Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/10/2017 n. 24868 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., contro l'ordinanza della Corte di cassazione n. 10711/2012. Ha denunciato due presunti errori di fatto: il primo, per avere la Corte erroneamente ricondotto la controversia a una richiesta di rimborso ICI anziché all'impugnazione di quattro avvisi di accertamento relativi agli anni 2003-2006; il secondo, per avere omesso o frainteso il primo motivo del precedente ricorso, riguardante la violazione delle norme sul potere regolamentare comunale e sulla determinazione del valore venale delle aree edificabili. In via rescissoria, la società ha inoltre riproposto le censure contro gli avvisi ICI, sostenendo che il Comune non potesse utilizzare il prezzo di acquisto delle aree, riferito a una temporanea destinazione residenziale più favorevole, invece dei valori tabellari comunali e dei parametri previsti dalla disciplina ICI.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per revocazione. Ha chiarito che l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione oggettiva e immediata di un fatto, risultante dal semplice confronto tra gli atti e la decisione, e non può riguardare valutazioni giuridiche, interpretazioni delle norme o ricostruzioni argomentative. Nel caso concreto, l'ordinanza precedente aveva correttamente individuato la controversia come opposizione agli avvisi di accertamento ICI e aveva esaminato, seppur respingendola, la questione relativa ai valori tabellari comunali. Le doglianze della società miravano quindi a contestare il ragionamento giuridico della Corte, non un errore percettivo revocatorio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in 5.600 euro oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 391-bis c.p.c.

    Revocazione delle sentenze e delle ordinanze della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge.

    La revocazione in sede di legittimità è ammessa nei limiti rigorosi previsti dall'art. 395 c.p.c., tra cui l'errore di fatto revocatorio.

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.

    L'errore deve riguardare un fatto non controverso ed essere frutto di una svista percettiva immediatamente verificabile; non comprende errori di interpretazione, valutazione o applicazione del diritto.

  • Legge n. 446 del 1997, artt. 52 e 59, lett. g)

    La società invocava tali disposizioni per sostenere che il Comune fosse vincolato ai valori venali determinati in via regolamentare. La Corte, tuttavia, ha ritenuto che la censura riguardasse una valutazione giuridica già esaminata e respinta, non un errore di fatto.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5

    La norma disciplina la determinazione della base imponibile ICI per le aree fabbricabili, facendo riferimento al valore venale in comune commercio. Nel caso esaminato, la questione sull'utilizzabilità del prezzo di acquisto quale indice del valore venale è stata considerata una questione di merito e di diritto, non deducibile mediante revocazione per errore di fatto.

  • Art. 24 Cost.

    Il limite della revocazione ai soli errori di fatto non viola il diritto di difesa, poiché deve essere bilanciato con l'esigenza di stabilità del giudicato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto non è un ulteriore grado di giudizio: non consente di riesaminare l'interpretazione delle norme, la valutazione delle prove o la correttezza del ragionamento giuridico.
  • Perché vi sia errore revocatorio, il giudice deve avere percepito falsamente un fatto obiettivo e non controverso, oppure avere ignorato l'esistenza di un fatto documentalmente incontestabile; l'errore deve risultare immediatamente dagli atti.
  • L'omesso esame di un motivo può rilevare come errore revocatorio solo se deriva da una vera svista percettiva sull'esistenza del motivo, non quando il motivo sia stato implicitamente o esplicitamente esaminato e respinto.
  • Quando una decisione individua correttamente i fatti ma li interpreta in modo ritenuto errato dalla parte, la censura deve essere proposta con il rimedio ordinario appropriato e non mediante revocazione.
  • In materia ICI sulle aree edificabili, il valore imponibile può essere oggetto di valutazione sulla base degli elementi concreti del caso, compreso il prezzo risultante dagli atti di acquisto; contestare tale scelta implica normalmente una questione valutativa o interpretativa.
  • Il rigetto della revocazione comporta normalmente la condanna alle spese e, se previsto dalla disciplina applicabile, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.