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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-525/16

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 dicembre 2018. — GQ e altri contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Riforma dello Statuto – Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 – Impieghi tipo – Disposizioni transitorie relative all’inquadramento negli impieghi tipo – Articolo 31 dell’allegato XIII dello Statuto – Assistenti in transizione – Promozione ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto consentita solamente all’interno della carriera corrispondente all’impiego tipo occupato – Accesso all’impiego tipo “assistente superiore” (AST 10) unicamente secondo la procedura di cui all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto – Parità di trattamento – Perdita dell’idoneità alla promozione al grado AST 10 – Legittimo affidamento. — Causa T-525/16

Giurisprudenza europea62016TJ0525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di alcuni funzionari AST 9 della Commissione che contestavano la soppressione della promozione automatica verso AST 10 e il loro inquadramento nell’impiego tipo "assistente in transizione". La Corte ha ritenuto che la riforma statutaria del 2013 fosse conforme ai principi di parità di trattamento e proporzionalità e che non vi fossero diritti quesiti o legittimo affidamento da tutelare. È stato inoltre escluso ogni vizio di motivazione.

Funzione pubblica UE: legittimità del nuovo regime statutario che limita la promozione dei funzionari AST 9 alla carriera corrispondente e ne esclude l’accesso automatico ad AST 10.

La questione giuridica

Nei ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 270 TFUE, i ricorrenti hanno contestato: (i) la legittimità dell’articolo 45 e dell’allegato I del nuovo Statuto, nonché delle misure transitorie dell’allegato XIII; (ii) la compatibilità dell’inquadramento degli AST 9 nell’impiego tipo "assistente in transizione" con i principi di parità di trattamento, vocazione alla carriera, proporzionalità, buona amministrazione, tutela del legittimo affidamento e diritti quesiti; (iii) la sufficienza della motivazione delle decisioni di inquadramento e del regolamento di riforma.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che il legislatore dell’Unione, nell’esercizio del potere di revisione dello Statuto ex articolo 336 TFUE, poteva legittimamente ristrutturare la carriera degli assistenti prevedendo che, salvo ricorso alle procedure di selezione e nomina degli articoli 4 e 29, paragrafo 1, dello Statuto, la promozione sia possibile solo all’interno della carriera corrispondente all’impiego tipo occupato; di conseguenza, i funzionari AST 9 inquadrati come "assistenti in transizione" non hanno un diritto quesito a mantenere l’idoneità alla promozione al grado AST 10, né possono invocare con successo parità di trattamento, proporzionalità o legittimo affidamento. Le decisioni della Commissione di inquadramento sono quindi legittime e il ricorso è stato integralmente respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 336 TFUE
  • Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 5, paragrafo 4, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 5, paragrafo 5, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Allegato I, sezione A, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Allegato I, sezione B, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Allegato XIII, articolo 30, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Allegato XIII, articolo 31, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013
  • Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192

Funzione pubblica UE: inquadramento degli assistenti AST 9 e perdita dell’idoneità alla promozione ad AST 10

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da funzionari della Commissione di grado AST 9 contro le decisioni con cui l’APN li ha inquadrati, dal 1° gennaio 2014, nell’impiego tipo "assistente in transizione", con conseguente perdita dell’idoneità alla promozione al grado AST 10. Il Tribunale esamina la compatibilità della riforma statutaria introdotta dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 con i principi di parità di trattamento, proporzionalità, legittimo affidamento e motivazione.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti erano funzionari AST 9 della Commissione. Sotto il previgente Statuto del 2004, gli assistenti potevano progredire fino ad AST 11 mediante promozione ai sensi dell’articolo 45, basata sul merito comparativo dei funzionari aventi i requisiti. Con la riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2014, l’articolo 45 e l’allegato I del nuovo Statuto sono stati modificati e l’articolo 31 dell’allegato XIII ha previsto, per gli assistenti in servizio al 31 dicembre 2013, l’inquadramento in impieghi tipo transitori, tra cui quello di "assistente in transizione" (AST 1-AST 9).

La Commissione ha modificato i fascicoli dei ricorrenti nel sistema SysPer 2, indicando che essi occupavano un posto rientrante in tale impiego tipo; ciò ha comportato l’esclusione dalla promozione ad AST 10 tramite il meccanismo ordinario dell’articolo 45. I reclami amministrativi presentati dai ricorrenti tra l’11 e il 28 marzo 2014 sono stati respinti il 3 luglio 2014.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 45 dello Statuto, come modificato dal regolamento n. 1023/2013;
  • l’articolo 5, paragrafi 4 e 5, dello Statuto;
  • l’allegato I, sezione A, dello Statuto, che descrive gli impieghi tipo "assistente" e "assistente superiore";
  • l’allegato XIII, articolo 31, che disciplina gli impieghi tipo transitori e stabilisce che la promozione è consentita solo all’interno della carriera corrispondente a ciascun impiego tipo;
  • gli articoli 20, 21, 27 e 28 della Carta dei diritti fondamentali;
  • gli articoli 90, 91, 277, 296 e 336 TFUE.

Vengono inoltre menzionati il regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 e il regolamento (UE, Euratom) 2016/1192, che ha trasferito la competenza sul contenzioso della funzione pubblica al Tribunale.

Ricevibilità

Il Tribunale chiarisce che il ricorso è ricevibile nei limiti in cui è diretto contro le decisioni individuali di inquadramento, che costituiscono atti lesivi perché hanno privato i ricorrenti dell’idoneità alla promozione ad AST 10. È invece dichiarata manifestamente irricevibile la domanda volta a far accertare in via diretta l’illegittimità dell’articolo 45 e dell’allegato I del nuovo Statuto, poiché un’eventuale illegittimità può essere eccepita solo incidenter tantum ai sensi dell’articolo 277 TFUE nell’ambito dell’impugnazione dell’atto individuale.

