Cassazione Penale, Sentenza n. 40715/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva rigettato il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di €10.029.119,25 disposto dal GIP nei confronti del consorzio Mondialpol Facility s.c.a.r.l. e, in via subordinata, degli indagati (tra cui il ricorrente) per reati tributari ex d.lgs. n.74/2000. Il ricorrente deduceva violazione di legge e omessa o apparente motivazione in relazione alla sussistenza del "periculum in mora" richiesto per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (rilevando che la motivazione si era limitata alla gravità e alla sistematicità delle condotte senza indicare ragioni concrete che giustificassero il rischio di dispersione dei beni nelle more del giudizio).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato infondato e quindi respinto. La Corte ha ritenuto che, in sede di rinvio, il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza del periculum in mora: ha descritto il modus operandi degli indagati (creazione e uso di compagini fittizie e ripetute fatturazioni simulate), la natura fungibile del denaro e il concreto rischio che, mediante nuove entità fittizie, fosse vanificata la garanzia patrimoniale a fronte della futura confisca. La Corte ha altresì confermato che la motivazione del Tribunale non è viziata da carenza assoluta o apparente. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Distinzione tra i profili impeditivi e quelli anticipatori del sequestro; la motivazione sul periculum in mora deve essere adeguata anche quando il sequestro è finalizzato alla confisca, e deve spiegare perché il bene potrebbe essere modificato, disperso o alienato nelle more del giudizio.
art. 324, cod. proc. pen.
Norma sulla revisione/impugnazione in sede di riesame: ricorso del privato avverso provvedimenti di sequestro e limiti del sindacato; richiamata per inquadrare il gravame originario e il ruolo del giudice del riesame.
art. 240 cod. pen.
Riferimento alla confisca (in particolare alla confisca diretta) come effetto verso cui il sequestro preventivo può essere anticipatorio; richiede che il sequestro mirato alla confisca sia motivato anche rispetto al periculum in mora.
artt. 2 e 8 d.lgs. n.74/2000
Norme penali tributarie a fondamento dell'imputazione (evasione fiscale); la quantificazione del profitto dei reati fiscali è stata assunta quale correlativo economico del sequestro.
Sez. U, sent. n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Principio che impone la motivazione anche del periculum in mora nel sequestro finalizzato alla confisca, rapportandola alle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio; stabilisce che non può esserci automatismo decisionale basato solo sulla natura della confisca.
Sez. 3, sent. n. 9206 del 07/11/2023 (Fiore)
Conferma che anche nel sequestro di somme di denaro la motivazione sul periculum in mora deve essere resa, escludendo automatismi tra natura della confisca e pericolosità.
Sez. 3, sent. n. 44874 del 11/10/2022 (Fricano)
Precisione che il periculum in mora può derivare sia da elementi oggettivi (entità e natura dei beni) sia da elementi soggettivi (comportamento dell'onerato), senza obbligo che concorrano entrambi.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Criterio di ammissibilità del motivo in cassazione relativo a violazione di norme processuali e di diritto; richiamato quale quadro dell'impugnazione esercitata dal ricorrente.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento alle regole sulla motivazione degli atti giurisdizionali; richiamata nella censura di omessa o apparente motivazione.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità della Corte di Cassazione sugli atti del giudice del riesame: la Corte può sindacare la motivazione solo nei termini consentiti dall'art. 325.
art. 309, comma 9 e art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi citati per escludere la sanabilità integrale di alcune carenze motivazionali da parte del giudice del riesame, nel contesto della tutela dei provvedimenti cautelari.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento della Corte in relazione ai principi da osservare in sede di motivazione, come richiamo procedurale al corretto inquadramento degli oneri motivazionali.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione specifica anche sul periculum in mora: non basta richiamare la gravità o la sistematicità delle condotte, bisogna spiegare perché il bene rischia di essere disperso, modificato o alienato nelle more del processo.
- Il periculum in mora può fondarsi su elementi oggettivi (es. entità, natura e fungibilità delle somme) e su elementi soggettivi (es. modus operandi dell'imputato come creazione di società fittizie); non è necessario che entrambi concorrono, ma la motivazione deve rendere evidente il nesso con il rischio concreto di dispersione.
- La natura "fungibile" del denaro aumenta l'esigenza motivazionale: quando il profitto è in denaro, il giudice deve valutare il rischio concreto che gli indagati possano rendere inefficace la futura confisca (es. tramite nuove compagini, trasferimenti patrimoniali).
- La mera sproporzione tra il profitto contestato e la capienza patrimoniale non è di per sé decisiva: il giudice può ritenere irrilevante la capienza se esiste un concreto rischio di depauperamento mediante schemi fraudolenti.
- In sede di impugnazione in Cassazione il sindacato è limitato: quando la Corte ha disposto il rinvio per specifica carenza motivazionale, il giudice del riesame deve colmare quella lacuna con argomentazione puntuale; la Cassazione controllerà la congruità di tale integrazione motivazionale entro i limiti del sindacato di legittimità.
- Per contrastare un sequestro di questo tipo, difesa e soggetti interessati devono documentare fatti concreti che escludano il rischio di dispersione (es. vincoli patrimoniali effettivi, impedimenti giuridici agli spostamenti di denaro, attività aziendali controllate) e contestare l'esistenza di un modus operandi idoneo a vanificare la confisca.
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