L.R. Puglia 25/2000
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica.(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia 15 dicembre 2000, n. 25 distribuisce tra Regione, Province, Comuni e altri enti le funzioni amministrative in urbanistica, pianificazione territoriale ed edilizia residenziale pubblica. Mantiene alla Regione le funzioni strategiche e di controllo, trasferisce alcune competenze alle Province e disciplina anche procedure e indirizzi operativi. È ancora formalmente vigente, ma alcuni richiami sono superati da successive modifiche normative.
Conferimento di funzioni in urbanistica, pianificazione territoriale ed edilizia residenziale pubblica
Conferimento di funzioni in urbanistica, pianificazione territoriale ed edilizia residenziale pubblica
La legge regionale della Puglia ridisegna l’assetto delle competenze amministrative in materia di urbanistica, pianificazione territoriale ed edilizia residenziale pubblica, distribuendo funzioni tra Regione, Province, Comuni, loro consorzi e Comunità montane. Il provvedimento attua la normativa statale di decentramento e definisce sia le funzioni mantenute in capo alla Regione sia quelle trasferite agli enti locali.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina riguarda l’organizzazione delle funzioni amministrative relative a:
- urbanistica e pianificazione territoriale;
- edilizia residenziale pubblica;
- uso del territorio;
- salvaguardia e trasformazione del suolo;
- protezione dell’ambiente, per i profili connessi alla pianificazione.
La legge opera esclusivamente nell’ambito della Regione Puglia.
Funzioni mantenute dalla Regione
La Regione conserva le funzioni e i compiti non attribuiti agli enti locali, con particolare riferimento alle competenze di indirizzo, pianificazione, coordinamento e controllo. In sintesi, la Regione esercita, tra le altre, le funzioni di:
- concorso alla definizione delle politiche nazionali di settore tramite intese con Stato e altre Regioni;
- attuazione delle norme comunitarie direttamente applicabili nelle materie di competenza;
- definizione delle linee generali di assetto del territorio regionale;
- formazione dei piani territoriali regionali, dei relativi stralci e varianti, e controllo di conformità dei piani regolatori comunali;
- formazione del piano territoriale paesistico regionale e delle relative varianti;
- verifica di compatibilità dei piani territoriali di coordinamento provinciali con le linee di assetto regionali e con gli strumenti di programmazione regionale;
- apposizione e revisione dei vincoli paesistici secondo la disciplina statale richiamata;
- coordinamento dei sistemi informativi territoriali;
- rilascio del nulla-osta per concessioni edilizie in deroga agli strumenti urbanistici generali comunali;
- repressione delle opere abusive;
- esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali;
- individuazione delle zone sismiche;
- redazione, tramite i Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, dei piani regolatori delle aree industriali;
- approvazione della convenzione-tipo per l’edilizia abitativa convenzionata;
- produzione e gestione delle cartografie regionali e definizione di criteri per la cartografia degli enti locali;
- annullamento di deliberazioni e provvedimenti comunali illegittimi in materia urbanistico-edilizia;
- designazione dei rappresentanti regionali nelle commissioni provinciali per il valore agricolo medio;
- definizione degli importi massimi e minimi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione;
- indirizzi regionali per il recupero edilizio, urbanistico e ambientale delle zone interessate dall’abusivismo, con relativi programmi di intervento;
- determinazione del fabbisogno contributivo per l’eliminazione delle barriere architettoniche e riparto dei contributi;
- individuazione dei Comuni tenuti al programma urbano dei parcheggi;
- individuazione delle bellezze naturali con i Comuni interessati;
- rilascio degli atti di assenso su interventi in aree vincolate paesaggisticamente e delle sanatorie per opere eseguite su tali aree.
Restano ferme le deleghe già conferite in precedenza.
Poteri regolamentari e atti di indirizzo
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, deve approvare:
- i regolamenti per la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alle funzioni mantenute dalla Regione;
- gli atti di indirizzo rivolti agli enti locali sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate.
La Giunta esercita inoltre la potestà regolamentare e approva i piani urbanistici, anche di settore, e i programmi di competenza regionale, compresi quelli il cui procedimento non era ancora definito alla data di entrata in vigore della legge.
Funzioni trasferite alle Province
Alle Province sono trasferite le funzioni amministrative relative a:
- formazione e approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale, secondo successive procedure regionali;
- nomina delle commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio.
Coordinamento con la normativa regionale preesistente
La legge interviene anche sulla disciplina regionale precedente in materia urbanistica, sopprimendo un inciso dell’articolo 1, comma 1, della l.r. 8/1995 relativo al termine di operatività legato al piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio e i beni ambientali. Tale passaggio risulta però superato da successivi interventi normativi richiamati nel testo consolidato.
Profili di attualità
L’atto risulta ancora formalmente vigente, ma contiene riferimenti e coordinamenti normativi parzialmente superati da successive modifiche. Alcune disposizioni puntuali richiamate nel testo consolidato appaiono oggi prive di autonoma utilità applicativa o implicitamente abrogate nei rinvii indicati.
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