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Legge

L.R. Puglia 26/2000

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria.(•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 26/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplinava per la Puglia interventi e servizi a favore degli immigrati extracomunitari e delle loro famiglie, assegnando ai comuni le attività di servizio e alla Regione la programmazione, il sostegno finanziario e i piani triennali e annuali. È però stata integralmente abrogata dalla l.r. Puglia 32/2009, art. 24, c. 1, quindi oggi non è più applicabile.

Conferimento di funzioni e interventi regionali e comunali in materia di immigrazione extracomunitaria

Conferimento di funzioni e interventi in materia di immigrazione extracomunitaria

La legge regionale pugliese definiva un sistema di interventi a favore degli immigrati extracomunitari e delle loro famiglie, fondato sulla collaborazione tra Regione, comuni, associazioni e altre formazioni sociali. Il testo è oggi privo di applicazione pratica perché risulta abrogato dalla l.r. Puglia 32/2009, art. 24, comma 1.

Finalità generali

La Regione Puglia si proponeva di promuovere iniziative per garantire agli immigrati extracomunitari e ai loro familiari condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili. L’intervento regionale era orientato anche a rimuovere gli ostacoli all’inserimento sociale, culturale ed economico nel territorio regionale. La Regione concorreva inoltre ad assicurare condizioni di vita dignitose agli immigrati ospitati temporaneamente nei centri di accoglienza, tramite iniziative coordinate con i comuni.

Destinatari degli interventi

Potevano accedere ai beni e ai servizi previsti dalla legge:

  • gli immigrati ospitati temporaneamente nei centri di accoglienza;
  • gli immigrati provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea che dimoravano o risiedevano in Puglia;
  • i soggetti che dimostravano di aver rispettato le disposizioni del testo unico immigrazione di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni. Ai fini della legge, la nozione di immigrati richiamava i soggetti di cui all’articolo 29 del d.lgs. n. 286/1998.

Competenze dei comuni e modalità operative

I comuni erano titolari di tutte le attività di servizio in favore degli immigrati destinatari della disciplina. Essi operavano normalmente con il supporto delle associazioni di volontariato e delle altre formazioni sociali e potevano stipulare convenzioni con istituzioni, enti e associazioni per realizzare gli interventi previsti. Le iniziative dovevano essere costruite sulla base della rilevazione dei bisogni effettuata da enti locali, associazioni e forze sociali, con l’obiettivo di un’azione territorialmente equilibrata e integrata.

Competenze della Regione, programmazione e sostegno

La Regione partecipava a iniziative nazionali e comunitarie e promuoveva specifici progetti con propria dotazione finanziaria. Programma e promuoveva interventi in materia di:

  • attività culturali;
  • diritto allo studio;
  • inserimento nel mercato del lavoro e formazione professionale;
  • attività economiche;
  • interventi socio-assistenziali e sanitari;
  • diritto alla casa;
  • tutela dei minori immigrati. La disciplina prevedeva che agli immigrati destinatari fosse estesa, per quanto applicabile, la gamma degli interventi e delle azioni già previste a favore dei cittadini pugliesi.

Pianificazione triennale e piano annuale

La Giunta regionale, sentita la Consulta prevista dalla legge, presentava un piano triennale da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale nella sessione dedicata al bilancio. Il piano conteneva:

  • obiettivi e priorità di intervento;
  • condizioni e modalità per la concessione dei contributi;
  • strumenti attuativi;
  • ammontare delle risorse. Il piano poteva essere predisposto anche in assenza del parere tempestivo della Consulta. I comuni e gli altri enti locali partecipavano alla formazione del piano triennale presentando i propri programmi alla Regione entro il 30 maggio di ogni anno. In attuazione del piano triennale, la Giunta regionale approvava poi il piano annuale degli interventi; in sede di prima attuazione, poteva approvare un piano annuale delle attività anche senza il concorso della Consulta.

Aspetti finanziari

La Regione erogava finanziamenti a sostegno delle iniziative degli enti locali, nei limiti delle previsioni di bilancio. Il sistema era quindi fondato su risorse regionali finalizzate alla programmazione e al cofinanziamento degli interventi territoriali.

Stato di efficacia

La legge è stata espressamente abrogata dalla l.r. Puglia 32/2009, art. 24, comma 1, e pertanto non risulta oggi utilizzabile come base normativa vigente.

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