Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1524

Regolamento (UE) 2023/1524 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 2023 relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

Normativa europea32023R1524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce, per un periodo limitato, misure eccezionali di liberalizzazione degli scambi a favore della Repubblica di Moldova, al fine di sostenere la sua economia in connessione con le ripercussioni della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina. Le misure consistono nella sospensione dei contingenti tariffari e del regime dei prezzi d’entrata, con conseguente esenzione dai dazi all’importazione per i prodotti interessati. Il beneficio è subordinato al rispetto di condizioni sostanziali e procedurali, mentre la Commissione dispone di poteri di sospensione e di reintroduzione dei dazi in presenza di violazioni o di effetti negativi sul mercato dell’Unione.

Misure temporanee di liberalizzazione degli scambi per taluni prodotti originari della Repubblica di Moldova, con sospensione di contingenti tariffari, dazi all’importazione e regime dei prezzi d’entrata.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti originari della Repubblica di Moldova rientranti nei contingenti tariffari di cui all’allegato XV-A dell’accordo di associazione e ai prodotti per i quali si applica il regime dei prezzi d’entrata ai sensi dell’allegato XV-B. Le misure hanno natura temporanea e si applicano dal 25 luglio 2023 al 24 luglio 2024. Restano ferme le condizioni di origine, le procedure correlate e gli altri requisiti previsti dall’accordo di associazione; sono previste esclusioni/sospensioni in caso di mancato rispetto delle condizioni o di effetti negativi sul mercato dell’Unione.

Misure temporanee di liberalizzazione degli scambi a favore della Repubblica di Moldova

Il regolamento istituisce misure eccezionali e temporanee per sostenere la Repubblica di Moldova attraverso l’ulteriore liberalizzazione degli scambi con l’Unione. La misura si colloca nel quadro dell’accordo di associazione UE-Moldova e viene giustificata, nei considerando, dalle gravi conseguenze economiche della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, che ha compromesso le vie di transito e la capacità di esportazione moldava.

Contesto e finalità

Il regolamento richiama la progressiva istituzione di una zona di libero scambio prevista dall’accordo di associazione e la possibilità di accelerare la soppressione dei dazi doganali. In tale cornice, l’Unione decide di intervenire con concessioni temporanee per rafforzare i flussi commerciali e fornire un sostegno economico immediato alla Moldova e agli operatori economici colpiti dalle conseguenze del conflitto in Ucraina.

Ambito delle misure

Le misure di liberalizzazione consistono in due interventi principali:

  • sospensione di tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell’allegato XV-A dell’accordo di associazione, con ammissione all’importazione nell’Unione dei prodotti interessati senza dazio doganale;
  • sospensione dell’applicazione del regime dei prezzi d’entrata per i prodotti di cui all’allegato XV-B dell’accordo di associazione, con conseguente assenza di dazi doganali all’importazione.

Le misure si applicano alle importazioni nell’Unione di prodotti originari della Repubblica di Moldova e hanno efficacia dal 25 luglio 2023 al 24 luglio 2024.

Condizioni per il beneficio

Il godimento delle liberalizzazioni non è incondizionato. L’articolo 2 subordina l’accesso al rispetto:

  • delle norme di origine e delle procedure previste dall’accordo di associazione;
  • dell’obbligo per la Moldova di non introdurre nuovi dazi, oneri o restrizioni sulle importazioni originarie dell’Unione, né di aumentare quelli esistenti, salvo casi chiaramente giustificati nel contesto della guerra in Ucraina;
  • del rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, della buona governance, della lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e al terrorismo, nonché dei principi di sviluppo sostenibile e multilateralismo effettivo.

Il regolamento richiama espressamente, per tali valori, gli articoli 2, 9 e 16 dell’accordo di associazione.

Sospensione delle misure per inadempimento

Se la Commissione rileva prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni, può sospendere con atto di esecuzione la totalità o una parte delle misure di liberalizzazione. La decisione segue la procedura d’esame e, su richiesta di uno Stato membro fondata sulla violazione dell’articolo 2, lettera b), la Commissione deve pronunciarsi con un parere motivato entro quattro mesi. In caso di conferma dell’inosservanza, la procedura di sospensione viene avviata.

Clausola di salvaguardia e reintroduzione dei dazi

Il regolamento contiene una clausola di salvaguardia accelerata per i casi in cui le importazioni moldave arrechino pregiudizio ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti. In tali ipotesi, la Commissione può reintrodurre i dazi doganali altrimenti applicabili a norma dell’accordo di associazione. La valutazione è avviata su richiesta motivata di uno Stato membro o d’ufficio, deve concludersi entro tre mesi e deve considerare, tra l’altro:

  • tasso ed entità dell’aumento delle importazioni, in termini assoluti e relativi;
  • effetti su produzione e prezzi dell’Unione, tenendo conto anche delle importazioni da altre fonti.

