R.R. Puglia 3/2000
Vigilanza venatoria articolo 45, comma 2, l.r. 27/1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale Puglia n. 3/2000 disciplina il servizio di vigilanza venatoria su tutto il territorio regionale, definendo compiti di Province, agenti venatori dipendenti e guardie venatorie volontarie. Regola uniforme, divise, tesserini, mezzi, coordinamento, gratuità dell’attività volontaria e accesso ai contributi previsti dalla normativa di settore.
Disciplina della vigilanza venatoria in Puglia
Vigilanza venatoria in Puglia
Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, l’organizzazione e lo svolgimento del servizio di vigilanza venatoria previsto dalla l.r. 27/1998. L’obiettivo è uniformare e coordinare le attività di controllo sull’applicazione della normativa venatoria regionale e dei relativi regolamenti di attuazione.
Ambito e soggetti della vigilanza
La vigilanza riguarda in particolare l’applicazione della l.r. 27/1998, che ha recepito la legge statale sulla caccia. La vigilanza è affidata agli addetti indicati dall’art. 44 della legge regionale, e il regolamento si applica sia agli agenti venatori dipendenti delle Province sia alle guardie venatorie volontarie.
Competenze amministrative e coordinamento
Le funzioni amministrative previste dal regolamento spettano alle Province. La Regione conserva i poteri di controllo e quelli sostitutivi previsti dalla legge regionale di settore.
Agenti venatori dipendenti delle Province
Gli agenti venatori provinciali devono svolgere il servizio con divisa grigio-verde scuro di foggia militare. Devono inoltre essere dotati di placca e tesserino di riconoscimento visibili sul lato sinistro del petto, con fotografia, generalità, numero di matricola e Provincia di appartenenza.
Il responsabile del servizio è il funzionario dirigente dell’ufficio provinciale competente. Le Province devono fornire agli agenti mezzi idonei, destinati esclusivamente al servizio di vigilanza, dotati di collegamento radio o altra attrezzatura necessaria, oltre ai sistemi di sicurezza e allarme previsti dalla normativa vigente. I mezzi devono riportare i contrassegni della Provincia e la scritta bianca “Vigilanza venatoria”.
Gli agenti devono portare durante il servizio le armi previste dall’art. 32 della l.r. 27/1998, con detenzione e porto conformi alla disciplina della legge n. 65/1986; è inoltre prevista una pistola secondo la normativa vigente, della quale sono responsabili fino alla cessazione del servizio.
Guardie venatorie volontarie
La qualifica di guardia volontaria e il riconoscimento provinciale avvengono secondo le procedure della l.r. 27/1998. Le guardie volontarie devono essere dotate di placca e tesserino rilasciati dalla Provincia, con indicazione della Provincia, dell’associazione di appartenenza e del logo, del numero di matricola, del nome e cognome, della data del decreto di nomina e della fotografia.
Durante il servizio devono indossare la divisa dell’associazione di appartenenza, diversa da quella degli agenti provinciali e approvata dal Prefetto secondo il regolamento di pubblica sicurezza. Il coordinamento del servizio è affidato alla Provincia, in raccordo con l’associazione di appartenenza; quest’ultima deve trasmettere alle guardie le direttive provinciali per l’attuazione del servizio.
Le guardie volontarie operano nel territorio della Provincia di residenza e, durante il servizio, non possono esercitare l’attività venatoria. L’attività è gratuita e non costituisce rapporto di lavoro.
Contributi, mezzi e condizioni di accesso
L’attività volontaria può essere sostenuta da contributi regionali, previsti dal programma venatorio, e provinciali, previsti dal programma annuale di intervento di cui all’art. 10, comma 9, lett. d), della l.r. 27/1998. L’accesso a tali contributi è consentito solo se il servizio è coordinato dalla Provincia e sulla base di una relazione documentata sul servizio svolto nei territori individuati dalla Provincia per l’attuazione di piani finalizzati.
Le guardie volontarie utilizzano automezzi privati, anche messi a disposizione dall’associazione di appartenenza.
Dotazione minima del servizio e porto d’armi delle guardie volontarie
Il numero complessivo di guardie volontarie e agenti provinciali deve assicurare almeno un operatore di vigilanza ogni 4.000 ettari di territorio agro-silvo-pastorale della Provincia di appartenenza.
Le guardie volontarie possono portare armi durante il servizio esclusivamente per difesa personale, purché munite di regolare autorizzazione rilasciata dall’autorità competente.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento è del 28 dicembre 2000 ed è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale il 3 gennaio 2001. Il testo disciplina un assetto organizzativo della vigilanza venatoria tuttora formalmente riferito alla l.r. 27/1998, ma non contiene termini finali di efficacia o scadenze temporali specifiche.
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