Sentenza del 16/07/2021 n. 199 - Comm. Trib. Prov. Savona
Accertamento - dichiarazione di terzi - integrazione con ulteriori elementi qualificati ai sensi dell'art.2729 cod.civ. - necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. TL9021300606/2019 (1.08.2019) relativo a IRAP e IVA anno 2014, con maggiori ricavi/volume d'affari accertati per €144.683,02 e conseguente riduzione della perdita fiscale. L'Ufficio si è basato sulle risultanze di indagine della Guardia di Finanza (PVC 4.08.2017) che ha rilevato l'emissione sistematica di scontrini non fiscali, l'impossibilità di esibire integralmente i giornali di fondo elettronici e saldi di cassa ingenti e posizioni espositive/finanziarie ritenute incoerenti. I ricorrenti hanno denunciato nullità formali (mancata sottoscrizione valida/delega), vizio di motivazione, illegittimo ricorso al metodo induttivo puro, erronea qualificazione IVA e contestato il valore probatorio delle dichiarazioni di terzi e la ricostruzione dei maggiori ricavi.
La decisione
Il Collegio ha respinto il ricorso. Ha ritenuto valida la sottoscrizione dell'atto da parte di funzionario delegato (delega prodotta), adeguata la motivazione in relazione alla segnalazione della GdF e legittimo l'uso delle dichiarazioni di terzi come indizio corroborato da altri elementi (scontrini non fiscali, rilevazioni dai giornali di fondo esibiti, conti di cassa e conto 'Finanziamento da terzi'). L'accertamento è stato qualificato come analitico-induttivo (art.39 DPR 600/73, lett. d)) e non come induttivo puro; la ricostruzione dei maggiori corrispettivi è stata ritenuta fondata anche ai fini IVA (tenendo conto dell'IVA inclusa nei corrispettivi riscontrati). L'eccezione di incompatibilità con il principio di neutralità IVA è stata rigettata. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 DPR 600/73
Disciplina l'accertamento induttivo; la Commissione ha ritenuto applicato il metodo analitico-induttivo (lett. d) sulla base di dati desunti dalle scritture contabili e dai giornali di fondo esibiti, non il metodo induttivo puro del secondo comma.
art. 55 DPR 633/72
Riferimento alla ricostruzione dell'imponibile IVA; il Collegio ha ritenuto lecita la determinazione dei corrispettivi non dichiarati anche ai fini IVA, avendo l'Ufficio incluso l'IVA trattenuta nei corrispettivi riscontrati.
art. 42 DPR 600/73
Norma sulla firma degli atti; il Tribunale ha ritenuto valida la sottoscrizione da parte di funzionario delegato in presenza del provvedimento di delega prodotto dall'Ufficio.
art. 7 L. 212/2000
Obblighi di motivazione dell'atto tributario; il Collegio ha ritenuto la motivazione adeguata perché l'atto richiamava e si basava su risultanze del PVC e su documenti noti/consultabili.
art. 12 L. 212/2000 (comma 7)
Consente osservazioni del contribuente al termine della verifica; il Tribunale ha ritenuto che le memorie del contribuente siano state valutate dall'Ufficio e che non fosse richiesta una risposta particolareggiata oltre quanto indicato nell'atto.
art. 2729 c.c.
Regola il valore probatorio delle dichiarazioni di terzi; la sentenza conferma che tali dichiarazioni sono indizi atipici e possono costituire prova se corroborate da ulteriori elementi caratterizzati da gravità, precisione e concordanza.
art. 41-bis DPR 600/73
Prevede l'accertamento parziale su segnalazioni della GdF; il Collegio ha ritenuto applicabile la norma quando la segnalazione contiene elementi utili alla ricostruzione di redditi non dichiarati.
D.Lgs. 472/97, art. 12
Norme sanzionatorie richiamate nell'atto impositivo; citate come base per la quantificazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.
Direttiva 2006/112/CE
Richiamata dalla parte ricorrente per il principio di neutralità IVA; il Collegio ha ritenuto che non vi sia contrasto con la ricostruzione operata dall'Ufficio perché l'IVA è stata considerata nei corrispettivi accertati.
DM 23 marzo 1983 (giornale di fondo elettronico)
Riferito al termine di conservazione dei giornali di fondo elettronici; il Collegio ha osservato che per il 2014 parte dei giornali esibiti erano utili e successivamente utilizzati per la ricostruzione.
art. 22 DPR 600/73
Richiamata nella fase istruttoria in relazione alla regolarità della tenuta dei registri; la GdF aveva rilevato per alcuni anni l'assenza di irregolarità formali nella tenuta dei registri esibiti.
Massime di principio
- Dichiarazioni di terzi (ex dipendenti, ecc.) possono costituire prova indiziaria rilevante se sono corroborate da elementi aggiuntivi caratterizzati da gravità, precisione e concordanza (art.2729 c.c.).
- La sottoscrizione dell'atto da parte di un funzionario delegato è valida se l'amministrazione dimostra l'esistenza e l'ambito della delega; in giudizio è prudente richiedere copia del provvedimento di delega quando la firma è contestata.
- L'accertamento analitico-induttivo (art.39, lett. d) DPR 600/73) è applicabile quando l'Ufficio utilizza elementi contabili concreti e parziali (es. giornali di fondo, registrazioni disponibili) per ricostruire i ricavi; l'accertamento induttivo puro richiede presupposti più stringenti.
- In materia di IVA, le ricostruzioni induttive possono essere ammesse se tengono conto dell'IVA contenuta nei corrispettivi accertati; l'obbligo di neutralità comunitaria non impedisce accertamenti fondati su evidenze che mostrano incasso e trattenuta di IVA.
- La mera congruità agli studi di settore non impedisce all'Ufficio di contestare ricavi quando emergono specifiche anomalie contabili o probatorie; la congruità non è prova assoluta di veridicità dei dati.
- Il contribuente deve conservare e, se possibile, esibire i registri di cassa/giornali di fondo per il periodo utile; l'assenza o l'incompletezza di tali documenti può indebolire la difesa e agevolare la ricostruzione dell'Ufficio.
- Quando si contesta un accertamento fondato su fonti esterne (segnalazioni, esposti), è utile verificare quali parti della segnalazione sono state effettivamente utilizzate dall'Ufficio e chiedere l'accesso o copia degli atti rilevanti per poter replicare compiutamente.
- In presenza di poste contabili anomale (es. conto 'Finanziamenti da terzi' non chiarito, saldi di cassa elevati) il contribuente deve fornire spiegazioni documentali convincenti (schede di movimentazione, note integrative, lettere del fornitore) per neutralizzare la presunzione di inattendibilità dei registri.
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