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Risoluzione

Risoluzione n. 63 del 28/03/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate accoglie l’istanza di disapplicazione dell’art. 167 TUIR per i redditi 2006 della controllata ALFA residente a Cipro, ritenendo integrata l’esimente della lettera b) del comma 5. La decisione è subordinata all’impegno della capogruppo GAMMA a documentare annualmente i dati fiscali e a far distribuire a BETA utili tali da garantire un prelievo complessivo almeno pari al 27% dell’utile lordo di ALFA.

Disapplicazione della disciplina CFC per i redditi della controllata cipriota ALFA

Disapplicazione CFC per la controllata ALFA residente a Cipro

La risoluzione esamina un’istanza di interpello presentata da GAMMA per ottenere la disapplicazione dell’articolo 167, comma 1, del TUIR con riferimento ai redditi prodotti da ALFA, società controllata residente a Cipro. L’istanza mira a dimostrare che, nel caso concreto, la partecipazione non produce l’effetto di localizzare redditi in un Paese a fiscalità privilegiata, ai sensi dell’esimente di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b).

Contesto societario e struttura del gruppo

Dalla ricostruzione fornita emerge che GAMMA controlla indirettamente ALFA tramite la società statunitense BETA, detenuta al 100%. ALFA ha sede a Cipro ed è inserita in un gruppo in cui BETA controlla varie società operative. La società istante evidenzia che la localizzazione cipriota della controllata non sarebbe finalizzata a un vantaggio elusivo, ma sarebbe coerente con l’assetto operativo del gruppo.

Argomentazioni dell’istante

GAMMA sostiene che la disciplina CFC non dovrebbe applicarsi perché il controllo di ALFA non comporterebbe la localizzazione dei redditi in un regime fiscale privilegiato in senso sostanziale. In particolare, la società rappresenta che:

  • gli utili di ALFA sarebbero tassati a Cipro con aliquota del 10%;
  • al momento della distribuzione alla controllante statunitense BETA, tali utili scontrebbero anche la tassazione negli Stati Uniti, pari al 35% secondo il sistema ordinario;
  • il sistema fiscale USA applicherebbe il meccanismo del credito d’imposta indiretto sui dividendi esteri, con rideterminazione del reddito ante imposte e riconoscimento del credito per le imposte già pagate all’estero.

Secondo l’istante, la congruità del prelievo complessivo sarebbe assicurata imponendo la distribuzione annuale degli utili a BETA, in misura tale da ottenere, tra imposte cipriote e statunitensi, una tassazione non inferiore al 70% dell’aliquota IRES italiana.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama il quadro normativo dell’articolo 167 TUIR e del decreto ministeriale 21 novembre 2001, che individua Cipro tra i territori a fiscalità privilegiata. Ricorda inoltre che la disciplina CFC non si applica se il soggetto residente dimostra alternativamente:

  • lo svolgimento, da parte della società non residente, di un’effettiva attività industriale o commerciale come attività principale nello Stato di localizzazione;
  • oppure che dalle partecipazioni non deriva l’effetto di localizzare redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Nel caso esaminato, l’Agenzia osserva che ALFA svolge principalmente attività di gestione delle partecipazioni e coordinamento di servizi, con personale localizzato in prevalenza presso stabili organizzazioni e non stabilmente a Cipro; pertanto, non svolge in quel Paese un’effettiva attività industriale o commerciale come attività principale. L’istanza viene quindi valutata alla luce dell’esimente di cui alla lettera b).

Criteri per la verifica dell’esimente

L’Amministrazione precisa che il decreto attuativo richiede, in particolare, che i redditi del soggetto non residente siano prodotti in misura non inferiore al 75% in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata e ivi tassati ordinariamente. Tuttavia, le ipotesi indicate dal decreto sono considerate esemplificative e non esaustive.

In questa prospettiva, il riconoscimento dell’esimente può derivare anche da una valutazione concreta del carico fiscale complessivo del gruppo, quando il regime complessivamente applicabile non sia sostanzialmente inferiore a quello italiano e non sussista il rischio di differimento indebito della tassazione o di scarsa trasparenza degli elementi utili alla determinazione del reddito.

Motivazioni dell’accoglimento

L’Agenzia ritiene che, nel caso specifico, la localizzazione di ALFA a Cipro non realizzi l’effetto elusivo che la disciplina CFC intende contrastare, poiché:

  • il reddito prodotto da ALFA è tassato a Cipro e poi nuovamente tassato negli USA in caso di distribuzione;
  • quanto maggiore è la distribuzione degli utili da ALFA a BETA, tanto maggiore è la tassazione complessiva di gruppo;
  • la residenza cipriota di ALFA preesisteva all’acquisizione del controllo da parte di GAMMA e non appare quindi costruita ad hoc per finalità di elusione fiscale;
  • l’eventuale imposizione per trasparenza in capo a GAMMA determinerebbe una doppia imposizione economica particolarmente onerosa, anche in ragione del prelievo statunitense.

Condizioni poste per la disapplicazione

L’accoglimento dell’istanza è subordinato a precise condizioni. GAMMA deve impegnarsi a:

  • esibire tutti i documenti, dati, informazioni ed elementi utili alla conoscenza delle vicende fiscalmente rilevanti di ALFA;
  • garantire che ALFA distribuisca ogni anno a BETA l’utile dell’esercizio in misura tale che l’imposta complessivamente ed effettivamente applicata in capo ad ALFA e in capo a BETA sia almeno pari, per ciascun anno, al 27% dell’utile lordo di ALFA;
  • dimostrare anno per anno la composizione e la determinazione del reddito della CFC, la distribuzione degli utili e la misura della tassazione complessiva subita.

La documentazione deve essere trasmessa all’Ufficio locale competente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società residente a Cipro.

Effetti della decisione e limiti temporali

L’Agenzia conclude che, alle condizioni indicate, GAMMA non consegue dalla partecipazione in ALFA l’effetto di localizzare redditi in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato. Di conseguenza, viene riconosciuta la disapplicazione dell’articolo 167, comma 1, TUIR con riferimento ai redditi conseguiti nell’esercizio 2006 dalla società ALFA.

La disciplina CFC resta invece pienamente applicabile in ogni periodo d’imposta in cui la società istante non dimostri il verificarsi delle condizioni richieste. La validità della risposta è circoscritta ai periodi d’imposta per i quali risultino rispettati i presupposti di fatto e di diritto indicati nella risoluzione.

Rilevanza anche ai fini dell’articolo 89, comma 3, TUIR

Il parere produce effetti anche in relazione alla disapplicazione dell’articolo 89, comma 3, TUIR per il periodo d’imposta 2006, in cui sono state acquisite le partecipazioni in ALFA. La disposizione consente infatti la detassazione dei dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata quando, alle condizioni richiamate, non sia stato realizzato l’effetto di localizzare redditi in Stati o territori privilegiati sin dall’inizio del periodo di possesso delle partecipazioni.

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