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Regolamento

R.R. Puglia 4/2000

Aziende Faunistico - venatorie. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Revoca deliberazione G.R. n. 39 del 9 febbraio 2000.

Normativa regionaleR.R. Puglia 4/2000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento pugliese che disciplina l’istituzione, la gestione e il funzionamento delle aziende faunistico-venatorie, riservate alla caccia privata e senza fini di lucro. Fissa requisiti territoriali, distanze, documentazione per la concessione, regole per immissioni e ripopolamenti. Prevede durata quinquennale delle aziende e domanda annuale di piano faunistico entro il 28 febbraio.

Aziende faunistico-venatorie: istituzione, gestione e funzionamento

Aziende faunistico-venatorie: istituzione, gestione e funzionamento in Puglia

Il regolamento disciplina, in attuazione della L.R. Puglia n. 27/1998 e del piano faunistico-venatorio regionale, l’istituzione, la gestione e il funzionamento delle aziende faunistico-venatorie nel territorio regionale. Si tratta di aree private destinate alla caccia riservata, senza fini di lucro, con prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche.

Finalità e natura dell’istituto

Le aziende faunistico-venatorie occupano una porzione ben definita di territorio agro-silvo-pastorale e sono soggette a tassa di concessione regionale. La loro gestione deve perseguire l’incremento naturale delle specie presenti o stanziali, attraverso il mantenimento, l’organizzazione e il miglioramento degli habitat. Il regolamento valorizza anche tecniche di coltivazione idonee a favorire l’impiego di prodotti chimici innocui o a bassa tossicità.

Caratteristiche territoriali e classificazione

Il territorio destinato all’azienda deve presentare rilevanti caratteristiche ambientali e faunistiche. Le aziende sono classificate in:

  • boschive, se i due terzi della superficie sono occupati da bosco di alto fusto e cespugliato;
  • non boschive, se i due terzi della superficie sono a coltivazione diversificata;
  • palustri o vallive, se i due terzi della superficie interessano aree umide o se l’azienda è in territorio paludoso;
  • miste, se la superficie presenta ambienti molto diversificati.

Limiti dimensionali, durata e distanze

La superficie minima è pari a:

  • 100 ettari per le aziende vallive;
  • 300 ettari per le altre tipologie.

La superficie massima non può superare 1.500 ettari e, complessivamente, le aziende non possono estendersi oltre il 5% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale. La durata della concessione è di cinque anni.

Le aziende devono essere segnalate con apposite tabelle recanti il nome dell’azienda e la dicitura che la caccia è consentita ai soli autorizzati, a cura e spese del titolare. Devono inoltre rispettare una distanza minima di 1.000 metri tra loro e di almeno 300 metri dalle zone protette, salve le aziende già istituite alla data di entrata in vigore della L.R. n. 27/1998. È considerata causa ostativa la presenza nel territorio di autostrade o strade a rapido scorrimento.

Procedura di concessione e documentazione

La domanda di istituzione va presentata alla Regione Puglia e alla Provincia competente per territorio. La Provincia esprime il proprio parere, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale, entro 60 giorni dalla presentazione. La concessione è deliberata dalla Giunta regionale, previo parere dell’I.N.F.S. sull’idoneità del territorio e del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale.

Alla domanda devono essere allegati:

  • cartografia catastale in scala almeno 1:25.000;
  • relazione sulle caratteristiche ambientali e sulla ripartizione del territorio in rapporto alle colture praticate;
  • elenco dei dati catastali dei terreni con adesioni autenticare di proprietari o conduttori;
  • elenco delle specie di fauna selvatica stanziale per cui si chiede il prelievo venatorio;
  • indicazione delle strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzare e delle specie ospitate e liberate annualmente entro il 31 agosto;
  • numero dei dipendenti addetti alla vigilanza, in misura minima di una unità ogni 500 ettari;
  • programma di conservazione, ripristino e miglioramento degli habitat;
  • dichiarazione di non avere chiesto o ottenuto altre concessioni nella Regione;
  • regolamento interno di esercizio, con nomina del direttore, indicazione dei suoi poteri e delle regole di sostituzione.

L’adesione dei proprietari o dei titolari di diritti reali deve contenere la clausola di tacito rinnovo, salvo disdetta con raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno sei mesi prima della scadenza e comunicata per conoscenza alla Regione. Il consenso vincola il proprietario e gli aventi causa per tutta la durata della concessione.

Immissioni di fauna e piano annuale

Le immissioni di fauna selvatica stanziale sono autorizzate dalle Province, cui compete anche il controllo. Il titolare dell’azienda deve presentare alla Provincia, entro il 28 febbraio di ogni anno, il piano annuale di consistenza, utilizzazione e ripopolamento della fauna stanziale.

Il piano deve contenere:

  • relazione sulla consistenza faunistica delle specie presenti;
  • programma di immissione per specie e per tipo di ambiente;
  • previsione di utilizzazione della fauna riprodotta mediante piani di abbattimento.

Il titolare può produrre nell’ambito dell’azienda la fauna stanziale ammessa al prelievo e necessaria alla realizzazione dei programmi di ripopolamento.

Regime temporale e valore attuale

Il regolamento è del 28 dicembre 2000 ed è formalmente non abrogato. Tuttavia la disciplina è fortemente connessa a concessioni quinquennali, piani annuali e procedure amministrative specifiche, per cui la sua utilità pratica va valutata rispetto alle aziende ancora esistenti o ai procedimenti relativi a concessioni e rinnovi nell’ambito della normativa regionale vigente.

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