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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2267

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2267 della Commissione del 14 novembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Meso istarskog goveda - boškarina/Meso istrskega goveda - boškarina» (DOP)]

Normativa europea32022R2267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone l’iscrizione nel registro UE della DOP "Meso istarskog goveda - boškarina/Meso istrskega goveda - boškarina". La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata da Croazia e Slovenia e l’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto produce effetti diretti in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione nel registro UE della DOP "Meso istarskog goveda - boškarina/Meso istrskega goveda - boškarina" per carni fresche (e frattaglie).

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dell’Unione, del nome "Meso istarskog goveda - boškarina/Meso istrskega goveda - boškarina". Riguarda un prodotto agricolo/alimentare della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Registrazione della DOP "Meso istarskog goveda - boškarina/Meso istrskega goveda - boškarina"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2267 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La Commissione registra la denominazione "Meso istarskog goveda - boškarina/Meso istrskega goveda - boškarina" come denominazione di origine protetta, sulla base della domanda presentata congiuntamente da Croazia e Slovenia e pubblicata a livello UE senza che siano state presentate opposizioni.

Base giuridica e presupposti procedurali

L’atto richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, quale base per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando si precisa che la domanda è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento e che, non essendo pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la denominazione deve essere registrata.

Oggetto della tutela

La denominazione registrata si riferisce a un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. La tutela discende dall’inserimento nel registro UE delle DOP e IGP, con conseguente protezione della denominazione secondo il sistema dei regimi di qualità dell’Unione.

Effetti dell’atto

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’intero territorio dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L’articolo 1 iscrive nel registro la denominazione "Meso istarskog goveda - boškarina/Meso istrskega goveda - boškarina" come denominazione di origine protetta (DOP). La denominazione identifica un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione, presentata da Croazia e Slovenia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro il termine di cui all’articolo 51 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine protetteindicazioni geografiche protettequalità dei prodotti agroalimentari

Testo integrale

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