Regolamento (UE) 2020/1784
Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») (rifusione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rifuso sostituisce il regolamento (CE) n. 1393/2007 e modernizza le regole sulla trasmissione, notificazione e comunicazione degli atti tra Stati membri in materia civile e commerciale. L’obiettivo è accelerare le procedure, aumentarne l’efficacia e la sicurezza e favorire la digitalizzazione degli scambi, senza pregiudicare i diritti del destinatario, il diritto di difesa e la tutela dei dati personali. Viene istituito un sistema informatico decentrato per gli scambi tra organi designati, con canali alternativi in caso di guasti o circostanze eccezionali, e sono disciplinati traduzione, rifiuto per ragioni linguistiche, termini, costi, notificazione elettronica e rapporti con altri strumenti internazionali.
Disciplina la notificazione e la comunicazione transfrontaliera, negli Stati membri, di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.
Ambito di applicazione
Si applica alla notificazione e comunicazione transfrontaliera di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale tra uno Stato membro e un altro, con esclusione espressa delle materie fiscale, doganale e amministrativa e della responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii). Non si applica quando il recapito del destinatario non è noto, salvo l’articolo 7 sull’assistenza per reperirlo, né alla notificazione/comunicazione effettuata nello Stato membro del foro a un rappresentante autorizzato della parte. Si applica agli Stati membri dell’UE, con esclusione della Danimarca; il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato la partecipazione secondo i rispettivi protocolli.
Regolamento (UE) 2020/1784 sulla notificazione e comunicazione degli atti
Il regolamento rifuso aggiorna la disciplina UE della notificazione e comunicazione transfrontaliera degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, sostituendo il regolamento (CE) n. 1393/2007. La finalità è rendere più rapide, sicure e digitalizzate le procedure, rafforzando al contempo le garanzie per il destinatario, il diritto di difesa e la tutela dei dati personali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle notificazioni e comunicazioni tra Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. Restano escluse le materie fiscale, doganale e amministrativa, nonché la responsabilità dello Stato per acta iure imperii. Non opera quando il recapito del destinatario non è noto, salvo l’assistenza specifica prevista per la ricerca del recapito, e non si applica alla notificazione/comunicazione nel foro a un rappresentante autorizzato della parte.
Struttura organizzativa: organi mittenti, riceventi e autorità centrale
Ogni Stato membro designa organi mittenti e organi riceventi competenti per la trasmissione e la ricezione degli atti; può designare organismi distinti o uno stesso soggetto per entrambe le funzioni. La designazione ha durata quinquennale ed è rinnovabile. È inoltre prevista un’autorità centrale nazionale con funzioni di supporto, informazione e gestione delle difficoltà operative, nonché di trasmissione eccezionale della domanda su richiesta dell’organo mittente.
Trasmissione elettronica e sistema informatico decentrato
Il regolamento introduce come canale ordinario un sistema informatico decentrato sicuro e interoperabile, basato su e-CODEX, per lo scambio di atti, domande, ricevute e certificati tra organi e autorità. In caso di guasto del sistema o di circostanze eccezionali, la trasmissione avviene tramite i mezzi alternativi più rapidi e appropriati, anche per via elettronica sicura o tramite posta. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire le specifiche tecniche del sistema e ne cura, tramite il software di implementazione di riferimento, il supporto centrale; i costi infrastrutturali restano in larga parte a carico degli Stati membri.
Assistenza per la ricerca del recapito
Quando il recapito del destinatario non è noto, lo Stato membro richiesto deve fornire assistenza almeno in uno dei seguenti modi: tramite autorità designate a ricevere richieste di ricerca, tramite accesso a registri o banche dati pubbliche sul domicilio o altri recapiti, oppure fornendo istruzioni dettagliate sul portale europeo della giustizia elettronica. Gli Stati membri devono informare la Commissione sugli strumenti disponibili e se le autorità effettuano ricerche di propria iniziativa.
Regole sulla trasmissione degli atti giudiziari
Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e il più rapidamente possibile tra organi mittenti e riceventi, con il modulo A dell’allegato I. Gli atti sono esenti da legalizzazione o formalità equivalenti. Se l’atto deve essere restituito con il certificato, l’organo mittente lo trasmette in duplice copia. Se mancano dati o documenti, l’organo ricevente richiede integrazioni; se la domanda è fuori ambito, presenta vizi formali insuperabili o è diretta all’organo territorialmente incompetente, la domanda viene restituita o ritrasmessa all’organo competente.
