Cassazione Civile, Ordinanza n. 27323/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Una società aveva acquistato, all'esito di pubblico incanto, un lotto edificabile con fabbricato sovrastante. Dopo l'acquisto, attraverso verifiche tecniche, emergeva che l'area era gravata da vincoli culturali e paesaggistici e che i parametri edificatori riportati nel certificato di destinazione urbanistica e nella variante urbanistica su cui l'acquirente aveva fatto affidamento non corrispondevano alla reale situazione giuridica del bene. La società aveva quindi chiesto, nei confronti del soggetto venditore e del comune, la declaratoria di nullità, annullabilità o risoluzione del contratto, oltre alla restituzione del prezzo e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Quanto alla domanda contro il comune, il giudice amministrativo aveva ritenuto di difettare di giurisdizione, mentre il tribunale ordinario aveva già declinato la giurisdizione sulla sola domanda risarcitoria, reputandola attratta nella giurisdizione amministrativa. Il conflitto negativo è stato quindi rimesso alla Corte di cassazione. Il ricorrente sosteneva che il danno derivasse non dalla lesione di un interesse legittimo pretensivo, ma dall'affidamento incolpevole riposto nella veridicità del certificato urbanistico e nella legittimità della variante, atto meramente ricognitivo e non autonomamente impugnabile; pertanto la pretesa risarcitoria ex art. 2043 c.c. doveva essere devoluta al giudice ordinario. Il resistente, comune, non ha svolto difese nella sede di regolamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che l'oggetto sostanziale della domanda fosse il danno da affidamento incolpevole ingenerato da una variante urbanistica favorevole poi rivelatasi illegittima e dal rilascio di un certificato di destinazione urbanistica erroneo o incompleto, non già la tutela di un interesse legittimo leso dall'esercizio del potere amministrativo. La illegittimità della variante e l'errore nel certificato erano stati considerati meri fatti della sequenza causale del danno, mentre la fattispecie risarcitoria era stata ricondotta a un illecito di tipo contrattuale o da contatto sociale qualificato, fondato su correttezza e buona fede. Per conseguenza, è stata cassata la sentenza del tribunale ordinario che aveva declinato la giurisdizione e le parti sono state rimesse davanti a quel giudice per la riassunzione nel termine di legge. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa delle parti.
Norme richiamate
art. 362, comma 2, n. 1 c.p.c.
fonte del regolamento di giurisdizione in Cassazione
art. 59, comma 3, L. 69/2009
termine entro cui il giudice può sollevare il regolamento d'ufficio
art. 11 c.p.a.
richiamato per il regolamento di giurisdizione d'ufficio nel processo amministrativo
art. 7 d.lgs. 104/2010
menzionato nel ragionamento del giudice a quo sul riparto di giurisdizione in materia di potere amministrativo e interessi legittimi
art. 30 c.p.a.
richiamato in relazione alla tutela risarcitoria davanti al giudice amministrativo
art. 2043 c.c.
base della domanda risarcitoria per illecito aquiliano
artt. 1427 c.c.
richiamati come fondamento dell'azione di annullamento del contratto per vizi del consenso
artt. 1489 c.c.
richiamato tra i possibili fondamenti della domanda di risoluzione per oneri o diritti di terzi
art. 1453 c.c.
richiamato come norma sulla risoluzione per inadempimento
art. 1497 c.c.
richiamato come fondamento della domanda relativa alla mancanza di qualità promesse o essenziali
art. 1490 c.c.
richiamato come garanzia per vizi della cosa venduta
art. 1173 c.c.
richiamato per ricondurre la fattispecie a una fonte di obbligazioni da contatto sociale qualificato
Massime di principio
- La giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, identificato soprattutto in funzione della causa petendi e della natura della posizione giuridica dedotta, non della sola qualificazione formale attribuita dalla parte.
- Quando il danno lamentato deriva dall'affidamento incolpevole su un atto amministrativo favorevole poi rivelatosi illegittimo, e non dalla lesione diretta di un interesse legittimo pretensivo, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
- Il rilascio di un certificato urbanistico erroneo o incompleto, se ha indotto il privato a compiere scelte economiche pregiudizievoli, può generare una responsabilità risarcitoria devoluta al giudice ordinario, perché non implica di per sé lo scrutinio di legittimità di un provvedimento amministrativo da impugnare.
- La tutela risarcitoria davanti al giudice amministrativo opera come strumento accessorio e completivo rispetto alla tutela demolitoria solo quando il danno sia conseguenza immediata e diretta dell'illegittimità dell'atto impugnato; non basta che la lite riguardi una materia in astratto riconducibile alla giurisdizione esclusiva.
- La lesione dell'affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo può essere ricondotta a una fattispecie di responsabilità da contatto sociale qualificato o comunque a un illecito fondato su correttezza e buona fede nell'azione amministrativa.
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