Cassazione Civile, Ordinanza n. 26848/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia traeva origine da una sentenza di primo grado che aveva dichiarato inefficaci, nei confronti della banca creditrice, due atti dispositivi: la costituzione di un fondo patrimoniale e un successivo atto di compravendita aventi ad oggetto i medesimi immobili. La decisione era stata confermata in appello. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma prima dell'udienza di legittimità depositavano atto di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia depositata dai ricorrenti, ritenendo sussistenti i requisiti di cui all'art. 390, comma 2, c.p.c., e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la banca intimata non si era difesa nel giudizio di legittimità. È stato inoltre precisato che non ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di inammissibilità non originaria.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
inefficacia ex art. 2901 c.c.
norma richiamata quale base dell'azione revocatoria ordinaria accolta nei gradi di merito
art. 390, comma 2, c.p.c.
rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ.
la rinuncia al ricorso, depositata prima dell'udienza, era rituale e idonea a produrre l'effetto estintivo
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
il presente giudizio di cassazione va dichiarato estinto a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ.
la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia
art. 360-bis.1 c.p.c.
questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 360 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formalmente conforme ai requisiti di legge e depositata prima della decisione, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, il giudice non provvede sulle spese quando la parte intimata non abbia svolto difese.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'esito processuale non dipende da un'inammissibilità originaria del ricorso, ma da una rinuncia sopravvenuta.
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