Cassazione Penale, Ordinanza n. 28114/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di minaccia aggravata. Con il primo motivo ha dedotto un errore materiale nel dispositivo della sentenza impugnata, dove era stata riportata in modo inesatta la data della sentenza di primo grado e il pagamento delle "spese processuali" nonostante non vi fosse costituzione di parte civile. Con il secondo motivo ha eccepito la prescrizione del reato, sostenendo che il termine estintivo fosse già maturato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per carenza di interesse, poiché l'eventuale accoglimento non avrebbe prodotto alcun esito favorevole in sede di rinvio: l'errore sulla data della sentenza di primo grado e quello sulle spese processuali sono stati qualificati come meri refusi privi di incidenza sostanziale, anche perché la motivazione richiamava correttamente la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 15 ottobre 2024 e non risultava costituita parte civile. Il secondo motivo è stato dichiarato infondato perché la prescrizione non era maturata: applicando l'art. 159 cod. pen. nel testo vigente all'epoca del fatto e considerando i periodi di sospensione nei gradi di merito, il termine sarebbe scaduto solo il 2 settembre 2026. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 159 c.p.
La Corte lo applica nel testo vigente all'epoca del fatto per calcolare il termine di prescrizione, tenendo conto delle sospensioni intervenute nei giudizi di merito.
art. 616 c.p.p.
In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, viene disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'errore materiale nel dispositivo della sentenza di merito è motivo inammissibile per carenza di interesse quando si tratta di un mero refuso privo di incidenza sull'esito del giudizio e la motivazione consente comunque di individuare correttamente la decisione.
- La deduzione della prescrizione è infondata se, calcolando il termine secondo la disciplina applicabile e considerando le sospensioni del corso della prescrizione, il termine estintivo non risulta ancora maturato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi prospettati non sono idonei a determinare un concreto vantaggio processuale per il ricorrente o sono comunque infondati nel merito; in tale caso segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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