Regolamento (UE) 2021/367
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/367 della Commissione del 1o marzo 2021 relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento e che abroga il regolamento (UE) n. 883/2010 (titolare dell’autorizzazione S.I. Lesaffre) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento, sulla base della valutazione positiva dell’EFSA e del rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Definisce le condizioni d’uso, incluse misure di tutela per gli utilizzatori, e stabilisce un periodo transitorio per l’immissione sul mercato e l’uso delle scorte già prodotte. Contestualmente abroga il precedente regolamento (UE) n. 883/2010.
Rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento, con abrogazione del regolamento (UE) n. 883/2010.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari dell’autorizzazione e ai soggetti che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano l’additivo Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407, le premiscele che lo contengono, i mangimi composti e le materie prime per mangimi. L’ambito materiale riguarda esclusivamente l’impiego dell’additivo per vitelli da allevamento, nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri; prevede inoltre un periodo transitorio per prodotti fabbricati ed etichettati prima delle date indicate. Il periodo transitorio per additivo e premiscele riguarda prodotti anteriori al 22 settembre 2021; per mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti anteriori al 22 marzo 2022.
Rinnovo dell’autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/367 rinnova l’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi per vitelli da allevamento. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione e il rinnovo degli additivi per l’alimentazione animale. La Commissione fonda il rinnovo sul parere favorevole dell’EFSA del 25 maggio 2020 e sulla verifica del rispetto delle condizioni previste dalla normativa di settore.
Contesto e valutazione scientifica
Il considerando richiama che il preparato era già stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (UE) n. 883/2010. A seguito della domanda di rinnovo presentata dal titolare dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’EFSA ha concluso che il richiedente ha fornito prove sufficienti del permanere delle condizioni di autorizzazione. In particolare, l’Autorità ha ritenuto che l’additivo non abbia un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente; ha inoltre escluso che sia irritante per la pelle o per gli occhi, pur segnalando che, in mancanza di dati, non è possibile formulare conclusioni definitive sulla sensibilizzazione cutanea.
Ambito di applicazione e classificazione dell’additivo
L’autorizzazione rinnovata riguarda l’additivo specificato nell’allegato, classificato nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. Il prodotto è destinato ai vitelli da allevamento. Il titolare dell’autorizzazione è S.I. Lesaffre e il numero di identificazione dell’additivo è 4b1702. L’allegato qualifica la sostanza attiva come cellule vitali essiccate di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407.
Condizioni tecniche di autorizzazione
L’allegato precisa la composizione del prodotto, che deve contenere almeno 5 × 10^9 CFU/g, e indica un tenore minimo pari a 1,5 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Sono inoltre riportati i metodi di analisi applicabili: per il conteggio, il metodo di semina per inclusione dell’inoculo in piastra con utilizzo di agar all’estratto di lievito destrosio cloramfenicolo secondo EN 15789; per l’identificazione, il metodo PCR secondo CEN/TS 15790.
Obblighi per gli operatori e misure di protezione
Il regolamento impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per prevenire i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con queste misure, l’additivo e le premiscele devono essere impiegati con dispositivi di protezione individuale.
Periodo transitorio
Per evitare effetti immediati sulle scorte già immesse nella filiera, il regolamento prevede una disciplina transitoria. L’additivo e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 22 settembre 2021, in conformità alle norme applicabili prima del 22 marzo 2021, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Analogamente, i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo, prodotti ed etichettati prima del 22 marzo 2022 secondo la normativa previgente, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte, purché destinati ad animali da produzione alimentare.
Abrogazione del precedente regolamento e applicazione
Con l’entrata in vigore del nuovo regime, il regolamento (UE) n. 883/2010 è abrogato. Il regolamento 2021/367 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione dell’additivo Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407, classificato nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale, è rinnovata alle condizioni riportate nell’allegato. Il rinnovo si fonda sull’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e sulla verifica che risultano soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento.
Condizioni d’impiego e specifiche tecniche
L’additivo è autorizzato per vitelli da allevamento, in forma solida, con composizione di preparato contenente almeno 5 × 10^9 CFU/g e tenore minimo di 1,5 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con umidità al 12%. L’allegato prescrive che nelle istruzioni per l’uso siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.
Valutazione scientifica e metodo di analisi
La Commissione richiama il parere EFSA del 25 maggio 2020, che conclude per l’assenza di effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente, nonché per l’assenza di irritazione cutanea o oculare; resta invece indeterminato il potenziale di sensibilizzazione cutanea per mancanza di dati. L’allegato indica i metodi di analisi: conteggio con semina per inclusione dell’inoculo in piastra su agar all’estratto di lievito destrosio cloramfenicolo (EN 15789) e identificazione mediante PCR CEN/TS 15790.
Periodo transitorio
L’additivo e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 22 settembre 2021, conformemente alle norme applicabili prima del 22 marzo 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti l’additivo, prodotti ed etichettati prima del 22 marzo 2022 secondo le regole previgenti, la commercializzazione e l’uso sono ammessi fino a esaurimento scorte se destinati ad animali da produzione alimentare.
Abrogazione del precedente regime
Il regolamento (UE) n. 883/2010 è abrogato a seguito del rinnovo dell’autorizzazione del medesimo preparato.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 1 mar 2021Regolamento (UE) 2021/368
- Regolamento · 1 mar 2021Regolamento (UE) 2021/369
- Regolamento · 1 mar 2021Regolamento (UE) 2021/370
- Regolamento · 1 mar 2021Regolamento (UE) 2021/930
- Regolamento · 1 mar 2021Regolamento (UE) 2021/931
- Regolamento · 2 mar 2021Regolamento (UE) 2021/408
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →