Cassazione Penale, Sentenza n. 42808/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile a seguito della rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente, comunicata con atto del 30 ottobre 2024. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa in data 31 ottobre 2024 (atto riportato in sentenza).
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 3 luglio 2024 disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Salvatore Catania, gravemente indiziato dei reati indicati (art. 23, commi 3 e 4, L. 110/75 e art. 648 c.p.), commessi il 12 dicembre 2023. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata come fondamento della richiesta di riesame davanti al Tribunale; indica la procedura di riesame delle misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite formale nella riproduzione integrale dei motivi di ricorso in cassazione; la sentenza riporta i motivi nei limiti previsti da tale disposizione.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Regola le cause di inammissibilità del ricorso in cassazione; qui è applicata per dichiarare inammissibile il ricorso a seguito della rinuncia all'impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di pronuncia di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per irrogare la sanzione di euro 500,00.
art. 23, commi 3 e 4, L. 110/75
Norme sostanziali relative al capo di imputazione nei confronti dell'indagato; la sentenza non entra nel merito della loro applicazione, limitandosi a constatare la rinuncia al ricorso.
art. 648 c.p.
Norma sostanziale richiamata come parte del quadro di imputazione (ricettazione); la decisione di inammissibilità non valuta il merito di tale addebito.
Precedente: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016 (Arena), Rv. 267373
Giurisprudenza richiamata per affermare che l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le diverse cause di inammissibilità nella determinazione della sanzione da irrogare.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso in cassazione quando effettuata tempestivamente e con atto formale; la Corte non entra più nel merito.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia può comportare la condanna alle spese processuali e l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.
- La rinuncia non incide direttamente sulla validità del provvedimento impugnato: la misura cautelare confermata resta efficace salvo interventi successivi.
- Prima di rinunciare a un impugnazione è opportuno valutare le conseguenze economiche e processuali (spese e possibili sanzioni alla Cassa delle ammende).
- La Corte tende a seguire la giurisprudenza consolidata quando applica misure pecuniarie connesse all'inammissibilità, senza distinguere le diverse cause di inammissibilità.
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