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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14759/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione a sodalizio criminoso finalizzato al narcotraffico e per episodi di detenzione ai fini di spaccio. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria sia rispetto alla partecipazione all'associazione (sostenendo che la sua intraneità fosse desunta solo da un unico episodio: la coltivazione di una piantagione per la quale aveva patteggiato) sia rispetto ai reati-fine; contestava inoltre l'attualità delle esigenze cautelari, essendo i fatti del 2022 e lo Schipani nel frattempo affidato in prova ai servizi sociali, senza precedenti o contatti con la criminalità organizzata.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto in parte il ricorso. Ha ritenuto carente la motivazione dei Giudici del riesame circa la partecipazione di Schipani al sodalizio: la co-gestione della piantagione di Mesoraca e i rapporti con i fratelli Pulice non sono risultati, in assenza di ulteriori elementi (contatti con i vertici, conoscenza delle altre piantagioni, partecipazione a riunioni programmatiche), idonei a fondare la 'gravità indiziaria' richiesta per il reato associativo. Tuttavia la Corte ha ritenuto ammissibile la ricostruzione in ordine ai reati di detenzione ai fini di spaccio (art. 73 DPR 309/90) sulla base delle intercettazioni che richiamavano "prezzo per grammo" e fissavano incontri. Per le ragioni esposte, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame (art. 309, comma 7 c.p.p.), con specifica indicazione di riesaminare la gravità indiziaria e, conseguentemente, l'attualità e proporzionalità delle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definizione della soglia dei "gravi indizi di colpevolezza": la Corte richiama che devono esserci elementi logici e rappresentativi tali da consentire una qualificata probabilità di colpevolezza; nel caso di specie tali elementi non sono stati ritenuti sufficienti per il reato associativo.

  • art. 74 DPR n. 309/1990

    Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte sottolinea che, pur non richiedendo tutti i requisiti dell'art. 416-bis, occorrono elementi che provino consapevolezza e volontà di partecipare a un programma criminale sovraindividuale.

  • art. 73, comma 1, DPR n. 309/1990

    Norma sui reati di detenzione di stupefacenti per la cessione: la Corte ha ritenuto che intercettazioni con espliciti riferimenti a prezzo e incontri costituiscono indizi gravi per i reati-fine di spaccio.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Previsione di una presunzione relativa collegata all'esistenza di esigenze cautelari; la Corte osserva che se viene meno la gravità indiziaria per il reato associativo decade la regola di esperienza che giustifica la presunzione ex lege e deve essere rivalutata l'attualità delle esigenze cautelari.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Citato per distinguere: l'art. 416-bis disciplina l'associazione mafiosa con specifici requisiti strutturali; la Corte ricorda che l'art. 74 DPR non richiede necessariamente tutti quei requisiti, ma comunque è necessario dimostrare struttura e affectio societatis.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma applicata per il rinvio a nuovo esame al tribunale competente a seguito dell'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Massime di principio

  • La semplice partecipazione o la responsabilità in un singolo episodio (es. gestione di una piantagione) non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l'appartenenza stabile a un'associazione criminale: è necessario dimostrare l'accordo, la struttura organizzativa e l'affectio societatis.
  • Contatti ripetuti con cooperatori e attività di spaccio possono fondare reati di detenzione ai fini di spaccio, ma non automaticamente la partecipazione a un sodalizio più esteso senza elementi che colleghino l'agente ai vertici o al progetto associativo complessivo.
  • Intercettazioni che riportano termini riconducibili a transazioni (es. "prezzo per grammo") e fissano incontri sono elementi probanti per i reati-fine (spaccio), e possono sostenere la gravità indiziaria su tali capi di imputazione.
  • Se la gravità indiziaria relativa al reato associativo viene esclusa, viene meno la presunzione che giustifica determinate esigenze cautelari; il giudice deve quindi riesaminare l'attualità e la proporzionalità della misura cautelare.
  • In cassazione il controllo si limita a verificare la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito, senza sostituirsi a un libero apprezzamento del merito probatorio.
  • La difesa dovrebbe evidenziare l'isolamento dell'episodio contestato, l'assenza di contatti con i vertici del sodalizio, il tempo trascorso e l'esecuzione di misure alternative (es. affidamento in prova) per ottenere la revoca o attenuazione della misura cautelare.
  • Il patteggiamento relativo a un episodio può limitare l'utilizzo probatorio di quell'episodio per dimostrare appartenenza a un'associazione più ampia, salvo il rinvenimento di ulteriori elementi colleganti.

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