Tribunale, Sentenza T-298/16
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 dicembre 2018. — East West Consulting SPRL contro Commissione europea. — Responsabilità extracontrattuale – Strumento di assistenza preadesione – Stato terzo – Appalto pubblico nazionale – Gestione decentrata – Decisione 2008/969/CE, Euratom – Sistema di allarme rapido (SAR) – Attivazione di un avviso nel SAR – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Rifiuto di approvazione ex ante della Commissione – Mancata aggiudicazione dell’appalto – Competenza del Tribunale – Ricevibilità delle prove – Assenza di base giuridica dell’avviso – Diritti della difesa – Presunzione di innocenza – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nesso causale – Danno materiale e morale – Perdita dell’appalto – Perdita dell’opportunità di aggiudicarsi altri appalti. — Causa T-298/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha ritenuto che la Commissione abbia commesso un illecito registrando la ricorrente nel SAR con un avviso W3b privo di base giuridica e lesivo dei diritti della difesa e della presunzione di innocenza, avviso che ha determinato il rifiuto di approvare un appalto IPA. Ha però riconosciuto solo una parte minima del pregiudizio allegato, limitando il risarcimento a EUR 20 000 quale perdita di chance di profitto sull’appalto. Sono state respinte le domande relative alla commissione di gestione, alla perdita dell’appalto come tale e alla perdita di ulteriori opportunità commerciali.
Responsabilità extracontrattuale della Commissione per l’inserimento illegittimo di un avviso W3b nel sistema di allarme rapido (SAR) e per il conseguente mancato perfezionamento di un appalto decentrato IPA.
La questione giuridica
Se la Commissione abbia impegnato la responsabilità extracontrattuale dell’Unione per avere registrato nel SAR un avviso W3b relativo alla ricorrente senza base giuridica, senza rispettarne i diritti della difesa, il diritto di essere ascoltata, l’obbligo di motivazione e la presunzione di innocenza, e per avere poi rifiutato l’approvazione ex ante del contratto di appalto, con conseguente perdita dell’appalto e di ulteriori opportunità commerciali; e, in subordine, se siano provati il danno e il nesso causale.
Principio di diritto
L’Unione risponde del danno causato dall’inserimento illegittimo nel SAR di un avviso W3b e dal conseguente rifiuto di approvare un appalto quando tale avviso, privo di base giuridica e adottato in violazione dei diritti della difesa e della presunzione di innocenza, costituisca una violazione sufficientemente qualificata di norme che conferiscono diritti ai singoli; tuttavia il risarcimento è dovuto solo nei limiti in cui il danno sia reale, certo e causalmente collegato in modo diretto alla condotta illecita. Nel caso concreto il Tribunale ha riconosciuto solo una perdita di chance pari a EUR 20 000 per il mancato utile sull’appalto, respingendo il resto delle domande per difetto di prova del danno e del nesso causale.
Norme richiamate
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 340, secondo comma, TFUE
- Articolo 5 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 296 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1085/2006
- Regolamento (CE) n. 718/2007
- Decisione 2008/969/CE, Euratom
- Decisione C(2009) 7692 definitivo
- Regolamento di procedura del Tribunale, articoli 76, 85, 89, 113, 134
Responsabilità extracontrattuale per avviso W3b nel SAR e mancata approvazione di un appalto IPA
La sentenza riguarda un ricorso ex articoli 268 e 340 TFUE proposto da East West Consulting SPRL contro la Commissione europea. La controversia nasce dall’inserimento della ricorrente nel sistema di allarme rapido (SAR) mediante un avviso W3b e dal successivo rifiuto della delegazione dell’Unione di approvare un contratto di appalto decentrato finanziato nell’ambito dello strumento di assistenza preadesione (IPA).
Fatti e contesto amministrativo
La ricorrente guidava un consorzio che aveva ottenuto l’appalto per servizi intitolato «Rafforzare la lotta contro il lavoro sommerso» nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. L’appalto rientrava nella componente «Sviluppo delle risorse umane» dell’IPA ed era soggetto a gestione decentrata con controllo ex ante: l’amministrazione aggiudicatrice nazionale conduceva la procedura, ma la Commissione doveva approvare la documentazione di gara e la proposta di aggiudicazione.
La Commissione aveva istituito il SAR con la decisione 2008/969/CE, Euratom, che prevedeva vari livelli di avviso, tra cui il W3b per terzi oggetto di procedimenti giudiziari per errori amministrativi gravi o frode. In base all’articolo 17, paragrafo 2, della decisione, la presenza di un avviso W3b poteva condurre, fra l’altro, all’aggiudicazione a un altro offerente o alla chiusura della procedura senza aggiudicazione.
Nel caso di specie, la delegazione dell’Unione ha rifiutato l’approvazione del contratto perché la ricorrente era oggetto di un avviso W3b nel SAR. Di conseguenza, l’amministrazione aggiudicatrice nazionale ha annullato la procedura, informando la ricorrente della chiusura senza aggiudicazione.
Questioni preliminari: competenza e ricevibilità
La Commissione ha contestato la competenza del Tribunale, sostenendo che il danno derivasse dall’atto dell’amministrazione aggiudicatrice nazionale. Il Tribunale ha respinto l’eccezione: l’atto lesivo dedotto non era la decisione nazionale di annullamento, bensì il comportamento della Commissione e della delegazione, che avevano impedito la conclusione del contratto. Pertanto, la pretesa risarcitoria era imputabile a un’istituzione dell’Unione e rientrava nella competenza del giudice dell’Unione.
Il Tribunale ha inoltre esaminato la ricevibilità di alcuni documenti prodotti con la replica. Ha ammesso come prove contrarie o a fini del contraddittorio gli allegati C.1 a C.4, ma ha dichiarato irricevibili gli allegati C.5, C.6 e da C.8 a C.12, perché prodotti tardivamente senza giustificazione sufficiente e diretti soltanto a sostenere la quantificazione del danno.
Illiceità della condotta contestata alla Commissione
Per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, il Tribunale ricorda che occorrono tre condizioni cumulative: comportamento illecito sufficientemente qualificato, danno certo e nesso causale diretto.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto illecita la registrazione dell’avviso W3b per tre profili principali:
- mancanza di base giuridica: la decisione SAR non aveva fondamento normativo idoneo a conferire alla Commissione il potere di adottare un sistema di avvisi con effetti pregiudizievoli esterni;
- violazione dei diritti della difesa e del diritto di essere ascoltata: la ricorrente non era stata informata né sentita prima dell’inserimento nel SAR, e la motivazione comunicata solo successivamente era generica e insufficiente;
- violazione della presunzione di innocenza: l’avviso W3b trattava la ricorrente come se fosse coinvolta in frodi o gravi irregolarità senza accertamento giudiziario della sua responsabilità.
Il Tribunale ha precisato che tali principi conferiscono diritti ai singoli e che la violazione era sufficientemente qualificata, perché nel 2010 la Commissione, alla luce della Carta dei diritti fondamentali e della giurisprudenza già esistente, poteva comprendere che un avviso con simili effetti richiedeva una base giuridica chiara e il rispetto delle garanzie procedurali. Ha inoltre rilevato l’assenza di trasparenza e coerenza della Commissione, che per lungo tempo non ha prodotto documenti attestanti la richiesta dell’OLAF e ha poi cancellato l’avviso solo nel 2015.
Danno e nesso causale
Perdita dell’appalto e mancato utile
La ricorrente chiedeva EUR 166 000 per il mancato utile sull’appalto. Il Tribunale ha riconosciuto solo una perdita di chance di profitto, non un diritto certo alla piena esecuzione del contratto, poiché fino alla firma l’amministrazione aggiudicatrice nazionale avrebbe potuto annullare la procedura. Tuttavia, ha ritenuto che, nel caso concreto, l’avviso W3b fosse la causa decisiva del rifiuto della delegazione di approvare il contratto e quindi dell’annullamento della gara. Quanto all’importo, il Tribunale ha corretto la quantificazione proposta dalla ricorrente, escludendo la commissione di gestione come voce non risarcibile, rideterminando il margine netto e fissando equitativamente la perdita di chance risarcibile in EUR 20 000.
Perdita di ulteriori opportunità commerciali
La ricorrente chiedeva anche EUR 330 000 per la perdita dell’opportunità di aggiudicarsi altri appalti e per il relativo danno morale. Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non aveva provato in modo concreto e certo né l’esistenza di specifiche gare perdute né il collegamento diretto tra l’avviso SAR e la presunta perdita di tre contratti equivalenti. Ha inoltre osservato che, nonostante l’avviso, la ricorrente aveva continuato a stipulare diversi contratti con la Commissione per importi rilevanti. Pertanto, tale domanda è stata respinta integralmente.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale ha condannato la Commissione a versare alla ricorrente EUR 20 000 a titolo di risarcimento del danno, respingendo il ricorso per il resto. Poiché entrambe le parti sono risultate solo parzialmente soccombenti, è stata disposta la compensazione delle spese, con ciascuna parte tenuta a sopportare le proprie.
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