Tribunale, Sentenza T-750/16
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 14 dicembre 2018. — FV contro Consiglio dell'Unione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Articolo 42 quater dello Statuto – Collocamento in congedo nell’interesse del servizio – Parità di trattamento – Divieto di discriminazione in base all’età – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità. — Causa T-750/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha esaminato la legittimità dell’articolo 42 quater dello Statuto, introdotto per consentire il collocamento in congedo nell’interesse del servizio di alcuni funzionari prossimi alla pensione. Ha escluso che la norma violi il divieto di discriminazione in base all’età, ritenendo la misura giustificata da finalità di interesse generale e proporzionata. Nel caso concreto, però, ha annullato la decisione del Consiglio perché non sorretta da una vera valutazione delle esigenze organizzative future, come richiesto dallo Statuto e dalla comunicazione interna applicativa. La richiesta di risarcimento danni è stata invece respinta per difetto di prova e perché assorbita, in parte, dagli effetti dell’annullamento.
Collocamento in congedo nell’interesse del servizio di un funzionario ai sensi dell’articolo 42 quater dello Statuto: legittimità della misura rispetto al divieto di discriminazione in base all’età e annullamento per errore di valutazione sull’interesse del servizio.
La questione giuridica
Se l’articolo 42 quater dello Statuto dei funzionari, che consente il collocamento in congedo nell’interesse del servizio di funzionari prossimi all’età pensionabile, violi il principio di non discriminazione in base all’età; se il Consiglio abbia correttamente applicato tale disposizione e la propria comunicazione interna CP 71/15; e se sussistano i presupposti per il risarcimento dei danni dedotti dalla ricorrente.
Principio di diritto
L’articolo 42 quater dello Statuto non è illegittimo: il collocamento in congedo nell’interesse del servizio dei funzionari prossimi alla pensione, se fondato su una finalità di interesse generale riconosciuta dall’Unione e proporzionato, non viola il principio di non discriminazione in base all’età. Tuttavia, nel caso concreto il Consiglio ha annullato la propria decisione perché non ha dimostrato di aver effettuato una reale valutazione in prospettiva delle esigenze organizzative future e dell’interesse del servizio, limitandosi in sostanza a giudicare la capacità della ricorrente di acquisire nuove competenze; la decisione è quindi stata annullata, mentre la domanda di risarcimento è stata respinta.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 310, paragrafo 5, TFUE
- Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 288, terzo comma, TFUE
- Articolo 42 quater dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 35 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 51 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 52 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013
- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Direttiva 2000/78/CE
- Allegato IV dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Allegato XIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
Collocamento in congedo nell’interesse del servizio e discriminazione in base all’età
La pronuncia riguarda un ricorso proposto da un’ex funzionaria del Consiglio avverso la decisione con cui era stata collocata in congedo nell’interesse del servizio ai sensi dell’articolo 42 quater dello Statuto. Il Tribunale ha affrontato sia un’eccezione di illegittimità della norma statutarla sia la legittimità, nel caso concreto, dell’atto applicativo adottato dal Consiglio.
Fatti e procedimento principale
La ricorrente, FV, era funzionaria del Consiglio dal 1981. Con decisione dell’8 dicembre 2015 l’autorità che ha il potere di nomina l’ha collocata in congedo nell’interesse del servizio sulla base dell’articolo 42 quater dello Statuto; il reclamo amministrativo è stato respinto il 19 luglio 2016. FV ha adito il Tribunale ai sensi dell’articolo 270 TFUE chiedendo l’annullamento delle due decisioni e il risarcimento dei danni materiali e morali subiti.
Sono intervenuti a sostegno del Consiglio il Parlamento europeo e la Commissione europea. Il Tribunale ha poi esaminato, in via prioritaria, l’oggetto del ricorso, precisando che il solo atto lesivo era la decisione dell’8 dicembre 2015, mentre il rigetto del reclamo rilevava solo ai fini della motivazione.
Quadro normativo rilevante
La disposizione centrale è l’articolo 42 quater dello Statuto, inserito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013. Essa consente di dispensare dall’impiego, nell’interesse del servizio, un funzionario con almeno dieci anni di anzianità e al più presto cinque anni prima dell’età pensionabile, sulla base di esigenze organizzative legate all’acquisizione di nuove competenze. La misura non ha carattere disciplinare, comporta il pagamento di un’indennità e incide sulla progressione di carriera.
Il Tribunale ha richiamato inoltre gli articoli 20, 21 e 52, paragrafo 1, della Carta, l’articolo 1 quinquies dello Statuto, la direttiva 2000/78/CE e l’articolo 310, paragrafo 5, TFUE, oltre alle regole finanziarie del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. È stata considerata anche la comunicazione al personale CP 71/15 del Consiglio, che specificava l’interpretazione interna della misura.
Eccezione di illegittimità dell’articolo 42 quater dello Statuto
La ricorrente sosteneva che l’articolo 42 quater introducesse una discriminazione fondata sull’età, poiché si applica solo ai funzionari collocabili in una fascia di età compresa tra 55 e 66 anni circa. Il Tribunale ha anzitutto precisato che la validità della norma va valutata alla luce dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta, mentre la direttiva 2000/78 non vincola direttamente le istituzioni dell’Unione, pur potendo fungere da fonte di ispirazione in quanto espressione del principio generale di non discriminazione in base all’età.
Il Tribunale ha quindi accertato che l’articolo 42 quater istituisce effettivamente una disparità di trattamento fondata sull’età, perché riguarda solo i funzionari che rientrano in una precisa fascia anagrafica e produce per essi conseguenze sfavorevoli sia sul piano della carriera sia su quello economico. Tuttavia, ha ritenuto tale disparità compatibile con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.
Finalità di interesse generale e proporzionalità
Secondo il Tribunale, la misura persegue almeno una finalità di interesse generale riconosciuta dall’Unione: l’ottimizzazione degli investimenti in formazione professionale nell’ambito di una politica di gestione efficiente delle risorse umane, in un contesto di rigore di bilancio e di riduzione degli organici. Tale finalità è coerente con il principio di sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione.
Quanto alla proporzionalità, il Tribunale ha osservato che il legislatore dell’Unione dispone di un ampio margine di discrezionalità in materia di politica del personale. Alla luce delle condizioni restrittive di applicazione, del limite annuale complessivo del 5% e dell’indennità garantita ai funzionari interessati, la misura è stata ritenuta appropriata e non eccessiva rispetto allo scopo perseguito. Di conseguenza, l’eccezione di illegittimità è stata respinta.
Secondo motivo: violazione dell’articolo 42 quater e della CP 71/15
Pur riconoscendo la legittimità astratta della norma, il Tribunale ha censurato l’applicazione concreta fatta dal Consiglio. Ha interpretato l’articolo 42 quater, letto alla luce della CP 71/15, nel senso che l’istituzione deve valutare due elementi: da un lato, le esigenze organizzative future che richiedono nuove competenze; dall’altro, la capacità del funzionario di acquisirle e di adattarsi all’evoluzione dell’ambiente di lavoro.
Questa valutazione deve essere reale, effettiva e prospettica. Il Tribunale ha rilevato che il Consiglio, nella decisione impugnata e nella decisione di rigetto del reclamo, si è sostanzialmente concentrato sulla capacità della ricorrente di adattarsi, senza dimostrare un’analisi concreta e anticipata delle riforme future, della loro natura e della loro ampiezza, né delle esigenze organizzative dell’istituzione nel suo complesso. Non risultava nemmeno che il Consiglio avesse fondato la propria decisione sulla riduzione degli organici o su dati equivalenti.
Il Tribunale ha quindi concluso che il Consiglio ha ecceduto i limiti del suo ampio potere discrezionale e ha fatto un uso scorretto dell’articolo 42 quater, che richiede la considerazione di elementi oggettivi inerenti all’interesse del servizio. Per questa ragione la decisione dell’8 dicembre 2015 è stata annullata, senza esaminare gli altri motivi del ricorso.
Domanda di risarcimento danni
La ricorrente chiedeva il risarcimento di danni materiali e morali, sostenendo di aver subito un mancato guadagno e difficoltà finanziarie, oltre a un pregiudizio non patrimoniale. Il Tribunale ha ricordato che la responsabilità dell’Unione presuppone illegittimità del comportamento, danno effettivo e nesso causale.
Per la parte di danno materiale coincidente con le conseguenze economiche dell’annullamento, la domanda è stata considerata prematura, poiché l’amministrazione deve anzitutto adottare le misure di esecuzione ex articolo 266 TFUE. Per il resto, la ricorrente non ha dimostrato in modo sufficientemente certo l’esistenza del danno né il nesso causale diretto con la decisione impugnata.
Quanto al danno morale, il Tribunale ha applicato il principio secondo cui l’annullamento dell’atto può costituire di per sé una riparazione adeguata, salvo prova di un pregiudizio distinto e non integralmente compensato dall’annullamento. Anche questa domanda è stata respinta.
Dispositivo e effetti pratici
Il Tribunale ha annullato la decisione dell’8 dicembre 2015 con cui FV era stata collocata in congedo nell’interesse del servizio. Il resto del ricorso, e in particolare la domanda risarcitoria, è stato respinto. Il Consiglio è stato condannato alle spese, mentre Parlamento e Commissione hanno sopportato le proprie.
Principio affermato
La sentenza distingue tra validità della norma astratta e correttezza dell’applicazione concreta: l’articolo 42 quater dello Statuto è conforme al principio di non discriminazione in base all’età, ma può essere applicato solo dopo una valutazione effettiva, prospettica e documentata delle esigenze organizzative future dell’istituzione e della capacità del funzionario di acquisire nuove competenze. In difetto di tale verifica, la decisione di collocamento in congedo nell’interesse del servizio è illegittima.
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