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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/931

Regolamento delegato (UE) 2021/931 della Commissione del 1o marzo 2021 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo per individuare le operazioni in derivati con uno o più fattori di rischio significativi ai fini dell’articolo 277, paragrafo 5, la formula per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse e il metodo per determinare se un’operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario, o nel più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio ai fini dell’articolo 279 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), nel metodo standardizzato per il rischio di controparte (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0931

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce criteri tecnici armonizzati per identificare i fattori di rischio delle operazioni in derivati ai fini del metodo standardizzato per il rischio di controparte. Disciplina inoltre come distinguere le operazioni con un solo fattore di rischio significativo da quelle con più fattori di rischio significativi e come individuare, per ciascuna categoria di rischio, il fattore di rischio più significativo. Infine, introduce la formula per il delta di vigilanza delle opzioni su tassi di interesse in scenari di tassi negativi e il metodo per qualificare una posizione come lunga o corta.

Norme tecniche di regolamentazione per individuare i fattori di rischio dei derivati, qualificare le operazioni con uno o più fattori di rischio significativi e disciplinare il delta di vigilanza delle opzioni su tassi di interesse nel metodo standardizzato per il rischio di controparte.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013, nell'ambito del metodo standardizzato per il rischio di controparte. Riguarda le operazioni in derivati, con particolare attenzione all'individuazione dei fattori di rischio, alla classificazione delle operazioni come aventi uno o più fattori di rischio significativi, al calcolo del delta di vigilanza delle opzioni call e put associate al rischio di tasso di interesse e alla determinazione della posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario o più significativo. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; è richiamato anche il contesto SEE. Le deroghe espressamente previste concernono i contratti swaps su tassi di interesse in più valute e, per taluni metodi, gli enti che soddisfano le condizioni dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 o che sono esentati dalla segnalazione ai sensi dell'articolo 325 bis, paragrafo 1.

Norme tecniche di regolamentazione sui fattori di rischio dei derivati e sul delta di vigilanza delle opzioni su tassi di interesse

Il regolamento delegato (UE) 2021/931 integra il regolamento (UE) n. 575/2013 con regole tecniche necessarie per l'applicazione del metodo standardizzato per il rischio di controparte. L'obiettivo è armonizzare l'identificazione dei fattori di rischio nelle operazioni in derivati, chiarire quando un'operazione presenta uno o più fattori di rischio significativi e definire il trattamento delle opzioni su tassi di interesse in scenari di tassi negativi.

Ambito e finalità

Le disposizioni si applicano agli enti creditizi e alle imprese di investimento che rientrano nel perimetro prudenziale del regolamento (UE) n. 575/2013. Il testo mira a garantire un approccio uniforme nell'individuazione dei fattori di rischio dai quali dipendono i flussi di cassa dei derivati, tenendo conto dei fattori di rischio previsti dalla parte terza, titolo IV, capo 1 bis, sezione 3, del regolamento di base. È escluso dal novero dei fattori di rischio il tasso di interesse usato soltanto per l'attualizzazione dei flussi di cassa.

Individuazione dei fattori di rischio delle operazioni in derivati

Ai sensi dell'articolo 1, gli enti devono individuare, nelle fasi iniziali di ciascuna operazione, tutti i fattori di rischio dell'operazione, cioè quelli dai quali dipendono i flussi di cassa. Il regolamento richiede di considerare almeno i fattori di rischio elencati negli articoli da 325 terdecies a 325 octodecies del regolamento (UE) n. 575/2013. Rimane espressamente fuori il tasso di attualizzazione, che non deve essere qualificato come fattore di rischio significativo.

