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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/369

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/369 della Commissione del 1o marzo 2021 che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali dei titolari effettivi, noto come BORIS. Definisce architettura, definizioni, dati scambiati, criteri di ricerca, sicurezza, disponibilità e modalità di funzionamento del sistema, in modo da garantire condizioni uniformi di attuazione nell’Unione. È direttamente applicabile negli Stati membri e integra la disciplina della direttiva (UE) 2015/849.

Specifiche tecniche e procedure per l’interconnessione dei registri centrali dei titolari effettivi (BORIS) ai sensi della direttiva (UE) 2015/849.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al sistema di interconnessione dei registri centrali nazionali delle informazioni sulla titolarità effettiva istituiti dagli Stati membri ai sensi degli articoli 30 e 31 della direttiva (UE) 2015/849. Riguarda la connessione tra tali registri, la piattaforma centrale europea istituita dalla direttiva (UE) 2017/1132 e il portale europeo della giustizia elettronica, con accesso per gli utenti qualificati individuati dalla direttiva antiriciclaggio. Sono previste alcune facoltà/deroghe limitate per gli Stati membri, in particolare sulla visualizzazione del numero d’iscrizione nazionale per trust e istituti affini, con una deroga temporale di cinque anni per i trust o istituti giuridici affini stabiliti secondo la legislazione dello Stato membro in cui sono registrati.

Sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi (BORIS)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/369 della Commissione disciplina le specifiche tecniche e le procedure del sistema di interconnessione dei registri centrali dei titolari effettivi previsto dalla direttiva (UE) 2015/849. La finalità è consentire una ricerca armonizzata e sicura delle informazioni sulla titolarità effettiva attraverso il portale europeo della giustizia elettronica e la piattaforma centrale europea, tenendo conto delle differenze rispetto al sistema di interconnessione dei registri delle imprese di cui alla direttiva (UE) 2017/1132.

Ambito e base giuridica

Il regolamento opera nel quadro degli articoli 30 e 31 della direttiva (UE) 2015/849, che impongono agli Stati membri di istituire registri centrali dei titolari effettivi. L’allegato definisce il sistema BORIS come sistema decentrato che collega i registri nazionali con il portale e la piattaforma centrale, in modo da fornire un servizio centrale di ricerca delle informazioni rilevanti per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Definizioni rilevanti

L’allegato chiarisce i concetti essenziali per l’operatività del sistema. Per "registro" si intendono i registri centrali nazionali delle informazioni sulla titolarità effettiva; per "utente qualificato" gli utenti individuati dalla direttiva antiriciclaggio; per "informazioni minime obbligatorie" il set comune di dati con la stessa struttura e lo stesso tipo in tutti gli Stati membri; per "informazioni aggiuntive" i dati ulteriori che gli Stati membri possono decidere di condividere; per "numero d’iscrizione nazionale" il numero di identificazione attribuito dalla legislazione nazionale a società, altri soggetti giuridici, trust o istituti affini.

Identificativi e interoperabilità tra registri

Il sistema prevede uno scambio strutturato di identificativi tra i registri nazionali e la piattaforma centrale. In particolare, per le società vengono condivisi il numero d’iscrizione nazionale, l’EUID attribuito nel sistema BRIS e, se diverso, il numero di registrazione della società; quest’ultimo serve anche ad attribuire l’EUID alle società che non ne dispongono nel BRIS. Per gli altri soggetti giuridici, trust e istituti affini, l’EUID è attribuito sulla base del numero d’iscrizione nazionale. Gli utenti del BORIS devono poter cercare i soggetti interessati utilizzando il numero d’iscrizione nazionale e, se del caso, il numero di registrazione della società.

Deroga per trust e istituti affini

Gli Stati membri possono decidere di non indicare il numero d’iscrizione nazionale per trust o istituti giuridici affini. Per i trust o istituti affini stabiliti secondo la legislazione dello Stato membro in cui sono registrati nel registro dei titolari effettivi, la deroga opera per un periodo di cinque anni dalla data in cui il BORIS diventa operativo.