Se la Commissione intende reintrodurre i dazi, pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con sintesi dei risultati della valutazione e termine massimo di dieci giorni per osservazioni scritte. In circostanze eccezionali che richiedano un intervento immediato, può adottare misure preventive senza seguire la procedura ordinaria, previa informazione del comitato competente.

Governance, controlli e comitologia

Per le decisioni di sospensione e salvaguardia la Commissione opera con l’assistenza di due comitati diversi:

  • il comitato del codice doganale, per le misure di cui all’articolo 3;
  • il comitato per le misure di salvaguardia, per le misure di cui all’articolo 4.

Si applica il regolamento (UE) n. 182/2011 sulle competenze di esecuzione della Commissione.

Monitoraggio e trasparenza

La Commissione deve monitorare periodicamente l’impatto del regolamento, prendendo in considerazione informazioni su esportazioni, importazioni, prezzi nel mercato dell’Unione e produzione dell’Unione per i prodotti interessati. Ogni due mesi informa gli Stati membri sui risultati del monitoraggio.

Inoltre, la relazione annuale della Commissione sull’attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito deve includere una valutazione dettagliata dell’attuazione delle misure e, se del caso, del loro impatto sociale in Moldova e nell’Unione. Le informazioni sulle importazioni dei prodotti beneficiari devono essere rese disponibili sul sito della Commissione e aggiornate mensilmente.

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il 25 luglio 2023, cioè il giorno successivo alla scadenza del precedente regolamento (UE) 2022/1279, e si applica fino al 24 luglio 2024. Come di consueto per un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Misure di liberalizzazione degli scambi

L’articolo 1 sospende tutti i contingenti tariffari previsti dall’allegato XV-A dell’accordo di associazione, consentendo l’importazione nell’Unione dei prodotti interessati dalla Repubblica di Moldova senza dazi doganali. È inoltre sospesa l’applicazione del regime dei prezzi d’entrata per i prodotti indicati nell’allegato XV-B dell’accordo di associazione, con conseguente non applicazione dei dazi doganali all’importazione per tali prodotti.

Condizioni per il beneficio delle misure

L’articolo 2 subordina il diritto alle misure al rispetto, da parte della Repubblica di Moldova, delle norme di origine e delle relative procedure previste dall’accordo di associazione; all’astensione dall’introdurre o aumentare dazi, oneri o restrizioni sulle importazioni originarie dell’Unione, salvo casi chiaramente giustificati nel contesto della guerra in Ucraina; e al rispetto dei principi democratici, dei diritti umani, delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, della buona governance, della lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e al terrorismo, nonché dei principi di sviluppo sostenibile e multilateralismo effettivo, secondo gli articoli 2, 9 e 16 dell’accordo di associazione.

Sospensione temporanea su iniziativa della Commissione

L’articolo 3 consente alla Commissione, qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni dell’articolo 2, di sospendere con atto di esecuzione la totalità o una parte delle misure di liberalizzazione. Se uno Stato membro chiede la sospensione per violazione della lettera b) dell’articolo 2, la Commissione deve esprimere entro quattro mesi un parere motivato sulla fondatezza della richiesta e, in caso di conferma dell’inosservanza, avviare la procedura di sospensione.

Salvaguardia accelerata e reintroduzione dei dazi

L’articolo 4 prevede una clausola di salvaguardia: se un prodotto originario della Repubblica di Moldova è importato in condizioni che incidono negativamente sul mercato dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può reintrodurre in qualsiasi momento i dazi altrimenti applicabili ai sensi dell’accordo di associazione mediante atto di esecuzione. La Commissione monitora periodicamente l’impatto del regolamento e informa gli Stati membri ogni due mesi. La valutazione deve concludersi entro tre mesi dall’avvio, su richiesta motivata di uno Stato membro o d’iniziativa della Commissione; in caso di conclusione negativa, viene pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale con termine massimo di dieci giorni per osservazioni scritte. In circostanze eccezionali, la Commissione può adottare misure preventive immediate dopo aver informato il comitato competente.

Procedura di comitato

L’articolo 5 stabilisce che, per la sospensione delle misure ex articolo 3, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dal regolamento (UE) n. 952/2013; per la salvaguardia ex articolo 4, è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dal regolamento (UE) 2015/478. In entrambi i casi si applica il regolamento (UE) n. 182/2011 e, quando richiamato, la procedura d’esame di cui all’articolo 5 di tale regolamento.

Valutazione annuale e trasparenza

L’articolo 6 impone che la relazione annuale della Commissione sull’attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito includa una valutazione dettagliata dell’attuazione delle misure del regolamento e, ove opportuno, dell’impatto sociale delle stesse in Moldova e nell’Unione. Le informazioni sulle importazioni dei prodotti di cui all’articolo 1, lettera a), devono essere pubblicate sul sito della Commissione e aggiornate mensilmente.

Durata e applicabilità

L’articolo 7 dispone che il regolamento entri in vigore il 25 luglio 2023 e si applichi fino al 24 luglio 2024. È inoltre ribadita la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeaccordi internazionalidazi doganalimisure di salvaguardiarelazioni esterne

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.