Operazioni con un solo fattore di rischio significativo

L'articolo 2 disciplina i casi in cui l'operazione è attribuita a un solo fattore di rischio significativo. Ciò avviene, in primo luogo, quando i flussi di cassa dipendono esclusivamente da un fattore di rischio riconducibile a una categoria di rischio dell'articolo 277, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. In secondo luogo, se l'operazione dipende da più fattori ma, applicando i metodi di cui all'articolo 4, paragrafi 3 o 4, emerge un solo fattore significativo, quest'ultimo viene considerato l'unico fattore significativo dell'operazione.

Per i contratti swaps su tassi di interesse in più valute di cui all'allegato II, punto 2, lettera a), il regolamento consente una deroga espressa: l'ente può individuare il fattore di rischio di cambio come unico fattore di rischio significativo.

Operazioni con più di un fattore di rischio significativo

Tutte le operazioni che non rientrano nel caso precedente sono trattate, ai sensi dell'articolo 3, come operazioni con più di un fattore di rischio significativo ai fini dell'articolo 277, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Metodo per i fattori significativi e per il fattore più significativo

L'articolo 4 prevede un'impostazione graduata. Nelle fasi iniziali dell'operazione, gli enti possono adottare un criterio semplificato: tutti i fattori individuati sono considerati significativi e, per ciascuna categoria di rischio, il fattore più significativo è quello associato alla maggiorazione più elevata prevista dagli articoli da 280 bis a 280 septies del regolamento (UE) n. 575/2013.

In alternativa, nelle fasi iniziali e poi almeno trimestralmente, gli enti possono seguire un metodo quantitativo più articolato:

  • calcolano la sensibilità al rischio delta per ciascun fattore di rischio;
  • trasformano tali sensibilità in sensibilità ponderate;
  • determinano, per ciascuna categoria di rischio, il requisito di fondi propri specifico per classe di rischio;
  • ordinano i requisiti dal più elevato al più basso in valore assoluto;
  • verificano le condizioni basate su soglie Y = 60% e Z = 30%;
  • individuano come significativi i fattori corrispondenti alle categorie che soddisfano le condizioni e anche quelli della prima categoria che non le soddisfa;
  • per ciascuna categoria rilevante, selezionano come fattore più significativo quello con il valore assoluto più elevato delle sensibilità ponderate.

Un ulteriore metodo è riservato agli enti che soddisfano le condizioni dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 o che sono esentati dalla segnalazione ai sensi dell'articolo 325 bis, paragrafo 1: in tal caso si usano le maggiorazioni per categoria di rischio, poi si applica la stessa logica di classificazione per individuare i fattori più significativi.

Delta di vigilanza delle opzioni su tassi di interesse

L'articolo 5 recepisce l'esigenza di adattare il calcolo del delta di vigilanza alle condizioni di mercato con tassi negativi. La formula richiede l'applicazione di un fattore di spostamento λ sufficiente a rendere positivi sia il prezzo a pronti o a termine dello strumento sottostante sia il prezzo strike dell'opzione. Il fattore di spostamento è calcolato come max(0,10% - min(Pj, Kj), 0).

La volatilità di vigilanza per le opzioni della categoria di rischio tasso di interesse è fissata al 50% per tutti gli strumenti sottostanti. Il regolamento precisa che questa impostazione è coerente con gli sviluppi internazionali richiamati nei lavori del Comitato di Basilea.

Determinazione della posizione lunga o corta

L'articolo 6 consente agli enti di stabilire se un'operazione è una posizione lunga o corta in un fattore di rischio primario o nel più significativo fattore di rischio di una data categoria in due modi:

  • tramite il segno della sensibilità delta, che consente di qualificare la posizione come lunga se la sensibilità è positiva o corta se è negativa;
  • tramite la valutazione della struttura dei flussi di cassa o della finalità di copertura rispetto al fattore di rischio considerato.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come ogni regolamento dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Individuazione dei fattori di rischio dei derivati

L'articolo 1 impone agli enti, nelle fasi iniziali di ciascuna operazione, di identificare tutti i fattori di rischio da cui dipendono i flussi di cassa del derivato, tenendo conto almeno dei fattori di rischio elencati nel regolamento (UE) n. 575/2013. I tassi di interesse usati esclusivamente per attualizzare i flussi di cassa non sono considerati fattori di rischio dell'operazione.