Tempistiche, ricezione e certificazione
Alla ricezione, l’organo ricevente deve inviare la dichiarazione di ricezione entro sette giorni. La notificazione o comunicazione deve essere effettuata nel più breve tempo possibile e comunque entro un mese dalla ricezione dell’atto. Se il termine non può essere rispettato, l’organo ricevente ne informa l’organo mittente e continua le attività se la notificazione rimane possibile entro un termine ragionevole, salvo indicazione contraria del mittente. Al termine delle formalità, viene rilasciato il certificato di avvenuta o mancata notificazione o comunicazione con il modulo K.
Lingua, traduzione e rifiuto dell’atto
Il destinatario può rifiutare l’atto se non è redatto o corredato di traduzione in una lingua che comprende o nella lingua ufficiale del luogo di notificazione/comunicazione. L’organo ricevente deve informarlo di tale facoltà con il modulo L, consegnato nella lingua dello Stato membro di origine e in quella del luogo di notificazione; il rifiuto può essere espresso immediatamente o entro due settimane. Se il rifiuto non è giustificato, il giudice o l’autorità possono tener conto di tutti gli elementi utili per valutare le competenze linguistiche del destinatario, compresi gli elementi fattuali indicati nel preambolo. Le spese di traduzione sono inizialmente a carico del richiedente, salva diversa regolazione successiva nel processo.
Data della notificazione e disciplina dei termini
La data della notificazione o comunicazione è, di regola, quella determinata dalla legge dello Stato membro richiesto. Se tuttavia la legge di quello Stato richiede la notificazione entro un termine specifico, verso il richiedente rileva la data prevista da tale legge. Per il calcolo dei periodi e termini si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71.
Costo della notificazione
La notificazione o comunicazione degli atti giudiziari provenienti da un altro Stato membro non comporta, in linea generale, tasse o spese per i servizi dello Stato richiesto. Resta però dovuto il costo dell’intervento di un ufficiale giudiziario o di altro soggetto competente secondo il diritto nazionale, nonché quello dell’eventuale forma particolare richiesta. Gli Stati membri devono fissare un importo forfettario unico, proporzionato e non discriminatorio.
Altre modalità di notificazione e comunicazione
Accanto al canale ordinario, il regolamento conserva e disciplina altre modalità: via diplomatica o consolare in circostanze eccezionali; tramite agenti diplomatici o consolari, salvo opposizione dello Stato membro destinatario; tramite posta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente; per via elettronica, con consenso esplicito del destinatario e nel rispetto del regolamento eIDAS; oppure direttamente tramite ufficiali giudiziari, funzionari o persone competenti dello Stato richiesto, se consentito dal diritto nazionale. La notificazione elettronica senza servizi fiduciari qualificati è possibile via e-mail solo con consenso esplicito e prova di ricezione.
Atti extragiudiziali
Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi e notificati o comunicati in un altro Stato membro secondo il regolamento. La nozione di atto extragiudiziale, secondo i considerando, comprende documenti redatti o certificati da autorità pubbliche o pubblici ufficiali e altri atti la cui trasmissione formale sia necessaria per l’esercizio, la prova o la tutela di un diritto o di una pretesa in materia civile o commerciale.
Mancata comparizione del convenuto e tutela del contraddittorio
Se il convenuto non compare, il giudice non può decidere finché non vi sia prova della notificazione o consegna tempestiva e della corretta esecuzione secondo le forme previste o di effettiva consegna al convenuto o presso la sua residenza abituale. Gli Stati membri possono consentire la decisione anche senza certificato, a certe condizioni, se è trascorso un termine non inferiore a sei mesi e nonostante la diligenza non sia stato ottenuto il certificato. È inoltre prevista la possibilità di rimuovere la preclusione derivante dalla scadenza del termine di impugnazione quando il convenuto, senza colpa, non ha avuto conoscenza dell’atto o della decisione in tempo utile e i motivi di impugnazione non sono manifestamente infondati; per alcuni Stati membri può essere introdotto un limite massimo non inferiore a un anno. La disciplina non si applica alle decisioni sullo stato o capacità delle persone.
Protezione dei dati, riservatezza e diritti fondamentali
Il trattamento dei dati personali nell’ambito del regolamento deve essere conforme al GDPR e, per gli scambi a livello UE, al regolamento (UE) 2018/1725. I dati non pertinenti devono essere cancellati immediatamente. Le autorità nazionali competenti sono considerate titolari del trattamento; gli organi riceventi devono garantire riservatezza secondo il diritto nazionale e le informazioni possono essere usate solo per lo scopo per cui sono trasmesse. Il regolamento ribadisce il rispetto pieno dei diritti fondamentali, in particolare accesso alla giustizia, non discriminazione, protezione dei dati personali e della vita privata.
Rapporti con altri accordi internazionali e norme finali
Il regolamento prevale sugli accordi bilaterali e multilaterali tra Stati membri che abbiano il medesimo oggetto, compresa la Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 nei rapporti tra Stati membri parti. Restano però possibili accordi o intese tra Stati membri volti ad accelerare o semplificare la trasmissione, se compatibili con il regolamento, e tali accordi devono essere comunicati alla Commissione. Il regolamento non pregiudica talune norme convenzionali sul gratuito patrocinio richiamate dall’articolo 30.