Ragionamento della Corte: primo motivo, illegittimità della riforma statutaria

Parità di trattamento e vocazione alla carriera

Il Tribunale respinge la censura secondo cui gli assistenti AST 9 sarebbero stati trattati in modo diverso rispetto agli assistenti di grado inferiore. Osserva che, dopo la riforma, tutti gli assistenti sono soggetti alle stesse condizioni di sviluppo di carriera: avanzamento fino ad AST 9 tramite promozione ex articolo 45 e, oltre tale soglia, accesso ad AST 10 e AST 11 solo mediante la procedura di selezione e nomina degli articoli 4 e 29, paragrafo 1.

La Corte sottolinea inoltre che gli assistenti AST 9 non si trovano nella stessa situazione degli assistenti da AST 1 ad AST 8, poiché hanno già raggiunto il grado massimo raggiungibile nell’impiego tipo ordinario. Non vi è quindi violazione della parità di trattamento né del principio di vocazione alla carriera.

Diritti quesiti e legittimo affidamento

Il Tribunale ricorda che i diritti dei funzionari possono essere modificati dal legislatore dell’Unione e che non esiste un diritto quesito a una mera possibilità di promozione quando la decisione promozionale non sia ancora stata adottata. Poiché al 1° gennaio 2014 i ricorrenti avevano soltanto una aspettativa di promozione e non una promozione già maturata, non potevano invocare diritti quesiti né un legittimo affidamento alla conservazione dell’antico sistema.

Proporzionalità e finalità della riforma

Il Tribunale ritiene proporzionata la scelta legislativa di riservare i gradi AST 10 e AST 11 a un numero limitato di funzionari che esercitano responsabilità di alto livello. La riforma risponde all’obiettivo legittimo di rafforzare la correlazione tra responsabilità e grado, e di porre fine a una dinamica promozionale che consentiva avanzamenti elevati senza un corrispondente incremento delle mansioni. La sostituzione della promozione automatica con la selezione per posti vacanti di "assistente superiore" è considerata idonea e non manifestamente inadeguata.

Buona amministrazione e dovere di sollecitudine

La Corte esclude che l’APN potesse derogare alle nuove norme statutarie in nome della buona amministrazione o della sollecitudine. Essendo vincolata dallo Statuto, la Commissione non poteva compensare internamente la perdita dell’idoneità alla promozione creando ulteriori posti di livello superiore in contrasto con la riforma legislativa.

Tassi di promozione

Il Tribunale respinge anche la censura relativa ai tassi di promozione: nel nuovo sistema, l’accesso ad AST 10 non dipende più da una quota annuale di promozioni, ma dalla necessità dell’istituzione di coprire posti di "assistente superiore". Pretendere il mantenimento di un meccanismo quantitativo di promozione significherebbe reintrodurre, in via indiretta, il sistema che la riforma intendeva superare.

Accordo con le organizzazioni sindacali e articoli 27 e 28 della Carta

La Corte richiama la propria precedente giurisprudenza secondo cui l’accordo concluso nel quadro della riforma del 2004 riguardava solo quella riforma e non poteva vincolare il legislatore in occasione della riforma successiva. In assenza di argomenti nuovi rispetto alle cause U4U e USFSPEI, la censura fondata sulla mancata consultazione utile delle OSP e sulla violazione degli articoli 27 e 28 della Carta è respinta.

Ragionamento della Corte: secondo motivo, assenza di misure transitorie equivalenti a quelle previste per gli amministratori

I ricorrenti lamentavano che l’allegato XIII non prevedesse per gli assistenti un regime transitorio analogo a quello degli amministratori. Il Tribunale esclude la violazione della parità di trattamento, rilevando che i gruppi di funzioni AD e AST si trovano in situazioni oggettivamente diverse per natura delle mansioni e requisiti di accesso.

La Corte osserva che il legislatore poteva ragionevolmente prevedere misure transitorie differenti, o addirittura riservate a specifici sottogruppi, in funzione delle peculiarità del gruppo AD e dell’impatto della precedente riforma. Anche il legittimo affidamento è escluso: i ricorrenti non potevano confidare che le loro carriere avrebbero necessariamente comportato la progressione fino ai gradi AST 10 o AST 11.

Ragionamento della Corte: terzo motivo, preteso contrasto dell’articolo 45 con il regolamento n. 1023/2013

Il Tribunale respinge il motivo con cui i ricorrenti sostenevano che il "nocciolo duro" dell’articolo 45 non fosse stato modificato e che il considerando 19 fosse incoerente con lo Statuto. Ricorda che il legislatore dell’Unione può modificare lo Statuto in qualsiasi momento ai sensi dell’articolo 336 TFUE e che, nel caso concreto, ha espressamente voluto rendere inapplicabile ai funzionari AST 9 la promozione ordinaria al grado AST 10, sostituendola con la selezione per un impiego di "assistente superiore".

Ragionamento della Corte: quarto motivo, difetto di motivazione

Il Tribunale ritiene sufficiente la motivazione fornita dalla Commissione nella fase del reclamo, in coerenza con la natura evolutiva del procedimento precontenzioso. Sebbene gli atti iniziali non contenessero una motivazione dettagliata, la risposta ai reclami ha spiegato che l’APN aveva agito in applicazione vincolata delle nuove disposizioni statutarie. Inoltre, per quanto riguarda il regolamento n. 1023/2013, la motivazione contenuta nei considerando 17-19 è stata già ritenuta chiara e sufficiente nelle cause U4U e USFSPEI.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna i ricorrenti alle spese, mentre Parlamento europeo e Consiglio sopportano le proprie spese in quanto intervenienti.

Come è indicizzato

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