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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/370

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/370 della Commissione del 1o marzo 2021 che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia

Normativa europea32021R0370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione dispone la registrazione delle importazioni di taluni prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo provenienti da India e Indonesia, nell’ambito di un’inchiesta antidumping avviata dalla Commissione. La misura è motivata dalla presenza di elementi di prova sufficienti circa dumping, pregiudizio e ulteriore aumento delle importazioni dopo l’apertura del procedimento, tale da poter compromettere l’effetto riparatore di eventuali dazi definitivi. La registrazione consente, se saranno soddisfatte le condizioni previste dal regolamento di base, l’eventuale riscossione retroattiva dei dazi sulle importazioni registrate. Le parti interessate possono presentare osservazioni ed elementi di prova entro 21 giorni dalla pubblicazione.

Registrazione doganale, per nove mesi, delle importazioni nell’UE di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di India e Indonesia, nell’ambito di un procedimento antidumping.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, originari dell’India e dell’Indonesia, classificati ai codici NC indicati nel regolamento (codici elencati all’articolo 1). Riguarda le autorità doganali degli Stati membri, chiamate a disporre la registrazione delle importazioni, e le parti interessate al procedimento antidumping. La registrazione decorre dall’entrata in vigore del regolamento e dura nove mesi. Sono escluse le altre origini e, in generale, il regolamento non istituisce dazi ma solo la registrazione finalizzata all’eventuale futura applicazione retroattiva di misure antidumping, se ne ricorreranno i presupposti.

Registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di India e Indonesia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/370 interviene nell’ambito di un procedimento antidumping avviato il 30 settembre 2020 sulle importazioni nell’Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia. La Commissione, sulla base di elementi di prova ritenuti sufficienti, dispone la registrazione doganale delle importazioni per preservare la possibilità di applicare retroattivamente eventuali dazi antidumping definitivi. La misura è giustificata dal combinato disposto di dumping, pregiudizio all’industria dell’Unione, incremento delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta e rischio di compromissione dell’effetto riparatore di futuri dazi.

Contesto procedurale e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/1036, in particolare l’articolo 14, paragrafo 5, che consente di imporre la registrazione delle importazioni ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Nel testo si precisa che il procedimento è stato avviato a seguito della denuncia presentata da Eurofer il 17 agosto 2020 per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale unionale del prodotto interessato. Il regolamento si inserisce dunque in una classica fase intermedia di difesa commerciale, anteriore all’eventuale adozione di dazi definitivi.

Prodotto interessato e classificazione doganale

Il prodotto soggetto a registrazione è costituito da prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, originari dell’India e dell’Indonesia. Il regolamento elenca numerosi codici NC, tra cui 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80. Tali codici sono indicati solo a titolo informativo, sicché la portata della misura si determina in base alla descrizione del prodotto, non soltanto alla classificazione tariffaria.

Verifica dei presupposti per la registrazione

Nel motivare la registrazione, la Commissione applica i criteri dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. In primo luogo, considera che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping, della loro portata e del presunto pregiudizio, poiché tali informazioni erano contenute sia nella versione non riservata della denuncia sia nell’avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In secondo luogo, valuta l’esistenza di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta, confrontando i dati del periodo ottobre 2020-gennaio 2021 con quelli del periodo dell’inchiesta e con lo stesso periodo dell’anno precedente.

Aumento delle importazioni e rigetto delle obiezioni

Sulla base della banca dati Surveillance 2, la Commissione rileva che, nel periodo successivo all’apertura, il volume medio mensile delle importazioni dai paesi interessati è aumentato complessivamente del 17 % rispetto alla media del periodo dell’inchiesta e del 6 % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Respinge quindi le contestazioni del gruppo Jindal, che aveva sostenuto l’assenza di un incremento significativo e contestato la metodologia temporale impiegata. La Commissione osserva inoltre che l’andamento delle importazioni dall’Indonesia è coerente con i meccanismi dei contingenti tariffari previsti dalle misure di salvaguardia su taluni prodotti siderurgici, con concentrazione dei flussi all’inizio dei trimestri.

Effetto delle misure di salvaguardia e uscita del Regno Unito

Il regolamento considera anche l’impatto dell’adeguamento dei contingenti tariffari conseguente all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. La Commissione ritiene che tale adeguamento abbia ridotto i contingenti specifici per paese e aumentato il contingente per altri paesi, creando ulteriore spazio per le esportazioni, in particolare dall’Indonesia, che utilizza in modo sistematico gran parte del contingente globale disponibile. Questo elemento rafforza la conclusione secondo cui è probabile un ulteriore incremento delle importazioni dai paesi interessati.

Indebolimento dell’effetto riparatore dei dazi

La Commissione esamina poi se l’ulteriore aumento delle importazioni possa gravemente compromettere l’effetto riparatore di un eventuale dazio antidumping definitivo. A tale fine richiama la diminuzione dei prezzi all’importazione: per i paesi interessati nel complesso, il prezzo medio in euro scende del 10 % rispetto alla media del periodo dell’inchiesta e del 12 % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il giudizio tiene conto anche dell’andamento dei costi delle materie prime, in particolare nichel e ferro-cromo, e dell’asserita attività di accumulo di scorte da parte degli importatori. La Commissione respinge l’argomento relativo alla riduzione della domanda causata dalla pandemia di COVID-19, ritenendolo non decisivo ai fini della registrazione.

Effetti della registrazione e possibile retroattività

La misura non introduce immediatamente dazi, ma prepara l’eventuale riscossione retroattiva qualora l’inchiesta si concluda con l’istituzione di dazi antidumping e siano rispettate le condizioni previste dal diritto UE. Il regolamento precisa che, in linea di principio, l’importo di futuri dazi sarebbe determinato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di eliminazione del pregiudizio, secondo l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Tuttavia, se la Commissione accertasse la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, il dazio potrebbe essere fissato fino al margine di dumping.

Diritti procedurali delle parti interessate e durata della misura

Tutte le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni scritte, elementi di prova e, se del caso, a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla pubblicazione del regolamento. La registrazione delle importazioni scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il testo richiama infine il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 e stabilisce che il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Prodotto soggetto a registrazione

La misura riguarda prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, originari dell’India e dell’Indonesia, identificati dai codici NC elencati nell’articolo 1. I codici sono indicati solo a fini informativi.

Presupposti della registrazione antidumping

La Commissione richiama l’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e verifica i criteri dell’articolo 10, paragrafo 4: informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta, e possibile grave compromissione dell’effetto riparatore di un dazio definitivo.

Elementi di prova sul dumping e sul pregiudizio

La Commissione ritiene sufficiente, in questa fase, la prova del dumping per India e Indonesia e del pregiudizio all’industria dell’Unione. Vengono richiamati margini di dumping stimati del 48,8 % per l’India e tra il 15,6 % e il 34,4 % per l’Indonesia, nonché indicatori negativi dell’industria unionale.

Aumento delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta

Sulla base dei dati Surveillance 2, la Commissione constata che nel periodo ottobre 2020-gennaio 2021 il volume medio mensile delle importazioni dai paesi interessati era superiore del 17 % rispetto alla media del periodo dell’inchiesta e del 6 % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le obiezioni del gruppo Jindal sono respinte.

Rischio di indebolimento dell’effetto riparatore

La Commissione rileva anche una tendenza al ribasso dei prezzi all’importazione: -10 % rispetto alla media del periodo dell’inchiesta e -12 % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente per i paesi interessati nel complesso. Il giudizio tiene conto anche dell’aumento dei prezzi delle materie prime, dell’asserito accumulo di scorte e della politica di prezzo dei produttori esportatori, con conclusione di possibile grave compromissione dell’effetto riparatore dei futuri dazi.

Registrazione e finalità retroattiva

Le autorità doganali sono invitate a registrare le importazioni affinché, se l’inchiesta confermerà la necessità di imporre dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi retroattivamente sulle importazioni registrate, purché siano rispettate le condizioni di legge. L’eventuale ammontare futuro dei dazi dipenderà dall’esito dell’inchiesta antidumping.

Durata della registrazione e partecipazione delle parti

La registrazione scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Le parti interessate possono presentare osservazioni e prove scritte e chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla pubblicazione.

Riferimento ai dati personali

I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

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