Entrata in vigore, applicazione e abrogazione
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è applicabile dal 1° luglio 2022. Gli articoli 5, 8 e 10 si applicano solo dal primo giorno del mese successivo al periodo di tre anni dall’entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all’articolo 25. Il regolamento (CE) n. 1393/2007 è abrogato dalla data di applicazione del nuovo regolamento, con talune abrogazioni differite per gli articoli 4 e 6 del vecchio testo fino all’avvio delle nuove disposizioni tecniche.
Disposizioni principali
Ambito di applicazione e esclusioni
L’articolo 1 delimita il campo alle notificazioni e comunicazioni transfrontaliere di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. Sono escluse, in particolare, le materie fiscale, doganale e amministrativa e la responsabilità dello Stato per acta iure imperii. Il regolamento non si applica se il recapito del destinatario non è noto, salvo la procedura di assistenza dell’articolo 7, né alla notificazione/comunicazione a un rappresentante autorizzato nel foro.
Organi mittenti, organi riceventi e autorità centrale
Gli Stati membri designano gli organi mittenti e riceventi competenti per trasmettere e ricevere gli atti, eventualmente concentrando entrambe le funzioni in uno o più organismi. La designazione dura cinque anni ed è rinnovabile. Ciascuno Stato membro designa inoltre un’autorità centrale con funzioni di supporto informativo, assistenza in caso di difficoltà e trasmissione eccezionale della domanda su richiesta dell’organo mittente.
Sistema informatico decentrato e mezzi alternativi
Le comunicazioni tra organi mittenti, riceventi e autorità centrali avvengono di regola tramite un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile, basato su una soluzione interoperabile quale e-CODEX (articolo 5). In caso di guasti del sistema o circostanze eccezionali, la trasmissione avviene con i mezzi alternativi più rapidi e appropriati, nel rispetto di affidabilità e sicurezza. La Commissione adotta atti di esecuzione sulle specifiche tecniche del sistema entro il 23 marzo 2022.
Effetti dei documenti elettronici e supporto tecnologico
Gli atti trasmessi per via elettronica non possono essere privati di effetti giuridici né considerati inammissibili come prova solo per la loro forma elettronica (articolo 6). La Commissione è responsabile del software di implementazione di riferimento, che gli Stati membri possono usare in alternativa a un sistema nazionale, con costi a carico del bilancio UE; gli Stati membri sostengono invece i costi dei propri punti di accesso e dei sistemi nazionali interoperabili (articoli 27 e 28).
Assistenza per il reperimento del recapito
Quando il recapito del destinatario in un altro Stato membro non è noto, lo Stato membro richiesto deve fornire assistenza almeno tramite: autorità designate cui rivolgere richieste, accesso diretto o assistito a registri o banche dati sul domicilio, oppure informazioni dettagliate sul portale europeo della giustizia elettronica (articolo 7). Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli strumenti disponibili e, se del caso, se le autorità effettuano ricerche di propria iniziativa.
Trasmissione degli atti giudiziari e moduli standard
Gli atti giudiziari si trasmettono direttamente e il più rapidamente possibile tra organi mittenti e riceventi, corredati della domanda nel modulo A (allegato I), compilato nella lingua richiesta dal regolamento. Gli atti sono esenti da legalizzazione o formalità equivalenti. Il regolamento usa inoltre moduli standard per ricevute, richieste di informazioni, avvisi di restituzione, certificati e rifiuto linguistico.
Ricezione, richiesta di integrazioni e ritrasmissione
L’organo ricevente invia una dichiarazione di ricezione con il modulo D entro sette giorni dalla ricezione. Se mancano informazioni o documenti, chiede integrazioni con il modulo E; se la domanda è manifestamente fuori ambito, formalmente difettosa o indirizzata a organo territorialmente incompetente, restituisce gli atti con il modulo F o li ritrasmette all’organo competente con il modulo G, informando l’organo mittente. L’organo competente invia una nuova dichiarazione di ricezione con il modulo H.
Termine per la notificazione o comunicazione
L’organo ricevente deve eseguire o far eseguire la notificazione/comunicazione nel più breve tempo possibile e comunque entro un mese dalla ricezione (articolo 11). Se ciò non è possibile entro tale termine, ne informa l’organo mittente con il modulo K o I e continua ad agire se la notificazione appare ancora possibile entro un termine ragionevole, salvo diversa indicazione del mittente.
Lingua, traduzione e rifiuto dell’atto
Il destinatario può rifiutare l’atto se non è redatto o corredato di traduzione in una lingua che comprende o nella lingua ufficiale del luogo di notificazione/comunicazione. L’organo ricevente lo informa con il modulo L, allegato all’atto nella lingua dello Stato membro di origine e in quella del luogo di notificazione; il rifiuto può avvenire immediatamente o entro due settimane. Se il rifiuto è ingiustificato, l’organo giudiziario o l’autorità possono valutarlo alla luce delle competenze linguistiche del destinatario e delle circostanze del caso. Il richiedente sostiene le spese di traduzione, salvo diversa decisione successiva.
Data della notificazione/comunicazione
La data della notificazione o comunicazione è quella risultante dalla legge dello Stato membro richiesto, salvo che la legge di tale Stato richieda la notificazione entro un dato termine: in tal caso, la data rilevante verso il richiedente è quella prevista da quella legge (articolo 13). La regola si applica anche alle altre modalità di notificazione/comunicazione previste dalla sezione 2.
Certificato di avvenuta o mancata notificazione e restituzione della copia
Dopo aver eseguito la notificazione/comunicazione, l’organo ricevente rilascia il certificato con il modulo K e lo trasmette all’organo mittente, con eventuale copia dell’atto se richiesta la restituzione dell’esemplare cartaceo (articolo 14). Il certificato è compilato nella lingua accettata dallo Stato membro di origine.
Spese
La notificazione/comunicazione degli atti giudiziari provenienti da un altro Stato membro non comporta, in linea di principio, il pagamento o rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato membro richiesto (articolo 15). Restano però dovuti i costi dell’intervento di un ufficiale giudiziario o soggetto competente e quelli di una forma particolare di notificazione/comunicazione; gli Stati membri fissano un importo forfettario unico proporzionato e non discriminatorio.
Altri mezzi di trasmissione e notificazione
La sezione 2 consente, in circostanze eccezionali, la trasmissione per via diplomatica o consolare (articolo 16), la notificazione tramite agenti diplomatici o consolari salvo opposizione dello Stato membro destinatario (articolo 17), la notificazione postale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente (articolo 18), la notificazione elettronica con consenso esplicito del destinatario e secondo i requisiti del regolamento eIDAS (articolo 19), e la notificazione diretta tramite ufficiali giudiziari, funzionari o persone competenti dello Stato richiesto se consentita dalla legge nazionale (articolo 20).
Atti extragiudiziali
L’articolo 21 estende la possibilità di trasmissione e notificazione/comunicazione agli atti extragiudiziali in un altro Stato membro secondo il regolamento, includendo i documenti redatti o certificati da autorità pubbliche o pubblici ufficiali e quelli la cui trasmissione formale è necessaria per esercitare, provare o tutelare un diritto o una pretesa in materia civile o commerciale.
Mancata comparizione del convenuto e tutela del contraddittorio
Se il convenuto non compare e l’atto introduttivo è stato trasmesso in altro Stato membro, il giudice non può decidere finché non sia provato che la notificazione o consegna è avvenuta in tempo utile per difendersi, oppure che l’atto è stato notificato secondo le forme prescritte o effettivamente consegnato al convenuto o presso la sua residenza abituale (articolo 22). Gli Stati membri possono consentire la decisione anche senza certificato, se sono trascorsi almeno sei mesi e nonostante ogni diligenza non sia stato ottenuto il certificato. È inoltre prevista la possibile rimozione della preclusione derivante dalla scadenza del termine di impugnazione, entro un termine ragionevole e, se lo Stato membro lo comunica, non oltre un anno dalla decisione; la regola non si applica allo stato o capacità delle persone.
Monitoraggio, valutazione e abrogazione del regolamento previgente
La Commissione deve istituire entro il 2 luglio 2023 un programma dettagliato di monitoraggio e raccogliere dati sugli esiti del regolamento, tra cui numero di domande trasmesse, eseguite, trasmesse fuori dal sistema decentrato, certificati di mancata notificazione e rifiuti linguistici (articoli 34 e 35). Entro cinque anni dalla data di applicazione dell’articolo 5, la Commissione effettua una valutazione e presenta una relazione, eventualmente con proposta legislativa. Il regolamento (CE) n. 1393/2007 è abrogato dalla data di applicazione del presente regolamento, con disciplina transitoria per alcuni articoli fino all’avvio delle nuove regole tecniche; l’entrata in vigore è il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione generale dal 1° luglio 2022, mentre gli articoli 5, 8 e 10 si applicano dal primo giorno del mese successivo al periodo di tre anni dall’entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all’articolo 25.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 25 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1760
- Regolamento · 25 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1761
- Regolamento · 25 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1762
- Regolamento · 25 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1763
- Regolamento · 25 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1764
- Regolamento · 25 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1768
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →