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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-128/17

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 dicembre 2018. — Isabel Torné contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Riforma dello Statuto del 2014 – Aspettativa per motivi personali – Assunzione concomitante in qualità di agente temporaneo – Misure transitorie relative a talune modalità per il calcolo dei diritti a pensione – Domanda di decisione anticipata – Atto lesivo – Finalità delle misure transitorie – Applicazione ratione personae – Entrata in servizio. — Causa T-128/17

Giurisprudenza europea62017TJ0128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione che negava a una funzionaria in aspettativa, successivamente assunta come agente temporaneo presso due agenzie, l’applicazione delle misure transitorie pensionistiche della riforma del 2014. La Corte valorizza la continuità dell’iscrizione al regime pensionistico dell’Unione e interpreta la nozione di "entrata in servizio" in modo coerente con il sistema statutario. La decisione amministrativa che fissava come data rilevante quella del nuovo contratto con l’AESM è qualificata come atto lesivo. La ricorrente conserva quindi il tasso dell’1,9% e l’età pensionabile di 63 anni.

Regime pensionistico dei funzionari e agenti UE: una funzionaria in aspettativa e poi assunta come agente temporaneo presso un’agenzia mantiene il beneficio delle misure transitorie dell’allegato XIII dello Statuto sulla base della sua prima entrata in servizio nell’Unione.

La questione giuridica

Se la decisione della Commissione che, in seguito al passaggio della ricorrente da un’istituzione a un’agenzia e alla stipula di un nuovo contratto come agente temporaneo, fissa la sua "entrata in servizio" alla data del nuovo contratto escludendola dalle misure transitorie pensionistiche dell’allegato XIII dello Statuto, costituisca un atto lesivo; e, nel merito, se la nozione di "entrata in servizio" debba riferirsi alla prima entrata nel servizio dell’Unione, con conseguente applicazione alla ricorrente del tasso di acquisizione dell’1,9% e dell’età pensionabile di 63 anni.

Principio di diritto

Ai fini delle misure transitorie pensionistiche introdotte dalla riforma del 2014, la nozione di "entrata in servizio" deve essere interpretata in modo sistematico e non formalistico: un funzionario che resta iscritto senza interruzione al regime pensionistico dell’Unione, pur passando in aspettativa per motivi personali e poi assumendo incarichi successivi come agente temporaneo in agenzie diverse, deve essere considerato come entrato in servizio nell’Unione alla sua prima nomina, se il rapporto con l’Unione non è cessato definitivamente. Ne deriva che la Commissione non poteva fissare la data della sua entrata in servizio al nuovo contratto con l’AESM per escluderla dal beneficio del tasso annuo di acquisizione dell’1,9% e dell’età pensionabile di 63 anni previsti dagli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 77 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 83 bis, paragrafo 3, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 40 dell’allegato VIII dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articoli 21, 22 e 24 bis dell’allegato XIII dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Articoli 2, lettera a), 2, lettera f), 39, paragrafo 1, 41, 55 e 6 dell’allegato al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013
  • Articolo 335 TFUE
  • Articolo 1 bis dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articoli 47, 48, 50, 51 e 52 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea

Regime pensionistico dei funzionari e agenti UE: continuità della carriera e misure transitorie

La pronuncia riguarda un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE da una funzionaria della Commissione europea contro la decisione del PMO che, dopo il suo passaggio a contratti di agente temporaneo presso agenzie dell’Unione, le negava l’applicazione delle disposizioni transitorie pensionistiche della riforma del 2014. Il caso solleva il problema della nozione di "entrata in servizio" ai fini degli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto.

Fatti e svolgimento del procedimento

La ricorrente era stata nominata funzionaria della Commissione nel 2006. Dal 1° febbraio 2012 era stata collocata in aspettativa per motivi personali ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto, ma lo stesso giorno era stata assunta da Frontex come agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del RAA. Dopo la riforma del 2014, il nuovo articolo 77 dello Statuto ha ridotto il tasso annuo di acquisizione dei diritti a pensione dall’1,9% all’1,8% e ha innalzato l’età pensionabile da 63 a 66 anni.

Il 1° giugno 2015 la ricorrente ha lasciato Frontex ed è stata assunta dall’AESM come agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del RAA. Nel dicembre 2015 ha chiesto al PMO una decisione anticipata che confermasse la sua permanenza nel regime transitorio dell’allegato XIII dello Statuto. La Commissione ha risposto nel senso che il cambiamento di datore di lavoro comportava una discontinuità e che le nuove regole si applicavano dal nuovo contratto con l’AESM.

Ricevibilità: quando la risposta amministrativa è un atto lesivo

La Commissione sosteneva che la nota del 29 aprile 2016 fosse una mera informazione e non un atto impugnabile. Il Tribunale respinge questa eccezione, richiamando la giurisprudenza secondo cui è lesivo l’atto che produce effetti giuridici obbligatori, immediati e diretti sulla situazione giuridica dell’interessato.

Il Tribunale osserva che la nota non si limitava a fornire chiarimenti astratti, ma fissava concretamente la data di "entrata in servizio" della ricorrente al 1° giugno 2015, escludendola dai benefici transitori e applicandole il nuovo tasso dell’1,8% e l’età pensionabile di 66 anni. Il fatto che gli effetti si producano solo al pensionamento è irrilevante, poiché la lesione deriva dalla decisione attuale che determina ex ante il regime applicabile.

Normativa rilevante e sistema delle misure transitorie

Il Tribunale ricorda che la riforma del 2014, adottata con il regolamento n. 1023/2013, ha modificato lo Statuto e il RAA, ma ha anche previsto misure transitorie per tutelare i diritti acquisiti e le aspettative legittime del personale assunto prima dell’entrata in vigore delle nuove regole.

In particolare:

  • l’articolo 21, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto mantiene il tasso annuo di acquisizione dell’1,9% per il funzionario entrato in servizio tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2013;
  • l’articolo 22, paragrafo 1, comma 4, dell’allegato XIII mantiene l’età pensionabile a 63 anni per il funzionario che, al 1° maggio 2014, abbia almeno 45 anni ed sia entrato in servizio nel medesimo periodo;
  • l’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato al RAA estende per analogia tali regole agli agenti temporanei delle agenzie.

Ragionamento del Tribunale sulla nozione di "entrata in servizio"

Il cuore della decisione consiste nell’interpretazione della nozione di "entrata in servizio". Il Tribunale rileva che né lo Statuto né il RAA la definiscono espressamente, ma il sistema delle norme consente di ricostruirla in modo coerente con la finalità delle misure transitorie.

Il Tribunale sottolinea che:

  • il regime pensionistico dell’Unione è comune a funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali;
  • ai fini del calcolo della pensione, l’allegato VIII dello Statuto considera sia i servizi prestati come funzionario sia quelli prestati in qualità di altro agente, purché siano stati versati i contributi;
  • la ricorrente ha continuato a versare senza interruzione i contributi al regime pensionistico dell’Unione sin dalla sua prima nomina nel 2006.

Di conseguenza, il passaggio dal servizio come funzionaria alla posizione di aspettativa per motivi personali e poi ai successivi contratti di agente temporaneo non interrompe l’iscrizione al regime pensionistico né costituisce una nuova entrata in servizio ai fini delle misure transitorie.

Il Tribunale respinge l’idea che il cambio di datore di lavoro tra istituzioni o agenzie comporti automaticamente una discontinuità rilevante. Anche se le disposizioni transitorie devono essere interpretate restrittivamente in quanto derogatorie, tale interpretazione non può vanificare l’obiettivo del legislatore di tutelare il personale assunto prima della riforma.

Valutazione della situazione concreta della ricorrente

Nel caso concreto, la ricorrente è rimasta iscritta al regime pensionistico dell’Unione per tutto il periodo, senza cessazione definitiva dal servizio. L’aspettativa per motivi personali non equivale a dimissioni, dispensa, licenziamento, collocamento a riposo o decesso, cioè agli eventi che integrano una cessazione definitiva del servizio ai sensi dello Statuto.

Per questo motivo, il Tribunale conclude che la ricorrente deve essere considerata come entrata in servizio presso l’Unione nel 2006 e, comunque, certamente nel periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2013 ai fini delle disposizioni transitorie. Pertanto, conserva il diritto a beneficiare del tasso annuo dell’1,9% e dell’età pensionabile di 63 anni.

Decisione e spese

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione confermata dalla nota del PMO del 29 aprile 2016. La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente. Gli intervenienti sostengono le proprie spese.

Principio affermato

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni transitorie pensionistiche dell’allegato XIII dello Statuto, la nozione di "entrata in servizio" va riferita alla prima entrata nel servizio dell’Unione quando non vi sia cessazione definitiva del rapporto con l’Unione e l’iscrizione al regime pensionistico sia rimasta continua. Il mero cambio di istituzione o di agenzia, anche se accompagnato da un nuovo contratto come agente temporaneo, non basta da solo a far perdere il beneficio delle misure transitorie previste per il personale assunto prima del 1° gennaio 2014.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica uediritti pensionisticiagenti temporaneimisure transitoriemobilità tra agenzie

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