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Risoluzione

Risoluzione n. 67 del 30/03/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, in base alla Convenzione Italia-Germania, il costo fiscale della partecipazione detenuta da un soggetto che si trasferisce dalla Germania all’Italia coincide con il valore teorico determinato dal fisco tedesco al momento dell’uscita, anche se la relativa imposta è solo sospesa. Se però la società viene prima trasformata in Società Europea e trasferisce la sede in Austria, la norma convenzionale non si applica; tuttavia l’Agenzia ritiene comunque utilizzabile il valore teorico tedesco come criterio di riferimento.

Interpello su plusvalenza e costo fiscale di partecipazione in società tedesca al trasferimento della residenza in Italia

Plusvalenza su partecipazione tedesca e trasferimento della residenza in Italia

La risoluzione esamina il trattamento fiscale, in Italia, della plusvalenza relativa a una partecipazione in una società di capitali fiscalmente residente in Germania, in caso di trasferimento della residenza del socio dalla Germania all’Italia. Il tema centrale è la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ai fini dell’eventuale cessione successiva.

Quesito del contribuente

Il contribuente è un cittadino tedesco residente fiscalmente in Germania, che intende trasferirsi in Italia con la famiglia dal 1° luglio 2007. Egli detiene il 25% di una GmbH tedesca.

Secondo la normativa fiscale tedesca, al trasferimento all’estero della residenza del socio, le plusvalenze latenti sulla partecipazione si considerano realizzate e vengono tassate come "exit tax". Se la residenza è trasferita in uno Stato membro dell’Unione europea, la tassazione è sospesa fino all’effettivo realizzo, salvo alcune ipotesi che comportano la revoca della sospensione, tra cui:

  • trasferimento gratuito della partecipazione a soggetti che non sono assoggettati a imposizione illimitata secondo il worldwide principle;
  • mancata comunicazione annuale, entro il 31 dicembre, all’Amministrazione finanziaria tedesca dell’indirizzo estero e della permanenza della partecipazione, con attestazione dell’assoggettamento a imposizione illimitata nello Stato di residenza.

Il contribuente chiede quale valore fiscale debba essere riconosciuto alla partecipazione in due scenari:

  • se la società partecipata mantiene la residenza in Germania;
  • se la società, trasformata in Società Europea, trasferisce la sede in un altro Stato membro dell’Unione prima del trasferimento della residenza del socio in Italia.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante richiama il n. 12 del protocollo alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania, firmata a Bonn il 18 ottobre 1989 e ratificata con legge 24 novembre 1992, n. 459.

Secondo la sua interpretazione, quando uno Stato di partenza tassa la plusvalenza al momento dell’uscita del contribuente, l’altro Stato, in caso di successiva cessione della partecipazione, deve assumere come costo di acquisto il valore teorico determinato dal primo Stato. Per il contribuente:

  • non è necessario che l’imposta estera sia già stata effettivamente pagata;
  • il criterio del valore teorico dovrebbe valere in tutti i casi in cui il costo della partecipazione rilevi fiscalmente in Italia, anche se nel frattempo la società sia stata trasformata in Società Europea e abbia trasferito la sede in un altro Stato membro.

Quadro normativo convenzionale richiamato

L’Agenzia richiama l’art. 13, par. 4, della Convenzione Italia-Germania, secondo cui gli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni e di altri beni diversi da quelli disciplinati nei paragrafi precedenti sono imponibili soltanto nello Stato contraente di residenza dell’alienante.

Il punto 12 del protocollo integrativo prevede però una regola speciale: se uno Stato contraente, in occasione della partenza di una persona fisica residente, assoggetta a imposizione la plusvalenza derivante da una partecipazione rilevante in una società residente, l’altro Stato, in caso di successiva cessione, deve assumere come costo di acquisto il valore teorico della partecipazione determinato dal primo Stato al momento della partenza.

Ai fini del protocollo, la partecipazione è "rilevante" quando rappresenta almeno il 25% del capitale sociale.

Valutazione dell’Agenzia sul primo scenario: società ancora residente in Germania

L’Agenzia afferma che la norma convenzionale opera anche se l’imposta sulla plusvalenza, nel primo Stato, non sia stata materialmente pagata dal socio. È sufficiente che l’amministrazione fiscale tedesca, applicando la disciplina dell’exit tax, abbia determinato il valore normale della partecipazione e liquidato l’imposta dovuta, anche se la riscossione è sospesa.

Poiché nel caso esaminato la legislazione tedesca prevede comunque la liquidazione dell’imposta sulle plusvalenze latenti, con sola sospensione della riscossione in caso di trasferimento in un altro Stato membro dell’Unione, la condizione richiesta dalla norma convenzionale è considerata soddisfatta.

Ne deriva che, se la società continua ad essere fiscalmente residente in Germania al momento del trasferimento della residenza del socio in Italia, il costo fiscale della partecipazione, per l’eventuale cessione successiva in Italia, va determinato assumendo il valore normale stimato dal fisco tedesco al momento della cessazione della residenza del socio in Germania.

Valutazione dell’Agenzia sul secondo scenario: società trasformata in Società Europea e trasferita in Austria

Nel secondo scenario la società partecipata viene trasformata in Società Europea e trasferisce la sede dalla Germania all’Austria prima del trasferimento in Italia della residenza del socio.

L’Agenzia osserva che, secondo la disciplina tedesca, il trasferimento della sede della società in Austria non produce effetti fiscali per i soci; la tassazione della plusvalenza scatta solo quando il socio trasferisce la propria residenza.

Tuttavia, in questa ipotesi non può trovare applicazione il punto 12 del protocollo, perché esso si riferisce solo a partecipazioni in società fiscalmente residenti in uno degli Stati contraenti nel momento del mutamento di residenza del socio. Se la società non è più residente in Germania al momento del trasferimento del socio, la norma convenzionale non opera.

Criterio residuale indicato dall’Agenzia

Pur escludendo l’applicazione della regola convenzionale nel secondo scenario, l’Agenzia ritiene comunque che il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione possa essere determinato facendo riferimento al valore teorico stimato dall’erario tedesco ai fini dell’exit tax.

La soluzione è giustificata dall’assenza di una disciplina interna specifica e dalla presenza, nello Stato di partenza, di una normativa exit tax applicabile alle persone fisiche. Secondo l’Agenzia, tale criterio è il più idoneo a:

  • salvaguardare il diritto di imposizione dello Stato in cui si è realizzato l’effettivo incremento di valore;
  • evitare fenomeni di doppia imposizione;
  • prevenire salti d’imposta.

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