Sentenza del 27/01/2016 n. 1470 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l'anno 1979, compensi professionali risultanti da fatture emesse nell'anno ma, secondo il contribuente, incassati nel 1980. Il ricorso contesta l'applicazione del principio di competenza da parte dei giudici tributari, sostenendo che il reddito di lavoro autonomo dovesse essere determinato secondo il principio di cassa, considerando esclusivamente i compensi effettivamente percepiti nel periodo d'imposta. L'Agenzia delle Entrate aveva inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e di interesse, eccezioni rigettate dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dovesse essere determinato, per l'anno 1979, in base ai compensi effettivamente percepiti e alle spese effettivamente sostenute nello stesso periodo, secondo il principio di cassa previsto dal D.P.R. n. 597/1973, art. 50. La sentenza della Commissione Tributaria Centrale è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente e annullando la pretesa impositiva relativa ai compensi non incassati nel 1979. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate. La Corte ha inoltre precisato che la costituzione degli eredi in cassazione richiede, di regola, la documentazione della successione e la notificazione dell'atto alla controparte; il mero deposito della procura notarile non è sufficiente.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 50, comma 1
Il reddito derivante all'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo di imposta e le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso.
La norma impone, per il lavoro autonomo, l'applicazione del principio di cassa: rilevano i compensi effettivamente percepiti e le spese effettivamente sostenute nell'anno d'imposta, non la mera emissione della fattura.
D.P.R. n. 917/1986, T.U.I.R., art. 54, comma 1, già art. 50
La disciplina successiva conferma il criterio di imputazione temporale dei redditi di lavoro autonomo fondato, in via generale, sulla percezione dei compensi.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 1
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la censura del contribuente è stata ritenuta specifica e ammissibile.
Codice di procedura civile, art. 384
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Codice di procedura civile, artt. 110 e 372
In caso di successione della parte nel giudizio di cassazione, l'erede deve documentare la propria qualità mediante produzioni consentite e partecipare al contraddittorio con un atto notificato alla controparte; il semplice deposito della procura notarile non è normalmente sufficiente.
Massime di principio
- Per i redditi di lavoro autonomo, salvo specifiche deroghe normative, il momento fiscalmente rilevante è l'incasso del compenso, non l'emissione della fattura né la maturazione del diritto al pagamento.
- Un compenso fatturato in un anno ma incassato nell'anno successivo deve, in linea generale, concorrere al reddito dell'anno dell'effettiva percezione.
- L'Amministrazione finanziaria non può imputare automaticamente al periodo d'imposta della fattura compensi che il professionista dimostri di avere percepito successivamente, se trova applicazione il principio di cassa.
- È opportuno conservare documentazione idonea a provare la data effettiva dell'incasso, come estratti conto, quietanze, ricevute e registrazioni contabili, poiché la sola fattura può non dimostrare il pagamento.
- La mancata prova dell'imputazione del compenso all'anno successivo non sostituisce la corretta individuazione del criterio temporale: prima occorre stabilire se la legge applica cassa o competenza.
- Nel giudizio di cassazione, gli eredi che intendono subentrare devono documentare la successione e notificare l'atto alla controparte; il mero deposito di una procura può comportare l'inefficacia della costituzione.
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