Dati scambiati nel sistema

Il regolamento definisce il "record sulla titolarità effettiva" come l’insieme di informazioni contenute nei registri nazionali relative a una società, a un altro soggetto giuridico, a un trust o a un istituto affine. Il record comprende dati sul profilo dell’entità, sui titolari effettivi e sugli interessi beneficiari da essi detenuti. Per il profilo sono previsti almeno nome, forma giuridica, indirizzo di registrazione e numero d’iscrizione nazionale, se applicabile. Le informazioni minime obbligatorie per il titolare effettivo e per l’interesse beneficiario rinviano ai dati previsti dalla direttiva (UE) 2015/849; le informazioni aggiuntive comprendono almeno la data di nascita o le informazioni di contatto, secondo i rinvii normativi richiamati. Sono inoltre scambiati messaggi funzionali al sistema, come avvisi di ricevimento, registrazioni di eventi e relazioni.

Formato dei messaggi e struttura dei dati

Lo scambio di informazioni tra registri, piattaforma e portale deve avvenire mediante metodi standard di strutturazione dei dati e un formato standard di messaggio, come XML. I servizi esposti da ciascun registro devono essere unificati e presentare la stessa interfaccia, così da consentire alla piattaforma di interagire con un unico tipo di interfaccia che espone un insieme comune di dati. Gli Stati membri devono quindi adeguare la struttura interna dei dati tramite tavole di corrispondenza o applicazioni tecniche analoghe.

Sicurezza informatica e protezione del sistema

Il regolamento dedica rilievo alle misure minime di sicurezza. Il sistema deve garantire riservatezza, integrità dei dati, non disconoscibilità dell’origine e del ricevimento delle informazioni, registrazione degli episodi di sicurezza secondo raccomandazioni internazionali riconosciute, autenticazione e autorizzazione degli utenti qualificati, nonché verifica dell’identità dei sistemi connessi. Ove necessario, devono essere adottate misure per proteggere da ricerche automatiche e dalla copia dei registri, ad esempio limitando il numero massimo di risultati e usando CAPTCHA.

Criteri di ricerca e accesso al sistema

Per avviare una ricerca è necessario selezionare almeno un paese. Il portale fornisce criteri armonizzati di ricerca: per società, altri soggetti giuridici, trust e istituti affini, nome del soggetto e numero d’iscrizione nazionale, utilizzabili alternativamente; per le persone fisiche titolari effettivi, nome e cognome e data di nascita, da usare congiuntamente. Possono essere previsti ulteriori criteri di ricerca sul portale.

Pagamenti online e registrazione online

Per i dati particolari soggetti a tasse e resi disponibili tramite il BORIS, il sistema deve consentire agli utenti il pagamento online con modalità ampiamente diffuse, come carte di credito e di debito. Inoltre, il sistema deve includere misure che garantiscano la registrazione online in conformità agli articoli 30, paragrafo 5 bis, e 31, paragrafo 4 bis, della direttiva (UE) 2015/849.

Disponibilità del servizio, manutenzione e continuità operativa

Il servizio deve essere operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con un livello di disponibilità minimo del 98% al netto della manutenzione programmata. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le attività di manutenzione con anticipo differenziato in funzione della durata prevista dell’indisponibilità: 5 giorni lavorativi per fino a 4 ore, 10 giorni lavorativi per fino a 12 ore, e 30 giorni lavorativi per la manutenzione dell’infrastruttura della sala informatica che può comportare fino a 6 giorni di indisponibilità annua. Quando possibile, la manutenzione deve essere pianificata fuori dall’orario lavorativo (19:00-8:00 CET). In caso di guasti imprevisti superiori a mezz’ora nei sistemi nazionali, gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione; analogamente, la Commissione deve informare immediatamente gli Stati membri in caso di guasto imprevisto della piattaforma centrale o del portale.

Trascrizione e traslitterazione

Ciascuno Stato membro deve effettuare la trascrizione o la traslitterazione delle richieste di ricerca e dei risultati ottenuti conformemente alle norme nazionali. La previsione assicura uniformità operativa nella gestione delle ricerche multilingue all’interno del sistema.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e rinvio all’allegato

L’articolo 1 dispone che le specifiche tecniche e le procedure per il sistema di interconnessione dei registri di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva (UE) 2015/849 sono contenute nell’allegato del regolamento.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Architettura del sistema BORIS

L’allegato istituisce il sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi (BORIS) come sistema decentrato che connette i registri nazionali e il portale europeo della giustizia elettronica tramite la piattaforma centrale europea. Il sistema funge da servizio centrale di ricerca per le informazioni sulla titolarità effettiva, nel quadro della direttiva (UE) 2015/849.

