Circolare numero 93 del 21-05-2025
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine agli obblighi contributivi derivanti dall’esercizio della facoltà di cui all’articolo 42 del “Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea”, in relazione al personale dipendente delle Amministrazione pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, iscritto alla Gestione pubblica, collocato fuori ruolo ai sensi della legge n. 1114/1962, per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione europea in qualità di agente temporaneo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le indicazioni per il personale pubblico collocato fuori ruolo ai sensi della legge n.1114/1962 e iscritto alla Gestione pubblica che eserciti la facoltà prevista dall'art.42 del Regolamento UE di richiedere il versamento di contributi al Fondo pensionistico del Paese d'origine. Definisce flussi informativi con il Fondo UE, i compiti del Polo specialistico nazionale di Avellino, il riproporzionamento degli imponibili in base alle aliquote scelte (massimo 24,2% dal 1° luglio 2024), le modalità di denuncia mensile tramite Uniemens-ListaPosPA e le istruzioni contabili per la riscossione e contabilizzazione dei contributi residui verso i Fondi nazionali.
Applicazione art. 42 del Regolamento UE per agenti temporanei pubblici: facoltà di trasferimento dei diritti pensionistici e procedure operative
Punti principali
Premessa e quadro normativo
Richiamo alla circolare n.7/2022 e al Regolamento n.31/1962 sul regime pensionistico autonomo dell'UE; chiarimento che durante il servizio presso le Istituzioni UE la tutela pensionistica è assicurata dal Fondo UE, mentre permangono oneri per TFS/TFR e altri Fondi nazionali relativi a prestazioni diverse.
Articolo 42: facoltà e limiti
L'art.42 consente all'agente temporaneo di chiedere il versamento di parte dei contributi al Fondo del proprio Paese per costituire o mantenere la posizione assicurativa nazionale; i versamenti non possono superare il doppio del tasso di riferimento e sono a carico del bilancio UE. Massimo applicabile dal 1/7/2024: 24,2% dello stipendio mensile.
Presentazione domande e flussi informativi
L'interessato presenta istanza al PMO del Fondo UE e informa l'Amministrazione di appartenenza; il PMO invia al Polo specialistico di Avellino i dati anagrafici, l'Amministrazione, la Cassa di riferimento, l'aliquota scelta e l'imponibile percepito presso l'Istituzione UE.
Compiti del Polo specialistico nazionale (Avellino)
Verifica correttezza dell'aliquota scelta, determina l'aliquota minima confrontando retribuzione italiana e comunitaria e, se necessario, assegna d'ufficio l'aliquota minima entro il limite massimo; invia comunicazione di riscontro al PMO e all'Amministrazione italiana indicando l'IBAN del conto speciale CS-420-0001248 e il termine di versamento (entro il giorno 16 del mese successivo).
Riproporzionamento della retribuzione imponibile
Poiché le aliquote italiane IVS sono superiori a quelle applicabili ai sensi dell'art.42, il Polo applica coefficienti (Allegato 1) alla retribuzione comunitaria per ottenere imponibili omogenei con le aliquote italiane; i coefficienti verranno aggiornati in caso di variazioni delle aliquote.
Istruzioni operative di denuncia
L'Amministrazione datrice trasmette mensilmente tramite Uniemens-ListaPosPA l'imponibile 'virtuale' per TFS/TFR e altri Fondi usando il Tipo Servizio '3Y' e Codice Sospensione '62'. Il Polo specialistico compila le denunce per la Cassa pensionistica via portale intranet (percorso indicato) indicando l'imponibile riproporzionato, il Codice Progressivo Azienda e nel frontespizio la motivazione 'Art. 42 Regolamento UE' con i riferimenti della comunicazione UE.
Istruzioni contabili e incasso contributi
Confermate le modalità di riscossione per Fondi ex ENPAS, ex INADEL, Gestione credito, ex ENPDEP ed ENAM. I versamenti destinati alle Casse pensionistiche devono essere accentrati sul conto speciale indicato; le rilevazioni contabili vanno effettuate manualmente con i nuovi conti INS21116/INR21116. Variazione del piano dei conti riportata in Allegato 2.
Efficacia contributiva e disposizioni finali
I contributi versati ai sensi dell'art.42 hanno la stessa efficacia dei contributi versati per rapporti di lavoro in Italia. La circolare aggiorna e integra le procedure già fornite con la n.7/2022 e la n.78/1981.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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