Cassazione Civile, Ordinanza n. 30592/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Un ufficio dell'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, determinando in via sintetica il reddito imponibile sulla base del c.d. vecchio redditometro e degli indici di capacità di spesa previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992. Il contribuente aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto l'accoglimento in primo grado, ma la commissione regionale aveva riformato la decisione e rigettato il ricorso originario, ritenendo legittimo l'accertamento e non adeguatamente giustificata la minore capacità reddituale dedotta dal contribuente. In cassazione il ricorrente denunciava: 1) violazione o falsa applicazione degli artt. 38, comma 6, e 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 7 e 12 della L. n. 212 del 2000; 2) violazione o falsa applicazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 3 del D.M. 10 settembre 1992. Prima della decisione, però, l'Agenzia ha depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, dando atto che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 e aveva versato gli importi dovuti per il perfezionamento della procedura.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia e del pagamento integrale di quanto dovuto, dichiarando estinto il processo ai sensi dell'art. 6, comma 13, del D.L. n. 119 del 2018 e contestualmente cessata la materia del contendere. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico di chi le ha anticipate e che non va applicato il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, perché la definizione del giudizio non coincide con rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 38, commi 4, 5 e 6, D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per la legittimità dell'accertamento sintetico e del redditometro, nel testo applicabile ratione temporis
art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973
invocato dal ricorrente come parametro di validità dell'avviso di accertamento
artt. 7 e 12 L. n. 212 del 2000
invocati dal ricorrente come norme dello Statuto del contribuente asseritamente violate
art. 3 D.M. 10 settembre 1992
richiamato come fonte degli indici di capacità di spesa utilizzati nel vecchio redditometro
art. 6 D.L. n. 119 del 2018
la definizione agevolata perfezionata dal contribuente determina l'estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere
L. n. 136 del 2018
legge di conversione del D.L. n. 119 del 2018
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
non si applica quando la definizione del giudizio deriva da estinzione del processo e cessazione della materia del contendere, non da rigetto/inammissibilità/improcedibilità
Massime di principio
- La sopravvenuta adesione del contribuente a una definizione agevolata prevista dalla legge, accompagnata dal pagamento integrale degli importi dovuti, determina l'estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere.
- Quando la controversia viene definita mediante la procedura agevolata e risulta il perfezionamento della stessa, il giudice deve prenderne atto anche se il ricorso originario investiva la legittimità di un accertamento sintetico fondato sul redditometro.
- La formula decisoria di estinzione del processo per definizione agevolata non è assimilabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, con conseguente inapplicabilità del contributo unificato aggiuntivo previsto per tali esiti.
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