Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/02/2016 n. 2065 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato l'avviso di accertamento IRPEF relativo al 1996. L'Ufficio contestava la deduzione di costi derivanti da fatture emesse da S. s.a.s. e G.M.L. s.r.l., ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Ha denunciato la violazione delle norme sull'onere della prova e sull'indeducibilità dei costi, nonché l'insufficienza della motivazione del giudice d'appello, che aveva ritenuto provata l'effettività dei lavori sulla base delle fatture emesse dal contribuente, dei pagamenti documentati e di una sentenza penale di assoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha stabilito che, quando l'Amministrazione fornisce elementi, anche presuntivi, idonei a far ritenere che le fatture riguardino operazioni oggettivamente inesistenti, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni con elementi ulteriori rispetto alle fatture, alla regolarità contabile e ai pagamenti. La sentenza regionale è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà inoltre applicare, se ne ricorrono i presupposti, la disciplina retroattiva prevista dall'art. 8, comma 2, del D.L. n. 16 del 2012, convertito nella L. n. 44 del 2012.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75

    La disposizione è richiamata in relazione alla deducibilità dei costi ai fini IRPEF. La deduzione presuppone che il costo sia effettivo e inerente; non è ammessa per operazioni oggettivamente inesistenti.

  • Codice civile, art. 2697

    Regola generale sull'onere della prova. In materia di fatture per operazioni inesistenti, l'Ufficio deve prima fornire elementi probatori, anche presuntivi, dell'inesistenza dell'operazione; una volta assolto tale onere, il contribuente deve dimostrare concretamente l'effettività del costo.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21

    La fattura regolare sotto il profilo formale è normalmente idonea a rappresentare il costo e a fondare la deduzione o la detrazione. Tuttavia, tale efficacia presuntiva viene meno quando l'Ufficio dimostri elementi indicativi dell'inesistenza oggettiva dell'operazione.

  • D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2, convertito dalla L. n. 44 del 2012

    Prevede una disciplina fiscale applicabile retroattivamente alle riprese a tassazione relative a costi per operazioni oggettivamente fittizie, da applicare anche d'ufficio dal giudice del rinvio quando ne ricorrano i presupposti.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    È richiamato con riferimento ai requisiti formali dei motivi di ricorso per cassazione, in particolare alla formulazione del quesito di diritto e dell'indicazione conclusiva per le censure motivazionali.

Massime di principio

  • La fattura costituisce un importante elemento documentale, ma non prova da sola l'effettiva esistenza dell'operazione quando l'Amministrazione contesta che essa sia meramente fittizia.
  • In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve fornire elementi concreti, anche mediante presunzioni semplici, come l'assenza di struttura della società emittente, la sua natura di cartiera o altre anomalie nei rapporti commerciali.
  • Dopo che l'Ufficio ha fornito tali elementi, il contribuente deve dimostrare l'effettività dell'operazione con prove extrafatturali: contratti, ordini, rapporti di cantiere, documentazione tecnica, corrispondenza, prove della prestazione e altri elementi coerenti.
  • La sola regolarità formale della contabilità e il pagamento tramite strumenti tracciabili non sono normalmente sufficienti, perché anche tali elementi possono essere predisposti per dare apparenza di realtà a un'operazione fittizia.
  • La prova dell'esecuzione di lavori nei confronti dei clienti finali dimostra che una certa attività è stata svolta, ma non prova automaticamente che essa sia stata eseguita proprio dal subappaltatore indicato nelle fatture contestate.
  • L'assoluzione in sede penale non determina automaticamente l'esito del giudizio tributario, che segue regole probatorie e oggetto di accertamento propri.
  • Il giudice tributario deve esaminare specificamente tutti gli elementi offerti dall'Ufficio e motivare in modo completo perché li ritenga insufficienti o superati dalle prove del contribuente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.