Definizioni operative

Sono definiti, tra gli altri, i concetti di registro, utente qualificato, informazioni minime obbligatorie, informazioni aggiuntive e numero d’iscrizione nazionale, al fine di armonizzare i dati e le modalità di consultazione tra gli Stati membri.

Identificativi e criteri di ricerca

Il sistema prevede lo scambio del numero d’iscrizione nazionale e, per le società, dell’EUID e del numero di registrazione della società se diverso dal numero nazionale. Gli utenti devono poter cercare società, altri soggetti giuridici, trust o istituti affini tramite numero d’iscrizione nazionale e, se del caso, numero di registrazione della società. Il portale consente anche la ricerca dei titolari effettivi per nome e cognome e data di nascita.

Deroga per trust e istituti affini

Gli Stati membri possono decidere di non indicare il numero d’iscrizione nazionale per trust o istituti giuridici affini. Per i trust o istituti giuridici affini stabiliti secondo la legislazione dello Stato membro in cui sono registrati, tale deroga vale per cinque anni dalla data in cui BORIS diventa operativo.

Comunicazione e protocolli tecnici

La comunicazione tra portale, piattaforma e registri avviene mediante metodi elettronici basati sui servizi, come i web services, con comunicazione one-to-one. Sono previsti protocolli sicuri come HTTPS e protocolli standard per la trasmissione di dati e metadati, come SOAP.

Norme minime di sicurezza

Il sistema deve garantire riservatezza, integrità dei dati, non disconoscibilità dell’origine e del ricevimento delle informazioni, registrazione degli eventi di sicurezza, autenticazione e autorizzazione degli utenti qualificati e verifica dell’identità dei sistemi connessi. Sono previste anche misure contro ricerche automatiche e copia dei registri, inclusi limiti ai risultati e CAPTCHA.

Contenuto dei dati scambiati

Il record sulla titolarità effettiva comprende dati sul profilo del soggetto o istituto, sui titolari effettivi e sugli interessi beneficiari detenuti. Per il profilo sono indicati almeno nome, forma giuridica, indirizzo di registrazione e numero d’iscrizione nazionale, se applicabile. Gli Stati membri possono aggiungere informazioni ulteriori, incluse almeno data di nascita o recapiti per l’identità del titolare effettivo, secondo il rinvio alle direttive.

Formato e interoperabilità dei messaggi

Lo scambio di informazioni si basa su metodi standard di strutturazione dei dati e avviene tramite un formato standard di messaggio, come XML. Gli Stati membri devono allineare la struttura interna dei dati con tavole di corrispondenza o strumenti tecnici equivalenti per soddisfare i requisiti di interfaccia.

Dati necessari alla piattaforma centrale

Per consentire il funzionamento della piattaforma devono essere forniti dati di identificazione dei sistemi connessi, nonché altri dati operativi necessari per il servizio di ricerca e l’interoperabilità, inclusi elenchi di codici, dati di riferimento, glossari, traduzioni e dati relativi a registrazione degli episodi e relazioni.

Servizi informativi e modalità di funzionamento

Il portale europeo della giustizia elettronica fornisce, per la trasmissione dei messaggi nella lingua pertinente, dati di riferimento come elenchi di codici, thesaurus controllati e glossari, possibilmente tradotti nelle lingue ufficiali dell’UE. La Commissione comunica agli Stati membri ulteriori dettagli sulle modalità tecniche di funzionamento e sui servizi informatizzati forniti dalla piattaforma.

Disponibilità del servizio e manutenzione

Il servizio deve essere disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con disponibilità minima del 98% esclusa la manutenzione programmata. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione le manutenzioni con anticipo di 5 giorni lavorativi per indisponibilità fino a 4 ore, di 10 giorni lavorativi per indisponibilità fino a 12 ore e di 30 giorni lavorativi per manutenzione dell’infrastruttura della sala informatica con indisponibilità fino a 6 giorni all’anno. Sono previsti obblighi di comunicazione immediata in caso di guasti imprevisti oltre 30 minuti nei sistemi nazionali o nel caso di guasti della piattaforma centrale o del portale.

Trascrizione e traslitterazione

Tutti gli Stati membri devono effettuare la trascrizione o la traslitterazione delle richieste di ricerca e dei risultati ottenuti conformemente alle norme nazionali.

Come è indicizzato

Materieantiriciclaggiotrasparenza della titolarità effettivainterconnessione dei registridiritto societariosicurezza informatica

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