Operazioni con un solo fattore di rischio significativo

L'articolo 2 prevede che, se i flussi di cassa dipendono da un solo fattore di rischio appartenente a una categoria di rischio dell'articolo 277, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, tale fattore è qualificato come unico fattore significativo. Se i flussi di cassa dipendono da più fattori ma l'applicazione dei metodi dell'articolo 4, paragrafi 3 o 4, porta a individuarne uno solo come significativo, esso è considerato l'unico fattore significativo. Per gli swaps su tassi di interesse in più valute di cui all'allegato II, punto 2, lettera a), è ammessa una deroga: il fattore di rischio di cambio può essere considerato l'unico fattore significativo.

Operazioni con più fattori di rischio significativi

L'articolo 3 stabilisce che tutte le operazioni diverse da quelle qualificate all'articolo 2 sono considerate operazioni con più di un fattore di rischio significativo ai fini dell'articolo 277, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Criteri per i fattori di rischio significativi e per il fattore più significativo

L'articolo 4 disciplina tre metodi. Nelle fasi iniziali, gli enti possono considerare significativi tutti i fattori di rischio individuati e, per ciascuna categoria di rischio, considerare più significativo il fattore oggetto della maggiorazione più elevata prevista dagli articoli da 280 bis a 280 septies. In alternativa, nelle fasi iniziali e almeno trimestralmente, possono applicare un metodo quantitativo basato su sensibilità delta, sensibilità ponderate e requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio: i fattori di rischio sono classificati per importanza assoluta, si applicano soglie percentuali pari a Y = 60% e Z = 30%, e si individuano come significativi i fattori corrispondenti alle categorie che soddisfano tali condizioni, oltre alla prima categoria non soddisfacente; per ciascuna categoria rilevante, il fattore più significativo è quello con il valore assoluto più elevato delle sensibilità ponderate. Un ulteriore metodo, riservato agli enti che soddisfano le condizioni dell'articolo 94, paragrafo 1, o sono esentati dalla segnalazione ex articolo 325 bis, paragrafo 1, consente di basarsi sulle maggiorazioni per categoria di rischio e poi applicare la stessa logica di classificazione. Il paragrafo 1 dell'articolo 4 rinvia, per le formule, agli articoli 325 novodecies, 325 septies e 280 bis-280 septies del regolamento (UE) n. 575/2013.

Delta di vigilanza delle opzioni su tassi di interesse e volatilità di vigilanza

L'articolo 5 introduce la formula per il delta di vigilanza (δ) delle opzioni call e put sulla categoria del rischio di tasso di interesse in presenza di tassi negativi. La formula utilizza il fattore di spostamento λ, il prezzo a pronti o a termine P, il prezzo strike K, la scadenza T e la volatilità di vigilanza σ. Il fattore λ è determinato come max(soglia - min(Pj, Kj), 0), con soglia pari allo 0,10%, al fine di rendere positivi P e K senza introdurre distorsioni eccessive. La volatilità di vigilanza per il rischio di tasso di interesse è fissata al 50% per tutti gli strumenti sottostanti.

Determinazione della posizione lunga o corta

L'articolo 6 consente due metodi per qualificare un'operazione come posizione lunga o corta in un fattore di rischio primario o nel più significativo fattore di rischio di una categoria: oppure si usa il segno della sensibilità delta calcolata ai sensi dell'articolo 325 novodecies del regolamento (UE) n. 575/2013, oppure si valuta la dipendenza dei flussi di cassa o la finalità di copertura dell'operazione rispetto a quel fattore di rischio.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 7 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarirequisiti prudenzialirischio di contropartestrumenti derivativigilanza bancaria

Testo integrale

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