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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30592/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

Un ufficio dell'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, determinando in via sintetica il reddito imponibile sulla base del c.d. vecchio redditometro e degli indici di capacità di spesa previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992. Il contribuente aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto l'accoglimento in primo grado, ma la commissione regionale aveva riformato la decisione e rigettato il ricorso originario, ritenendo legittimo l'accertamento e non adeguatamente giustificata la minore capacità reddituale dedotta dal contribuente. In cassazione il ricorrente denunciava: 1) violazione o falsa applicazione degli artt. 38, comma 6, e 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 7 e 12 della L. n. 212 del 2000; 2) violazione o falsa applicazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 3 del D.M. 10 settembre 1992. Prima della decisione, però, l'Agenzia ha depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, dando atto che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 e aveva versato gli importi dovuti per il perfezionamento della procedura.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia e del pagamento integrale di quanto dovuto, dichiarando estinto il processo ai sensi dell'art. 6, comma 13, del D.L. n. 119 del 2018 e contestualmente cessata la materia del contendere. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico di chi le ha anticipate e che non va applicato il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, perché la definizione del giudizio non coincide con rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 38, commi 4, 5 e 6, D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per la legittimità dell'accertamento sintetico e del redditometro, nel testo applicabile ratione temporis

  • art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973

    invocato dal ricorrente come parametro di validità dell'avviso di accertamento

  • artt. 7 e 12 L. n. 212 del 2000

    invocati dal ricorrente come norme dello Statuto del contribuente asseritamente violate

  • art. 3 D.M. 10 settembre 1992

    richiamato come fonte degli indici di capacità di spesa utilizzati nel vecchio redditometro

  • art. 6 D.L. n. 119 del 2018

    la definizione agevolata perfezionata dal contribuente determina l'estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere

  • L. n. 136 del 2018

    legge di conversione del D.L. n. 119 del 2018

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica quando la definizione del giudizio deriva da estinzione del processo e cessazione della materia del contendere, non da rigetto/inammissibilità/improcedibilità

Massime di principio

  • La sopravvenuta adesione del contribuente a una definizione agevolata prevista dalla legge, accompagnata dal pagamento integrale degli importi dovuti, determina l'estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere.
  • Quando la controversia viene definita mediante la procedura agevolata e risulta il perfezionamento della stessa, il giudice deve prenderne atto anche se il ricorso originario investiva la legittimità di un accertamento sintetico fondato sul redditometro.
  • La formula decisoria di estinzione del processo per definizione agevolata non è assimilabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, con conseguente inapplicabilità del contributo unificato aggiuntivo previsto per tali esiti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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