R.R. Puglia 6/2000
Aziende agri-turistico-venatorie. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Revoca deliberazione G.r. n. 41 del 9 febbraio 2000
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in attuazione della L.R. Puglia n. 27/1998 e del piano faunistico-venatorio regionale, l’istituzione, la gestione e l’uso delle aziende agri-turistico-venatorie. Fissa requisiti territoriali, procedura autorizzativa, limiti dimensionali, modalità di immissione e abbattimento della fauna allevata, permessi di accesso, registri e controlli. La concessione dura 5 anni e l’attività coincide con la stagione venatoria.
Istituzione, gestione e funzionamento delle aziende agri-turistico-venatorie in Puglia
Aziende agri-turistico-venatorie: disciplina regionale
Il regolamento della Regione Puglia disciplina l’istituzione, la gestione e il funzionamento delle aziende agri-turistico-venatorie, in attuazione della L.R. n. 27/1998 e del piano faunistico-venatorio regionale. La disciplina si applica esclusivamente al territorio regionale pugliese e definisce un regime di caccia riservata a gestione privata su aree agricole idonee.
Finalità e inquadramento dell’istituto
Le aziende agri-turistico-venatorie sono concepite come strumento di recupero e valorizzazione delle imprese agricole situate in aree svantaggiate, mediante l’organizzazione dell’attività venatoria. Rientrano nella pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale e sono soggette a tassa di concessione regionale. L’istituzione è riservata ai fini di impresa agricola.
Ambito territoriale e caratteristiche dei fondi
Le aziende devono insistere su territori di scarso rilievo ambientale e faunistico e coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata, dismesse da interventi agricoli oppure dichiarate marginali ai sensi di interventi comunitari. Nelle zone umide e vallive l’autorizzazione è possibile solo se l’area comprende bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento della specie germano.
Non sono considerati di scarso rilievo ambientale e faunistico i terreni con pinete o boschi ad alto fusto presenti in misura superiore al 5% della superficie complessiva dell’azienda.
Requisiti dimensionali, durata e distanze
Il regolamento stabilisce limiti minimi e massimi di superficie e alcuni vincoli di localizzazione:
- superficie minima: 100 ettari per le aziende vallive e 300 ettari per le altre;
- superficie massima: 1.500 ettari;
- incidenza massima sul territorio agro-silvo-pastorale provinciale: 5% complessivo;
- durata della concessione: 5 anni;
- distanza minima tra aziende: 1.000 metri;
- distanza minima dalle zone protette, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione: 300 metri.
Costituisce elemento preclusivo alla concessione la presenza, nel territorio interessato, di autostrade o strade a rapido scorrimento.
Procedura di istituzione e concessione
La domanda di istituzione è presentata dall’imprenditore agricolo dei fondi rustici sui quali si intende costituire l’azienda alla Regione Puglia - Assessorato alla caccia - e alla Provincia competente per territorio. La Provincia esprime il proprio parere, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale, entro 60 giorni dalla presentazione.
La concessione è deliberata dalla Giunta regionale, previo parere dell’INFS sull’idoneità del territorio e del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale.
Documentazione da allegare alla domanda
La domanda deve essere corredata da:
- cartografia catastale in scala almeno 1:25.000 dei terreni costituenti l’azienda;
- relazione tecnica sulle caratteristiche ambientali del territorio e sulla ripartizione del territorio in rapporto alle colture praticate;
- elenco dei dati catastali dei terreni con adesioni dei proprietari o conduttori in forma autenticata;
- elenco delle specie cacciabili di fauna allevata, anche dall’azienda stessa, per le quali si chiede l’autorizzazione all’abbattimento;
- indicazione del numero dei dipendenti addetti alla vigilanza, in misura non inferiore a una unità ogni 500 ettari o frazione;
- dichiarazione di non aver richiesto o ottenuto altre concessioni di aziende agri-turistico-venatorie nella Regione;
- regolamento interno di esercizio dell’azienda.
L’adesione dei proprietari o conduttori deve contenere la clausola di tacito rinnovo, salvo disdetta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno sei mesi prima della scadenza della concessione e trasmessa per conoscenza anche alla Regione. Il consenso vincola il proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento e gli aventi causa per tutta la durata della concessione.
Immissioni, prelievo venatorio e specie consentite
Nelle aziende è consentita, per tutta la stagione venatoria, l’immissione e l’abbattimento di fauna di allevamento delle specie indicate dal regolamento: lepre, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, quaglia e germano.
Le immissioni possono avvenire anche giornalmente e nelle zone utilizzate. Il funzionamento dell’azienda inizia e termina con la stagione venatoria prevista dal calendario venatorio.
Per il prelievo venatorio valgono queste regole:
- le giornate di utilizzo sono cinque alla settimana, con esclusione del martedì e del venerdì;
- non si applicano i limiti di capi abbattibili previsti dal calendario venatorio, trattandosi di fauna allevata in batteria;
- è vietato l’abbattimento di fauna selvatica;
- l’accesso è subordinato a permesso personale, non trasferibile, rilasciato dal titolare e valido per una giornata o per un periodo definito.
Regole economiche, permessi e registri
Il concessionario disciplina nel regolamento di gestione i costi di accesso giornaliero, i limiti di capi abbattibili anche per specie, i listini prezzi per i capi abbattuti giornalmente oppure le quote comprensive di giorni di caccia e capi prelevabili.
Il titolare deve tenere un registro numerato e contrassegnato dalla Provincia, nel quale annotare i dati anagrafici delle persone autorizzate all’accesso giornaliero. Al termine della battuta di caccia rilascia al cacciatore la certificazione del numero di capi abbattuti, utile anche ai fini dei controlli esterni all’azienda, senza obbligo di annotazione sul tesserino regionale.
Il registro deve essere sempre messo a disposizione della Provincia per controlli anche giornalieri.
Controlli e vigilanza
La disciplina prevede un controllo pubblico sulla fase autorizzativa e sulla gestione. In particolare, la Provincia interviene con il proprio parere nella procedura di concessione e conserva poteri di verifica sui registri e sull’attività svolta. La presenza di personale addetto alla vigilanza interno all’azienda è uno dei requisiti istruttori della domanda.
Osservazioni finali sulla vigenza
Il regolamento è del 2000 ed è indicato come non abrogato; tuttavia la disciplina è fortemente legata alla stagione venatoria e alla durata della concessione quinquennale, quindi presenta utilità pratica soprattutto per i procedimenti e i rapporti concessori riferiti alle aziende attive o da istituire secondo quel quadro normativo.
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