Risoluzione n. 62 del 27/03/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate assimila il sequestro giudiziario di un’azienda all’eredità giacente ai fini degli adempimenti fiscali: il custode presenta le dichiarazioni e versa le imposte in via provvisoria. Non spetta invece la proroga dei termini al custode subentrante; per l’IVA non occorre nuova partita IVA, ma va comunicata la variazione. La gestione fiscale definitiva avverrà alla cessazione del sequestro con dichiarazione del proprietario e possibile tassazione separata.
Adempimenti tributari del custode giudiziario di azienda sequestrata
Adempimenti tributari del custode giudiziario di azienda sequestrata
La risoluzione esamina gli obblighi fiscali del custode giudiziario di un’azienda sottoposta a sequestro giudiziario, con particolare attenzione alla presentazione delle dichiarazioni, alla liquidazione delle imposte e ai rapporti con la disciplina dell’eredità giacente. L’Agenzia chiarisce inoltre la portata della proroga dei termini e gli adempimenti IVA.
Quesito posto dal contribuente
Il contribuente rappresenta una controversia civile sulla proprietà di un’azienda, prima ceduta con scrittura privata e poi donata a una società in nome collettivo composta da familiari del donante. Nell’ambito del giudizio era stato disposto il sequestro giudiziario dell’azienda, inizialmente affidata a un primo custode e successivamente, su istanza del contribuente, a un nuovo custode, con consegna materiale dell’azienda in data 4 maggio 2006.
Il quesito riguarda gli adempimenti tributari del custode subentrante. Il contribuente chiede anche come gestire, in caso di esito favorevole del contenzioso, la tassazione dei redditi prodotti dall’azienda nei periodi di gestione altrui e il trattamento delle imposte già versate.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene applicabile al caso la disciplina dell’eredità giacente, richiamando l’articolo 187 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in base ai chiarimenti della circolare n. 156 del 7 luglio 2000 e della risoluzione n. 195 del 13 ottobre 2003. Sostiene inoltre di poter beneficiare della proroga dei termini prevista dall’articolo 5-ter, comma 5, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Per il periodo d’imposta 2005 proponeva di:
- presentare autonomamente la dichiarazione IVA e il modello 770 a nome della società OMEGA, indicando il nuovo custode come legale rappresentante;
- presentare il Modello UNICO Persone Fisiche come dichiarante e curatore, calcolando e versando provvisoriamente le imposte dovute dalla società a proprio nome.
In caso di riconoscimento della proprietà dell’azienda, riteneva di dover dichiarare i redditi percepiti come utili dell’azienda secondo il criterio di cassa, qualificandoli come redditi percepiti in qualità di eredi o legatari e optando per la tassazione separata. Riteneva inoltre che le imposte versate nel periodo di propria gestione dovessero essere scomputate dalle imposte definitive, mentre quelle versate quando la gestione era affidata alla società OMEGA dovessero essere richieste a rimborso dai soci.
Inquadramento del sequestro giudiziario
L’Agenzia richiama l’articolo 670 c.p.c., precisando che il sequestro giudiziario serve a garantire la custodia temporanea e la gestione di beni, tra cui le aziende, quando sia controversa la proprietà o il possesso. I presupposti sono quindi:
- incertezza sul soggetto titolare del possesso o della proprietà;
- necessità di conservare e gestire i beni fino alla definizione della controversia.
Per analogia, il sequestro giudiziario viene assimilato al sequestro anti-mafia di cui all’articolo 2-ter della legge 31 maggio 1964, n. 575. In base alla circolare n. 156 del 2000, i beni sequestrati costituiscono un patrimonio separato, analogo all’eredità giacente sotto il profilo fiscale, poiché l’amministratore gestisce provvisoriamente un patrimonio nell’attesa che il titolare venga definitivamente individuato.
Applicazione della disciplina dell’eredità giacente
L’Agenzia afferma che, nei casi di sequestro giudiziario di azienda, il custode opera come rappresentante “in incertam personam”, gestendo il complesso aziendale per conto di un soggetto non ancora definitivamente individuato. Da ciò discende l’applicazione, in via analogica, delle regole dell’eredità giacente previste dall’articolo 187 del T.U.I.R.
Conseguenze principali:
- il custode giudiziario presenta nei termini ordinari le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta interessati dalla custodia;
- le imposte liquidate in tali dichiarazioni sono dovute in via provvisoria;
- i tributi così determinati devono essere versati dal custode.
Dichiarazioni da presentare e periodo interessato
Per il caso concreto, dall’assunzione dell’incarico di custode da parte del sig. ALFA, tutte le dichiarazioni per le quali non fosse ancora scaduto il termine di presentazione alla data del 4 maggio 2006 devono essere presentate con i dati anagrafici del custode nel frontespizio, in qualità di dichiarante e custode giudiziario, di regola con codice carica 5.
Sono richiamate in particolare:
- Modello UNICO Persone Fisiche;
- Modello 770;
- Dichiarazione annuale IVA, se presentata separatamente dal Modello UNICO.
Le imposte sui redditi restano liquidate in via provvisoria ai sensi dell’articolo 187 del T.U.I.R.
Cessazione del sequestro e dichiarazione del proprietario
Quando il sequestro dell’azienda cessa definitivamente, il soggetto che risulterà proprietario deve presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è venuta meno la misura cautelare. Per tale periodo dovrà dichiarare ordinariamente il reddito derivante dall’azienda dissequestrata insieme agli altri redditi prodotti.
Nella dichiarazione di tale periodo il proprietario potrà esercitare, per ciascuno degli anni per i quali i redditi erano stati determinati provvisoriamente, la facoltà di scegliere la tassazione separata ai sensi dell’articolo 5-ter, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
Successivamente, per i periodi precedenti, l’Amministrazione finanziaria procederà alla liquidazione definitiva e all’eventuale iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute. Il termine per la liquidazione definitiva decorre dalla presentazione, da parte del proprietario, della dichiarazione relativa al periodo in cui è cessata la misura cautelare.
Proroga dei termini: esclusa per il custode subentrante
L’articolo 5-ter del d.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 18, comma 3, del d.lgs. 18 novembre 2005, n. 247, prevede la sospensione e la proroga di sei mesi dei termini pendenti o iniziati prima dell’assunzione dell’incarico nei confronti del curatore o dell’amministratore.
L’Agenzia chiarisce però che la ratio della norma è consentire al soggetto che assume ex novo la gestione di un patrimonio di reperire e predisporre la documentazione necessaria. Ne deriva che:
- la proroga non spetta quando un custode giudiziario subentra ad un altro custode;
- le esigenze di acquisizione della documentazione sussistono solo per il primo soggetto chiamato a collaborare con il giudice.
Obblighi ulteriori del custode giudiziario
Gli adempimenti del custode sono quelli previsti dall’articolo 5-ter del d.P.R. n. 322 del 1998. In particolare, il custode deve:
- adempiere agli obblighi contabili e a quelli previsti dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in qualità di sostituto d’imposta per il periodo d’imposta in cui ha assunto le funzioni e per quelli successivi fino al periodo anteriore alla cessazione della custodia;
- comunicare mediante raccomandata all’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente, entro 60 giorni, l’assunzione e la cessazione delle funzioni;
- nella comunicazione di cessazione indicare i dati identificativi del soggetto o dei soggetti definitivamente dichiarati proprietari o possessori.
Trattamento IVA
Per l’imposta sul valore aggiunto il custode prosegue regolarmente l’attività già svolta dal precedente sequestratario, senza necessità di aprire una nuova partita IVA. È però necessario comunicare all’Ufficio locale la variazione ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Limiti della risposta dell’Agenzia
La valutazione del comportamento pregresso tenuto dalla società OMEGA e dai soci, con riguardo alla dichiarazione e al versamento delle imposte nei periodi in cui l’amministrazione dell’azienda era affidata al legale rappresentante della società, non rientra nella risposta all’interpello. Tale profilo viene rimesso alla verifica dell’Ufficio locale competente in sede di controllo.
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