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Sentenza

Sentenza n. 16185/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determina del 25 febbraio 2026 del Ministero della Difesa, Comando Infrastrutture, Ufficio Realizzazione Grandi Infrastrutture, nonché, di tutti gli atti ad esso presupposti, conseguenti e comunque connessi, anche non cogniti, tra cui la nota di trasmissione prot. n. 3038 del 25 febbraio 2026 del Ministero della Difesa, Comando Infrastrutture, Ufficio Realizzazione Grandi Infrastrutture, recante in oggetto Roma - Città Militare della Cecchignola, Palazzina 1001 (ID 4839) - Lavori di consolidamento, miglioramento sismico e riqualificazione funzionale, edile ed impiantistica per alloggi di servizio. Gara n. 5359214. Sentenza del TAR per il Lazio, Sez. I-Bis, n. 02445/2026, R.G. n. 13229/2025, del 09.02.2026. Provvedimento di esclusione e annullamento aggiudicazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22.5.2026: per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione disposto dal Ministero della Difesa, Comando Infrastrutture, Ufficio Realizzazione Grandi Infrastrutture, nei confronti del Consorzio Stabile Vitruvio S.c.a.r.l., relativamente alla “procedura telematica aperta per l'affidamento dei “lavori di consolidamento, miglioramento sismico e riqualificazione funzionale, edile ed impiantistica per alloggi di servizio della palazzina 1001 (ID 4839), presso Città Militare della Cecchignola in Roma, CIG B6F99198BC – CUP D86J25000280001”; nonché, di tutti gli atti ad esso presupposti, conseguenti e comunque connessi, anche non cogniti, tra cui: l’atto di nomina del seggio di gara prot. n. M_D AIE700K REG2026 0003082 del 25 febbraio 2026; il verbale n. 2 del 3 marzo 2026 recante in oggetto “SEDUTA PUBBLICA - APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE”; il verbale n. 6 del 17 marzo 2026 recante in oggetto “SEGGIO DI GARA - SEDUTA RISERVATA - RIESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.

Giustizia amministrativa202603659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina ministeriale del 25 febbraio 2026 di esclusione del RTI Sud Montaggi e annullamento della precedente aggiudicazione, adottata in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 2445/2026; con motivi aggiunti, successiva aggiudicazione al Consorzio Stabile Vitruvio e atti di gara presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicatario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Sud Montaggi ha impugnato la determinazione con cui il Ministero della Difesa, dando esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 2445 del 9 febbraio 2026, aveva annullato l’aggiudicazione precedentemente disposta in favore del RTI da essa capeggiato e ne aveva disposto l’esclusione per carenza del requisito di qualificazione nella categoria scorporabile OS6 e per mancanza di una valida dichiarazione di subappalto necessario. Con motivi aggiunti del 22 maggio 2026 ha impugnato anche l’aggiudicazione della gara al Consorzio Stabile Vitruvio e gli atti presupposti. La sentenza non riporta l’esposizione dei singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso o nei motivi aggiunti. Dopo che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6400 del 6 agosto 2026, ha respinto l’appello di Sud Montaggi contro la precedente sentenza del TAR, la ricorrente ha dichiarato il 31 agosto 2026 di non avere più interesse alla decisione del presente giudizio, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la decisione del Consiglio di Stato n. 6400/2026 aveva respinto l’appello di Sud Montaggi sulle medesime questioni, facendo venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha respinto la richiesta di compensazione delle spese, rilevando che il Consorzio Vitruvio e il Ministero della Difesa si erano costituiti e avevano svolto articolata attività difensiva. In base alla soccombenza virtuale della ricorrente, l’ha condannata a rifondere a ciascuno dei due resistenti 3.000 euro, oltre IVA, Cassa Avvocati e accessori di legge, incluso il rimborso forfettario delle spese generali del 15%.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Ritenuto che alla luce della richiesta della società ricorrente e della vicenda sopra sintetizzata, questo Collegio non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

    La sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, dichiarata dopo la decisione del Consiglio di Stato sulle medesime questioni, comporta l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Ritenuto, però, che non possa essere ugualmente accolta, nel contempo, la domanda di compensazione delle spese processuali poiché tanto il Consorzio Stabile Vitruvio quanto il Ministero della Difesa si sono costituiti e hanno svolto articolata attività difensiva nella presente causa;

    La richiesta di compensare le spese non è accolta; il giudice pone le spese a carico della ricorrente tenendo conto della soccombenza virtuale e dell’attività difensiva svolta dai resistenti.

Massime di principio

  • Quando, nelle more di un giudizio di annullamento, una decisione intervenuta in un distinto giudizio definisce le medesime questioni e la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente la compensazione delle spese: il giudice può porle a carico della parte ricorrente in base alla soccombenza virtuale e all’attività difensiva svolta dalle parti resistenti.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnicaSubappalto
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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