Circolare numero 94 del 21-05-2025
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti relativamente agli effetti previdenziali dell’esecuzione del contratto di soccida.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la natura e le diverse tipologie del contratto di soccida (semplice, parziaria, con conferimento di pascolo e la variante monetizzata), chiarisce la qualificazione giuridica del conferimento e del prelevamento degli animali e fornisce indicazioni sugli effetti previdenziali, in particolare sul requisito della prevalenza per l'inquadramento nella Gestione contributiva agricola e sulle riduzioni contributive per le cooperative. Si dispone il riesame in autotutela dei contenziosi alla luce dei principi enunciati.
Chiarimenti sugli effetti previdenziali della soccida e istruzioni per la gestione del contenzioso
Punti principali
Premessa
Descrizione della soccida come contratto associativo agricolo utilizzato nella zootecnia e nelle filiere, con impatti fiscali e previdenziali che hanno originato contenziosi con Agenzia delle Entrate e INPS.
Tipologie di soccida
Distinzione tra soccida semplice, parziaria e con conferimento di pascolo; differenze basate sui conferimenti e sulla proprietà del bestiame; libertà negoziale delle parti rispetto agli schemi codicistici.
Soccida monetizzata
Variante diffusa in cui l'accrescimento è liquidato in denaro al soccidario anziché dividersi in natura; l'Agenzia delle Entrate conferma che il conferimento e il prelevamento non trasferiscono la proprietà e che nella monetizzazione il soccidante preleva e vende l'intero accrescimento mentre corrisponde al soccidario una quota in denaro.
Questioni previdenziali principali
Contenziosi focalizzati sulla perdita della qualifica di impresa agricola (requisito della prevalenza) e sulla spettanza delle riduzioni contributive per cooperative che ricevono bestiame da soci di zone montane/svantaggiate.
Criterio di valutazione della prevalenza
La valutazione deve basarsi sul comportamento reale delle parti: se l'esecuzione rispecchia il modello codicistico (divisione in natura secondo proporzioni convenute) non si considera acquisto sul mercato e resta la prevalenza; eccedenze non corrispondenti alle proporzioni sono invece acquisti di mercato.
Effetti della soccida monetizzata sulla prevalenza e sulle agevolazioni
Secondo l'Agenzia delle Entrate, la monetizzazione non costituisce acquisto dal mercato e quindi non pregiudica il requisito della prevalenza né, salvo rivendita dell'incremento, l'attribuibilità delle riduzioni contributive alle cooperative.
Istruzioni operative per l'INPS
Le Strutture territoriali devono riesaminare i contenziosi in corso alla luce dei principi enunciati e procedere, se del caso, ad annullamento o riforma dei provvedimenti di inquadramento o di recupero dei benefici illegittimi in autotutela.
Riferimenti normativi e prassi
Richiamo agli articoli del codice civile (2170 e ss., 2171, 2181, 2178, 2182, 2184, 2186), a disposizioni legislative su agrarietà e cooperative (art. 2135 c.c., d.lgs. 228/2001, legge n. 240/1984, legge n. 67/1988) e alla prassi dell'Agenzia delle Entrate (circ. 32/1973, circ. 48/1995, interpello n. 134/2024).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 21 mag 2025Circolare numero 93 del 21-05-2025
- Circolare · 19 mag 2025Circolare numero 92 del 19-05-2025
- Circolare · 26 mag 2025Circolare numero 96 del 26-05-2025
- Circolare · 26 mag 2025Circolare numero 95 del 26-05-2025
- Circolare · 12 mag 2025Circolare numero 90 del 12-05-2025
- Circolare · 12 mag 2025Circolare numero 91 del 12-05-2025
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →