Sentenza del 18/07/2017 n. 692 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Ici - Imu - Esenzioni - Abitazione principale - Spostamento per motivi lavorativi - Conseguenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affermato che lo spostamento temporaneo della dimora abituale per esigenze lavorative non è sufficiente, di per sé, a far venir meno la natura e la destinazione dell'immobile quale abitazione principale. Pertanto, l'immobile adibito a residenza familiare conserva il requisito rilevante ai fini dell'esenzione, salvo che emergano elementi ulteriori incompatibili con l'effettiva destinazione dell'immobile a abitazione principale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il diritto all'esenzione dall'ICI, e in termini generali il trattamento dell'abitazione principale, quando il contribuente si allontana temporaneamente dall'immobile per motivi di lavoro. La questione è se tale spostamento della dimora abituale comporti la perdita della natura di abitazione principale dell'immobile utilizzato come residenza familiare.
Norme richiamate
Disciplina ICI sull'abitazione principale
L'esenzione per l'abitazione principale deve essere valutata considerando la concreta destinazione dell'immobile a residenza familiare; un temporaneo allontanamento per motivi di lavoro non comporta automaticamente la perdita dell'agevolazione.
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n. 5491 del 2017
Richiama il principio secondo cui lo spostamento temporaneo della dimora abituale per esigenze lavorative non inficia la natura di abitazione principale dell'immobile destinato alla residenza familiare.
Cassazione civile, sentenza n. 14389 del 2010
Conferma che la temporanea assenza del contribuente, determinata da ragioni lavorative, non è di per sé incompatibile con la destinazione dell'immobile ad abitazione principale.
Massime di principio
- L'assenza temporanea dall'abitazione per motivi di lavoro non determina automaticamente la perdita dell'esenzione relativa all'abitazione principale.
- Occorre distinguere tra trasferimento stabile della residenza e spostamento temporaneo o contingente della dimora: solo il primo, in presenza degli altri presupposti, può incidere sulla natura di abitazione principale.
- La valutazione deve concentrarsi sull'effettiva destinazione dell'immobile a residenza familiare e non sulla mera presenza fisica continuativa del singolo contribuente.
- In caso di contestazione, è opportuno dimostrare il carattere temporaneo dello spostamento e il mantenimento dei legami familiari e residenziali con l'immobile.
- Il principio riguarda l'ICI secondo la giurisprudenza citata; per l'IMU occorre verificare la disciplina applicabile nel periodo d'imposta interessato e gli specifici requisiti normativi.
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