Risoluzione n. 65 del 30/03/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che la scissione parziale non proporzionale di una società consolidata a favore della consolidante, nel caso descritto, non interrompe la tassazione di gruppo. La conclusione vale perché non cambia in sostanza l’area di consolidamento e restano fermi i requisiti dell’art. 117 Tuir.
Scissione parziale non proporzionale e continuità del consolidato nazionale
Scissione parziale non proporzionale e consolidato nazionale
La risoluzione esamina gli effetti, ai fini del consolidato fiscale nazionale, di una scissione parziale non proporzionale posta in essere da una società consolidata a favore della società consolidante. L’interpello è presentato per chiarire se l’operazione determini un’interruzione della tassazione di gruppo e, quindi, se sia necessario rinnovare l’opzione.
Quesito prospettato dal contribuente
La società Alfa Srl, consolidante, aveva esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo per il triennio 2004-2006 con comunicazione del 7 dicembre 2004. Nell’area di consolidamento erano incluse:
- Alfa Srl, in qualità di consolidante;
- Beta & C. dei F.lli Eta Società di esercizio S.p.A., consolidata, partecipata direttamente al 69,145%;
- Gamma S.p.A., consolidata, partecipata indirettamente al 65,68% tramite Beta;
- Omega S.r.l., consolidata, partecipata indirettamente al 65,68% tramite Beta.
Nel corso del 2004 Beta, società consolidata, è stata oggetto di scissione parziale non proporzionale in favore della controllante Alfa Srl. Gli effetti giuridici dell’operazione decorrono dal 1 gennaio 2005. Alla beneficiaria sono state attribuite partecipazioni detenute da Beta in Gamma, Omega e Delta, oltre a crediti e debiti finanziari. L’aumento di capitale della beneficiaria è stato attribuito integralmente a due soci persone fisiche della scissa, con annullamento delle azioni da essi possedute in Beta; tali soggetti figuravano già nella compagine della beneficiaria.
A seguito dell’operazione, Alfa Srl detiene direttamente:
- il 97,28% di Beta;
- il 95% di Gamma;
- il 95% di Omega;
- il 100% di Delta.
La questione sottoposta riguarda quindi l’eventuale interruzione del consolidato tra Alfa Srl e Beta e la necessità di ripetere l’opzione ai sensi dell’art. 5 del D.M. 9 giugno 2004.
Posizione della società istante
La società ritiene che la scissione non modifichi i requisiti richiesti dall’art. 117 Tuir per l’accesso al consolidato nazionale e che non determini alcun ingresso o uscita di imponibile dall’area di consolidamento, poiché coinvolge soltanto società già incluse nel perimetro consolidato. Perciò conclude che l’operazione non costituisce causa interruttiva della tassazione di gruppo. In via subordinata, chiede comunque la continuazione del consolidato ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.M. 9 giugno 2004.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia ricorda che:
- l’opzione per il consolidato fiscale nazionale è vincolante per tre periodi d’imposta;
- tale vincolo risponde a esigenze di cautela fiscale, per evitare adesioni occasionali e temporanee al regime;
- il D.M. 9 giugno 2004, adottato ai sensi dell’art. 129 Tuir, disciplina le operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo (art. 11) e quelle che la interrompono (art. 13).
In particolare, l’art. 11, n. 4, prevede che la scissione totale o parziale di una consolidata che non comporti modifica della compagine sociale non muta gli effetti derivanti dall’opzione, fermo restando il rispetto dei requisiti dell’art. 117, comma 1, Tuir.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Amministrazione finanziaria, nella fattispecie non si verifica una modifica della “compagine sociale” rilevante ai fini dell’intera area di consolidamento fiscale. Pur essendovi una variazione nella compagine della società scissa, ciò non incide in modo sostanziale sulle condizioni richieste per l’applicazione del consolidato.
L’Agenzia osserva inoltre che l’operazione ha determinato un aumento della partecipazione diretta di Alfa Srl in Beta dal 69,145% al 97,28%, quindi un rafforzamento del controllo della consolidante sulla consolidata. Inoltre, non si verifica alcuna sottrazione o introduzione di imponibile nell’area di consolidamento, poiché l’operazione riguarda società già incluse nel perimetro per il quale era stata esercitata l’opzione originaria.
Esito
L’Agenzia concorda con la soluzione prospettata dal contribuente e afferma che la scissione parziale non proporzionale di Beta a favore di Alfa Srl:
- non costituisce causa interruttiva della tassazione di gruppo;
- non richiede una nuova opzione per il consolidato;
- produce continuità del regime, purché restino soddisfatte le altre condizioni previste dall’art. 117, comma 1, Tuir.
In sintesi, l’operazione straordinaria non interrompe il consolidato nazionale nel caso esaminato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 30 mar 2007Risoluzione n. 66 del 30/03/2007
- Risoluzione · 30 mar 2007Risoluzione n. 67 del 30/03/2007
- Risoluzione · 30 mar 2007Risoluzione n. 68 del 30/03/2007
- Risoluzione · 28 mar 2007Risoluzione n. 63 del 28/03/2007
- Risoluzione · 28 mar 2007Risoluzione n. 64 del 28/03/2007
- Risoluzione · 27 mar 2007Risoluzione n. 62 del 27/03/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →