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Regolamento

R.R. Puglia 5/2000

Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile. Modalità di Istituzione, Gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica. Revoca deliberazione G.R. n. 40 del 9 febbraio 2000.

Normativa regionaleR.R. Puglia 5/2000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in Puglia l’istituzione, la gestione e il funzionamento delle zone per addestramento, allenamento, gare e prove cinofile, anche con fauna immessa e, per le zone di tipo B, con abbattimento di specie cacciabili. Prevede durata quinquennale delle concessioni, requisiti procedurali e documentali, distanze minime e obblighi di tabellazione e registrazione.

Zone per l'addestramento e le gare cinofile (Z.A.C.)

Zone per l’addestramento e le gare cinofile in Puglia

Il regolamento regionale della Puglia disciplina l’istituzione, la gestione e il funzionamento delle Zone Addestramento Cani (Z.A.C.), destinate all’addestramento, all’allenamento e alle gare/prove cinofile. La disciplina opera nel territorio regionale pugliese e si innesta sull’art. 18 della L.R. n. 27/1998 e sul Piano faunistico-venatorio regionale.

Ambito e finalità

Le Z.A.C. sono aree a gestione privata istituite per attività cinofile con cani da caccia. La normativa distingue due tipologie di zone e consente l’utilizzo di fauna di allevamento, limitatamente alle specie cacciabili. Nelle Z.A.C. è vietato esercitare la caccia e, in generale, il tiro al volo su uccelli, salvo quanto previsto dall’art. 18, comma 6, della L.R. n. 27/1998.

Soggetti legittimati a richiedere l’istituzione

L’istituzione può essere richiesta da:

  • associazioni cinofile o gruppi riconosciuti dall’E.N.C.I.;
  • associazioni venatorie;
  • imprenditori agricoli, singoli o associati.

La Regione istituisce le Z.A.C. su richiesta dei soggetti legittimati.

Tipologie di Z.A.C. e caratteristiche operative

Le Z.A.C. si articolano in due tipologie:

  • Tipo A: aree di estensione compresa tra 100 e 1.000 ettari, destinate ad addestramento, allenamento, prove e gare con fauna immessa senza abbattimento, per tutto l’anno.
  • Tipo B: aree di estensione compresa tra 10 e 100 ettari, destinate ad addestramento e gare cinofile con abbattimento di fauna riprodotta in batteria, limitatamente alle specie cacciabili indicate dal regolamento, e utilizzabili tutto l’anno, anche nel periodo di caccia chiusa.

Per l’addestramento di cani da seguita su lepre e cinghiale, le zone di tipo A devono essere recintate. Per le zone di tipo B destinate all’abbattimento di lepre o di ungulati sono previsti requisiti specifici di estensione minima, recinzione e provenienza/identificazione dei capi, oltre all’obbligo di sottoporre gli ungulati abbattuti alle procedure sanitarie e ai prelievi biologici presso l’ASL competente.

Requisiti territoriali e ambientali

Le Z.A.C. devono essere istituite su terreni non soggetti a coltura intensiva. Le attività cinofile devono comunque rispettare le colture in atto e gli eventuali danni arrecati restano a carico del concessionario.

Le zone devono essere localizzate a distanza di 500 metri dai centri abitati e dalle zone protette, con salvezza per le Z.A.C. già istituite alla data di entrata in vigore del regolamento.

Procedura di istituzione e concessione

La domanda di istituzione va presentata alla Regione Puglia - Assessorato alla Caccia - e alla Provincia territorialmente competente, sempre presso l’Assessorato alla Caccia provinciale.

La Provincia esprime il proprio parere alla Regione, sentito il Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Provinciale, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. La concessione è deliberata dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Regionale.

Documentazione da allegare alla domanda

L’interessato deve allegare:

  • cartografia catastale in scala almeno 1:25.000 dei terreni costituenti la Z.A.C.;
  • relazione tecnica sulle caratteristiche ambientali e faunistiche del territorio e sulla ripartizione del territorio in rapporto alle colture praticate;
  • elenco dei dati catastali con adesioni dei proprietari o conduttori dei fondi in firma autenticata;
  • elenco della fauna allevata delle specie cacciabili che si intende utilizzare;
  • elenco delle voliere o recinti di ambientamento e stazionamento della fauna allevata;
  • atto costitutivo e/o statuto dell’organismo richiedente, se associazione;
  • regolamento di gestione interna, comprensivo di accesso, contributi economici, tempi di utilizzo, numero di cani ammessi, costi della fauna utilizzata, quote per gare o prove e modalità di controllo.

L’adesione dei proprietari o conduttori dei fondi contiene clausola di tacito rinnovo, salvo disdetta con raccomandata A/R spedita almeno sei mesi prima della scadenza della concessione e comunicata anche alla Regione. Il consenso vincola proprietari e aventi causa per tutta la durata della concessione.

Durata della concessione

Le Z.A.C. hanno durata di cinque anni, salvo revoca o rinnovo.

Tabellazione e pubblicità dell’area

Le Z.A.C. devono essere tabellate secondo le modalità dell’art. 20 della L.R. n. 27/1998. I cartelli, a cura e spese del concessionario, devono recare la dicitura: Regione Puglia - Zona Addestramento Cani (denominazione) di tipo ... / L.R. n. 27/1998 art. 18.

Gestione, accesso e controlli

L’accesso e l’utilizzo della Z.A.C. richiedono l’autorizzazione del concessionario o dell’organo di gestione.

Per le zone con abbattimento di fauna allevata, al termine dell’addestramento l’organo di gestione rilascia una certificazione sul numero di capi abbattuti, utile anche ai fini di controllo, senza obbligo di annotazione sul tesserino regionale.

Il concessionario deve inoltre:

  • tenere un registro numerato e vistato dalla Provincia, con i dati anagrafici e, per le Z.A.C. di tipo B, gli estremi del porto d’armi delle persone autorizzate all’accesso giornaliero;
  • mettere il registro a disposizione della Provincia;
  • essere in regola con le scritture contabili in materia fiscale.

Regime delle specie utilizzabili nelle zone di tipo B

Per le zone di tipo B, il regolamento consente l’abbattimento di fauna riprodotta in batteria limitatamente a quaglia, fagiano, starna, lepre e ungulati. Per le zone dedicate a lepre o ungulati sono richiesti ulteriori requisiti dimensionali e di recinzione; i capi devono essere muniti di contrassegno di riconoscimento e, in caso di controllo, il concessionario deve esibire la certificazione di provenienza e sanitaria dei soggetti utilizzati o da utilizzare.

Stato di efficacia

Il provvedimento risulta formalmente vigente e non è indicato come abrogato nel testo fornito. Tuttavia, disciplina un istituto ancora utilizzabile solo in relazione alle concessioni/Z.A.C. istituite nel quadro della normativa faunistico-venatoria regionale, con effetti applicabili nel territorio della Puglia.

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