il rinvio dell'udienza se sussiste legittimo impedimento o causa di forza maggiore e impone la comunicazione dell'ordinanza di rinvio nelle ipotesi previste; la lettura dell'ordinanza in udienza sostituisce la notifica nei casi ordinari

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    consente la nomina di difensore d'ufficio quando il difensore di fiducia non è presente

  • art. 620, comma 1, lett. i) cod. proc. pen.

    consente l'annullamento senza rinvio quando il giudice di legittimità può determinare direttamente il trattamento sanzionatorio; qui utilizzato per eliminare l'aumento per continuazione e ricalcolare la pena

  • art. 393 cod. pen.

    norma richiamata con riguardo alla possibile riqulificazione del fatto come esercizio arbitrario di un diritto; la Corte ritiene che gli elementi dimostrino l'illegittimità della pretesa e quindi l'ipotesi di estorsione

  • art. 507 cod. proc. pen.

    potere discrezionale del giudice di integrazione probatoria; l'eventuale diniego non è validamente deducibile in cassazione come omissione decisiva se la prova è stata richiesta con l'art.507 e non con l'art.495, comma 2

  • art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    riferimento normativo per l'ammissione di mezzi di prova decisivi; la mancata assunzione di prova ai sensi dell'art.495, comma 2, può essere dedotta in cassazione, mentre richiesta mediante art.507 non consente lo stesso rimedio

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    consente il gravame in cassazione per mancata assunzione di prova decisiva ma la Corte precisa che la prova è decisiva solo se riguarda fatto certo non dichiarativo

  • art. 163 cod. pen.

    limite massimo per la concedibilità della sospensione condizionale della pena; la pena definitiva supera il limite dei due anni e quindi la sospensione è preclusa

  • art. 629 cod. pen.

    reato di estorsione; i ricorrenti richiamano la sentenza n.120/2023 di incostituzionalità parziale, ma la Corte di cassazione ritiene la questione tardiva se sollevata per la prima volta in cassazione

Massime di principio

  • La mancata comunicazione del rinvio d'udienza non determina automaticamente la nullità: la notifica del nuovo termine è dovuta solo se l'avviso precedente è nullo o se l'imputato/difensore sono assenti per legittimo impedimento o forza maggiore; altrimenti la lettura in udienza dell'ordinanza può sostituire la notifica.
  • L'incompetenza territoriale deve essere eccepita tempestivamente (prima della chiusura dell'udienza preliminare) o si perde per decadenza; un'eccezione sollevata tardivamente è manifestamente inammissibile.
  • Più atti di minaccia possono costituire un unico reato di estorsione quando sono momenti di una unica azione finalizzata allo stesso profitto; la mera variazione dell'ammontare richiesto non basta a qualificare più reati in continuazione.
  • In cassazione non è rimesso al giudice di legittimità riesaminare liberamente la valutazione ex post delle prove: sono sindacabili solo vizi di diritto, la carenza, la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; ricostruzioni alternative dei fatti spettano al giudice di merito.
  • La richiesta di integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p. è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la mancata ammissione di prove di tipo dichiarativo non costituisce normalmente motivo ammissibile di cassazione per mancanza di prova decisiva.
  • Le questioni fondate su cambiamenti intervenuti nella giurisprudenza costituzionale (o su sentenze costituzionali successive) devono essere tempestivamente sollevate in sede d'appello o nella fase in cui è ancora possibile la devoluzione della questione al giudice successivo, altrimenti possono risultare inammissibili in cassazione.
  • La sospensione condizionale della pena non è aplicabile se la pena definitiva supera i limiti previsti dall'art.163 c.p.; contestare la sospensione richiede attenzione alla quantificazione definitiva della pena.

Testo integrale

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