Sentenza del 18/02/2020 n. 509 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n. 146/2020 ACCERTAMENTO - IVA - DETRAZIONE - Effettività delle operazioni - Prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl tribunale ha rigettato il ricorso. È stato confermato che il diritto alla detrazione IVA richiede l'effettività dell'operazione e il corretto assoggettamento all'imposta; le sole fatture, benché regolarmente numerate, integrate e annotate, non sono sufficienti a provare l'effettività dei costi nella misura dichiarata (26%). Pertanto è legittimo il disconoscimento della detrazione operato dall'Agenzia. Le spese di giudizio sono compensate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Imposta sul valore aggiunto: l'amministrazione aveva disconosciuto costi per provvigioni fatturati alla ricorrente (anno 2012) e ne aveva negato la detraibilità dell'IVA for lack of prova dell'esistenza e dell'ammontare dei costi, essendo le provvigioni documentate solo tramite fatture e senza contratti scritti o altra prova dell'effettività delle prestazioni.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Stabilisce i limiti per la detraibilità dell'IVA: l'imposta è detraibile se relativa ad operazioni effettivamente svolte ed inerenti all'attività d'impresa; il giudice ha richiamato questo criterio sostanziale come conditio sine qua non per la detrazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7
Prevede che l'IVA indicata in fattura sia comunque dovuta e debba essere versata; il rilievo è che l'imposta a debito resta dovuta per l'emittente, mentre la detrazione a credito per il destinatario richiede prova dell'effettività dell'operazione.
D.L. n. 331 del 1993, art. 46
Richiami sulle modalità di integrazione delle fatture (citato per indicare che le fatture erano numerate e integrate secondo le regole formali), ma il rispetto degli adempimenti formali non esaurisce la prova dell'effettività.
D.L. n. 331 del 1993, art. 47
Norme sui termini di annotazione delle fatture: il giudice osserva che l'adempimento formale (annotazione nei termini) non sostituisce la prova sostanziale dell'operazione.
Sesta Direttiva del Consiglio CEE n. 388 del 1977, artt. 17 e 20
Richiamata a supporto del principio comunitario che la detrazione IVA è connessa all'effettività delle operazioni e alla neutralità dell'imposta; la giurisprudenza europea distingue obblighi sostanziali da obblighi formali.
Sent. Corte di Giustizia C-342/87 (13 dicembre 1989)
Citata come parte della giurisprudenza che afferma la necessità che l'IVA corrisponda ad operazioni effettivamente poste in essere.
Sent. Corte di Giustizia C-590/13
"il principio di neutralità dell'I.V.A. esige che la detrazione dell'imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi"
La Corte UE distingue tra requisiti sostanziali (effettività dell'operazione) e requisiti formali; omissioni formali non devono precludere la detrazione salvo che impediscano la prova certa dei requisiti sostanziali.
Cass. sentenza n. 17710/2019
"il diritto alla detrazione è connesso alla effettività dell'operazione (requisito sostanziale) e non può essere subordinato ad adempimenti ed obblighi meramente formali"
La Corte di legittimità ha ribadito che la detrazione IVA dipende dall'effettività dell'operazione; tuttavia, la mancata osservanza di obblighi formali può incidere solo se impedisce la prova dei requisiti sostanziali.
Massime di principio
- La detrazione dell'IVA richiede la prova dell'effettività dell'operazione e del corretto assoggettamento all'imposta; la mera esistenza di fatture, anche regolarmente numerate e annotate, non è di per sé sufficiente.
- Va distintO tra requisiti sostanziali (esistenza reale dell'operazione, concordanza dell'importo) e requisiti formali (fatturazione, integrazione, annotazione); le omissioni formali non impediscono automaticamente la detrazione, salvo che rendano impossibile la prova dei requisiti sostanziali.
- L'onere probatorio grava sul contribuente che intende detrarre l'IVA: deve fornire elementi probatori idonei (contratti, evidenze di pagamento, corrispondenza, comprovata esecuzione della prestazione) oltre alle fatture quando l'amministrazione contesti l'effettività.
- In ipotesi di operazioni intracomunitarie o reverse charge, vale il principio di neutralità, ma esso non tutela il diritto alla detrazione se manca la prova sostanziale dell'operazione.
- Nei giudizi tributari complessi la compensazione delle spese può essere disposta quando le questioni suscitano valutazioni giuridiche rilevanti e non meramente formali.
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