Sentenza del 04/04/2022 n. 1571 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notificazioni - Estinzione di società - Atto di accertamento - Notifica all'ex liquidatore - Legittimazione ad causam e ad processum - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Notifica di un avviso di accertamento e conseguente ricorso promossi contro una società che, prima della notifica e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, era stata cancellata dal Registro delle Imprese e quindi estinta; la questione centrale è la legittimazione processuale dell'ex liquidatore a ricevere la notifica e a rappresentare la società estinta in giudizio, nonché gli effetti della estinzione sulla responsabilità dei soci per le obbligazioni tributarie
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la cancellazione dal Registro delle Imprese con estinzione della società prima della notifica determina il difetto di capacità processuale della società e, perciò, il difetto di legittimazione dell'ex liquidatore a ricevere la notifica e a rappresentarla. Ne consegue l'improcedibilità del ricorso per carenza di legittimazione e capacità processuale del soggetto notificato. Si è richiamato il principio del 'fenomeno successorio': i soci possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni tributarie della società estinta solo nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione (o in misura illimitata se, pendente la società, erano illimitatamente responsabili) e altresì per quanto riscosso nei due anni precedenti l'avvio della procedura; ma l'ex liquidatore non può fungere da rappresentante di una entità giuridica ormai cessata
Norme richiamate
d.P.R. 602/1973, art. 36 co. 3
la norma disciplina la notificazione degli atti tributari; il principio è stato interpretato nel senso che la notifica ad una persona che non rappresenta più una società estinta non soddisfa i requisiti di legittima instaurazione del processo tributario
Cass. 10337/2021
giurisprudenza conforme che conferma l'improcedibilità del ricorso notificato a ex liquidatore di società estinta per mancanza di capacità processuale della società
Cass. 19763/2021
conferma il principio della carenza di legittimazione dell'ex liquidatore quando la società sia già cancellata dal Registro delle Imprese prima della notifica
Cass. 4172/2020
ulteriore conferma giurisprudenziale del difetto di rappresentatività dell'ex liquidatore di società estinte
Cass. S.U. 6070 e 6071/2013
sezioni unite che hanno trattato il fenomeno successorio e i limiti della responsabilità dei soci rispetto alle obbligazioni tributarie della società estinta
Cass. 9672/2018
giurisprudenza di segno contrario (richiamata come 'contra'): in quella pronuncia era stata ritenuta, in diversa valutazione fattuale/giuridica, la possibilità di procedere nei confronti dell'ex rappresentante; la sentenza oggetto del riassunto però privilegia la linea conforme a Cass. 10337/21 e altre
Massime di principio
- Se la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese (estinta) prima della notifica dell'atto impositivo, la società non ha più capacità processuale e gli atti notificati alla società o al suo ex rappresentante sono improcedibili per carenza di legittimazione.
- L'ex liquidatore o l'ex rappresentante legale non può essere considerato legittimato a rappresentare in giudizio una società ormai estinta: la notifica a tali soggetti non sostituisce la notifica ad un soggetto giuridicamente esistente.
- Il Fisco che intenda agire dopo l'estinzione della società deve mirare ai soggetti effettivamente responsabili in forza del 'fenomeno successorio': i soci sono chiamabili a rispondere nei limiti di quanto ricevuto in liquidazione (o illimitatamente se già lo fossero), e per quanto riscosso nei due anni precedenti l'avvio della procedura.
- In presenza di controversie analoghe è necessario verificare lo stato anagrafico/ispettivo della società (cancellazione dal Registro delle Imprese) al momento della notifica: se la società è estinta, occorre individuare correttamente i nuovi destinatari della pretesa tributaria (soci o altri responsabili), notificando gli atti a chi ha effettiva capacità e legittimazione.
- Data l'esistenza di pronunce contrastanti (es. Cass. 9672/2018), è prudente controllare l'evoluzione della giurisprudenza e la congruenza fattuale prima di affidarsi ad un orientamento: il successo della difesa dipende dalla data di cancellazione e dalla concreta posizione di responsabilità dei soci o di altri soggetti.
- Forme di tutela preventiva: prima di notificare un atto tributario, l'Amministrazione dovrebbe accertare lo stato giuridico della società e, se estinta, individuare e notificare i soggetti successori o i soci responsabili secondo i limiti previsti dalla legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 apr 2022Sentenza del 04/04/2022 n. 87 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 4 apr 2022Sentenza del 04/04/2022 n. 235 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 4 apr 2022Sentenza del 04/04/2022 n. 434 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 4 apr 2022Sentenza del 04/04/2022 n. 435 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 4 apr 2022Sentenza del 04/04/2022 n. 440 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 4 apr 2022Sentenza del 04/04/2022 n. 1158 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →