Sentenza del 14/03/2017 n. 2094 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Diritto al contraddittorio preventivo -Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l’atto è stato dichiarato invalido, poiché l’Amministrazione ha violato l’obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo. La violazione del diritto di partecipazione comporta la nullità o comunque l’invalidità dell’atto finale del procedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’atto impositivo per la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale prima della sua emissione. La doglianza si fonda sul principio secondo cui il contribuente deve avere la possibilità di partecipare al procedimento, presentando osservazioni e difese, soprattutto quando sono in discussione imposte armonizzate di rilievo europeo, come l’IVA.
Norme richiamate
Sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 24823 del 9 dicembre 2015
La sentenza ha fatto chiarezza sull’obbligatorietà o meno del contraddittorio endoprocedimentale.
Il contraddittorio preventivo è necessario per i tributi armonizzati, tra cui l’IVA, anche in assenza di una specifica previsione normativa interna.
Principio generale del contraddittorio endoprocedimentale
Il diritto al contraddittorio preventivo costituisce principio fondamentale operante anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa.
Il contribuente deve poter partecipare al procedimento prima dell’adozione dell’atto finale; la sua omissione può determinare l’invalidità dell’atto.
Massime di principio
- In materia di IVA, l’Amministrazione finanziaria deve normalmente instaurare il contraddittorio con il contribuente prima di emettere l’atto impositivo, anche quando manca una disposizione interna espressa.
- La mancata partecipazione preventiva del contribuente può comportare l’invalidità dell’atto finale, perché incide sul diritto di difesa e sul principio di partecipazione al procedimento.
- Il principio riguarda in particolare i tributi armonizzati di matrice europea, come l’IVA; per i tributi non armonizzati l’obbligo non opera automaticamente in ogni caso e deve essere verificato alla luce della specifica disciplina applicabile.
- In situazioni analoghe, è opportuno verificare se il contribuente abbia ricevuto una concreta possibilità di presentare osservazioni prima dell’emissione dell’atto e, in caso contrario, dedurre tempestivamente la violazione del contraddittorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 12160 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 66 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 125 - Comm. Trib. Prov. Imperia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →