Sentenza del 21/09/2017 n. 721 - Corte di Giustizia UE
Inadempimento di uno Stato - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera f) - Esenzione delle prestazioni di servizi fornite ai loro membri da associazioni autonome di persone - Limitazione alle associazioni autonome i cui membri esercitano un numero limitato di professioni - Membri associazioni e rimborso delle spese comuni loro spettanti - Condizione di esenzione e non origine di distorsioni della concorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Commissione contestava la normativa tedesca sull'IVA, che limitava l'esenzione prevista per i servizi resi da associazioni autonome di persone (AAP) ai propri membri alle sole associazioni composte, essenzialmente, da professionisti del settore sanitario. Secondo la Commissione, l'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE si applica alle AAP i cui membri esercitano attività di interesse pubblico esenti dall'IVA, non soltanto alle professioni sanitarie. La Germania sosteneva invece che la limitazione fosse necessaria per evitare distorsioni della concorrenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della Commissione e dichiarato che la Germania è venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE. L'esenzione riguarda esclusivamente le AAP i cui membri svolgono attività di interesse pubblico elencate nell'articolo 132, ma non può essere limitata in via generale alle sole professioni sanitarie. La condizione dell'assenza di distorsioni della concorrenza deve essere valutata concretamente e non può giustificare l'esclusione preventiva di interi settori mediante una norma nazionale. La Germania è stata inoltre condannata alle spese.
Norme richiamate
Articolo 132, paragrafo 1, lettera f), direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri esentano [...] le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un'attività esente da IVA o per la quale hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l'esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che tale esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza.
L'esenzione è applicabile alle AAP i cui membri svolgono attività di interesse pubblico esenti previste dall'articolo 132 della direttiva, non soltanto alle associazioni del settore sanitario. Sono richiesti servizi direttamente necessari all'attività dei membri, il mero rimborso della quota di spese comuni e l'assenza di distorsioni della concorrenza.
Articolo 131, direttiva 2006/112/CE
Le esenzioni [...] si applicano [...] alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso.
Gli Stati membri possono stabilire condizioni procedurali e applicative, ma non possono modificare o restringere il contenuto sostanziale delle esenzioni stabilite dalla direttiva.
Articolo 135, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri esentano [...] le operazioni di assicurazione e di riassicurazione [...] e talune operazioni relative ai servizi finanziari.
Le esenzioni per attività finanziarie e assicurative appartengono a un diverso capo della direttiva e non rientrano nell'esenzione prevista dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), che riguarda le attività di interesse pubblico elencate nell'articolo 132.
Articolo 1 della diciottesima direttiva 89/465/CEE
Nell'allegato E [...] sono soppresse [...] le operazioni di cui all'articolo 13 A, paragrafo 1, lettera f), diverse da quelle delle associazioni a carattere medico o paramedico.
La soppressione, dal 1990, della deroga che consentiva di tassare le AAP diverse da quelle mediche o paramediche conferma che l'esenzione non era limitata al solo settore sanitario.
Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
La parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
La parte risultata soccombente, in questo caso la Germania, deve sostenere le spese processuali quando l'altra parte ne abbia fatto richiesta.
Massime di principio
- Un legislatore nazionale non può limitare un'esenzione IVA prevista dal diritto dell'Unione a un ristretto elenco di professioni se la direttiva individua in termini più ampi i beneficiari dell'esenzione.
- L'esenzione per le AAP può operare, in linea generale, quando i membri svolgono attività di interesse pubblico esenti, i servizi comuni sono direttamente necessari a tali attività e l'associazione richiede soltanto il rimborso esatto delle spese comuni.
- La condizione relativa all'assenza di distorsioni della concorrenza non consente di escludere automaticamente interi settori economici: il rischio deve essere valutato in concreto, in relazione all'attività e alle condizioni effettive del mercato.
- Gli Stati membri possono adottare regole amministrative per rendere l'esenzione semplice da applicare e controllare, ma tali regole non possono alterare la portata sostanziale dell'esenzione europea.
- L'esenzione va interpretata restrittivamente, ma tale interpretazione restrittiva non autorizza lo Stato a introdurre limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla direttiva.
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