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Sentenza

Sentenza del 16/07/2021 n. 6033 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima 120/2021 CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLA DICHIARAZIONE - COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELL'ESITO DEL CONTROLLO- Esclusione - Rettifica dei dati riportati in dichiarazione - Necessità dell'invito a chiarimenti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della cartella esattoriale emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36‑bis DPR 600/73 relativa al mancato pagamento di imposta sostitutiva (cedolare secca) su contratto di locazione, al recupero di IRPEF e addizionali per carente versamento e al recupero di un minor credito. Il contribuente deduceva che il contratto di locazione era stato risolto il 20/12/2013 (quindi non doveva la cedolare), che non aveva effettuato compensazioni per il 2015 e che non aveva utilizzato il credito indicato, chiedendo l'annullamento parziale della cartella. L'istruttoria centrale ha riguardato la qualificazione del controllo: se si trattasse di un mero riscontro cartolare (difformità tra quanto dichiarato e i versamenti) cui si applica l'art. 36‑bis senza obbligo di preventiva comunicazione, oppure di una rettifica dell'imponibile che richiede l'attivazione del contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 36‑ter DPR 600/73 e dell'art. 6 comma 5 L. 212/2000.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto che, per le somme relative ai redditi da locazione, non si fosse in presenza di un mero controllo cartolare ma di una rettifica dell'imponibile (questione di fatto/diritto relativa all'esistenza del reddito locativo e all'effettiva registrazione della risoluzione del contratto e delle compensazioni). Pertanto l'iscrizione a ruolo non poteva avvenire senza il preventivo invito a chiarimenti/avviso bonario previsto per i casi di incertezza sull'imponibile. Di conseguenza l'appello dell'Agenzia è rigettato; è confermata la decisione di primo grado nella parte favorevole al contribuente e l'Agenzia è condannata al pagamento delle spese di questo grado di giudizio (liquidate in € 400,00 oltre accessori se dovuti).

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 36‑bis

    Regola il controllo automatico della dichiarazione; la comunicazione preventiva non è obbligatoria quando l'esito rileva solo omessi versamenti o differenze 'cartolari' tra quanto dichiarato e quanto versato, ossia nei casi di mero riscontro documentale senza valutazioni giuridiche.

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 36‑ter

    Disciplina il controllo formale e prevede la comunicazione dell'esito con indicazione delle ragioni che hanno dato luogo alla rettifica, per consentire la segnalazione di elementi non considerati; applicabile quando emergono motivi che comportano una rettifica dell'imponibile.

  • Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente)

    Imposta il contraddittorio endoprocedimentale (invito a fornire chiarimenti e documenti) quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; la sua mancata applicazione invalida l'atto solo se l'errore non è 'ictu oculi' o la pretesa non deriva da mero riscontro cartolare.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    art. 36 secondo comma (richiamato)

    Richiama l'esigenza che il recupero non possa avvenire direttamente a ruolo quando la contestazione concerne questioni giuridiche o di determinazione del maggior reddito e non semplici errori materiali o di calcolo.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    es. Ord. n. 8688/2021, Ord. n. 545/2014, Ord. n. 13837/2020, n. 33344/2019

    Conferma che l'omessa preventiva comunicazione non invalida automaticamente la riscossione solo se si tratta di mero riscontro cartolare; viceversa, se dal controllo emergono valutazioni che comportano la rettifica dell'imponibile o incertezze rilevanti, è necessaria la preventiva comunicazione/avviso bonario e un atto motivato che consenta al contribuente di difendersi.

Massime di principio

  • Se il controllo automatizzato rileva solo una discrepanza tra quanto dichiarato e i relativi versamenti (omessi o inferiori versamenti già esposti in dichiarazione), si può procedere alla iscrizione a ruolo senza preventiva comunicazione ai sensi dell'art. 36‑bis: si tratta di un mero riscontro cartolare.
  • Quando dal controllo emergono elementi che comportano una rettifica dell'imponibile o richiedono valutazioni giuridiche (es. accertamento di redditi non dichiarati, qualificazione giuridica di contratti, contestazione di operazioni di compensazione), è necessario il procedimento previsto dall'art. 36‑ter e l'invio dell'invito a chiarimenti/avviso bonario ai sensi dell'art. 6 comma 5 L. 212/2000 prima dell'iscrizione a ruolo.
  • La mancata comunicazione preventiva non rende automaticamente nulla la cartella in tutti i casi: l'effetto invalidante sussiste quando l'atto non si limita a un riscontro cartolare 'ictu oculi' ma modifica l'imponibile sulla base di valutazioni sostanziali.
  • Il contribuente che dimostri documenti che escludono la pretesa (es. registrazione della risoluzione del contratto, documentazione delle compensazioni) crea una situazione di incertezza che impone il contraddittorio prima dell'accertamento definitivo.
  • In ambito processuale, verificare sempre la decorrenza dei termini d'impugnazione in relazione a sospensioni (es. sospensione Covid‑19, periodi feriali) poiché tali sospensioni possono incidere sulla tempestività delle impugnazioni.

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