Regolamento (UE) 2021/930
Regolamento delegato (UE) 2021/930 della Commissione del 1o marzo 2021 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare la natura, la gravità e la durata di una recessione economica di cui l’articolo 181, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 182, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato definisce, per le stime interne IRB di LGD e CF, come individuare una recessione economica rilevante per ciascun tipo di esposizione. Stabilisce tre elementi chiave: natura della recessione, gravità, e durata, basandosi su un insieme di indicatori economici e su un arco storico di regola pari a 20 anni. Prevede inoltre regole operative sulla combinazione di indicatori, sulla copertura geografica e settoriale e sulla durata minima di 12 mesi dei periodi di recessione.
Regole tecniche per specificare natura, gravità e durata di una recessione economica ai fini delle stime IRB interne di LGD e fattori di conversione nel regolamento (UE) n. 575/2013.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) per stimare la loss given default (LGD) e i fattori di conversione (CF). Riguarda l’identificazione di una recessione economica per ciascun tipo di esposizione, come definito dall’articolo 142, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, con riferimento alle esposizioni, ai settori e alle aree geografiche rilevanti. Si applica dal 1° gennaio 2021; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini SEE. Non disciplina le prove di stress, che restano regolate da altre disposizioni del CRR e degli atti delegati collegati.
Regole tecniche sulla recessione economica per LGD e CF
Il regolamento delegato (UE) 2021/930 integra il regolamento (UE) n. 575/2013 per specificare come gli enti devono individuare una "recessione economica" ai fini delle stime interne di LGD e dei fattori di conversione nel quadro del metodo IRB. La finalità è rendere coerente e comparabile, per diversi portafogli e tipologie di esposizioni, l’uso di stime prudenti riferite a condizioni recessive effettivamente osservate.
Contesto normativo e finalità
Il testo si fonda sugli articoli 181, paragrafo 3, terzo comma, e 182, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013. I considerando chiariscono che la recessione economica non va confusa con le prove di stress: queste ultime possono essere più severe e usare scenari estremi, mentre il presente regolamento richiede di basarsi su condizioni economiche storiche e osservabili.
Ambito di applicazione
L’obbligo di identificare una recessione economica riguarda, separatamente per ciascun tipo di esposizione, gli enti che applicano il metodo IRB per le stime interne della LGD e dei CF. Il riferimento al tipo di esposizione è quello dell’articolo 142, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. La disciplina si estende a esposizioni verso imprese, PMI retail, immobili residenziali e non residenziali, altre esposizioni retail, finanziamenti specializzati ed esposizioni verso enti, con attenzione alla distribuzione geografica e settoriale del portafoglio.
Natura della recessione: indicatori economici pertinenti
L’articolo 2 individua un nucleo comune di indicatori da considerare per tutti i tipi di esposizione:
- PIL;
- tasso di disoccupazione;
- tassi di default aggregati forniti da fonti esterne, se disponibili;
- perdite su crediti aggregate fornite da fonti esterne, se disponibili.
A questi si aggiungono indicatori specifici a seconda del portafoglio, tra cui:
- indici settoriali per esposizioni verso imprese o PMI al dettaglio;
- prezzi o indici dei prezzi degli immobili residenziali per esposizioni immobiliari residenziali;
- prezzi o indici dei prezzi degli immobili non residenziali e relativi canoni per esposizioni immobiliari non residenziali;
- debito totale delle famiglie e reddito personale disponibile per altre esposizioni retail, se disponibili;
- indicatori specifici per specialized lending, come prezzi degli immobili, prezzi delle locazioni, prezzi dei beni sottostanti nei project finance, indici delle garanzie reali per object finance e prezzi o indici dei prezzi delle merci per commodity finance;
- indici dei crediti finanziari per esposizioni verso enti.
Il regolamento ammette inoltre altri indicatori economici che siano variabili esplicative del ciclo economico o indicatori specifici del tipo di esposizione esaminato.
Gravità della recessione e arco temporale storico
La gravità della recessione è misurata tramite il valore peggiore osservato su un periodo di 12 mesi per ciascun indicatore economico nell’arco temporale applicabile. I periodi di 12 mesi possono iniziare in qualsiasi momento dell’anno, quindi non è richiesto che coincidano con l’anno civile o con l’esercizio contabile.
L’arco temporale applicabile è, di regola, pari a 20 anni e termina nel momento in cui l’ente identifica la recessione. Se però tale finestra non offre una variabilità rappresentativa della futura evoluzione dell’indicatore, l’ente deve estenderla per includere valori più significativi.
Durata dei periodi di recessione
La recessione economica può essere composta da uno o più periodi di recessione. In linea generale, un periodo di recessione dura almeno 12 mesi. Se i valori peggiori si prolungano o se esistono massimi/minimi adiacenti legati alla stessa condizione economica, il periodo deve essere esteso fino a riflettere l’intera fase avversa osservata.
Quando due indicatori significativamente correlati raggiungono quasi contemporaneamente i rispettivi valori peggiori, i relativi periodi possono essere trattati come un unico periodo di recessione, purché ciò consenta di cogliere in modo coerente tutti i valori rilevanti.
Fonti dati, documentazione e revisione
Il regolamento non impone fonti di dati standardizzate per ciascun indicatore o giurisdizione, ma richiede che le fonti utilizzate siano accurate e affidabili. Gli enti devono comunque dimostrare l’affidabilità dei dati impiegati. Non sono tenuti ad acquisire dati se i costi risultano sproporzionati rispetto alla natura dell’indicatore e alla rilevanza del portafoglio interessato.
Il testo richiama gli obblighi del regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di documentazione dell’assetto dei sistemi di rating, conservazione delle evidenze di conformità e revisione delle stime LGD/CF e dei dati almeno annualmente o in presenza di nuove informazioni.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Identificazione della recessione per tipo di esposizione
Ai fini dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 182, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, la recessione economica deve essere identificata separatamente per ciascun tipo di esposizione. La recessione è descritta tramite tre elementi: natura, gravità e durata.
Natura della recessione e insieme di indicatori pertinenti
La natura della recessione è determinata mediante un insieme di indicatori economici pertinenti per le esposizioni incluse nel tipo di esposizione. Gli indicatori comuni a tutti i tipi di esposizione includono PIL, tasso di disoccupazione, tassi di default aggregati e perdite su crediti aggregate, se disponibili. Si aggiungono indicatori specifici per classe di esposizione, ad esempio indici settoriali per imprese e PMI retail, prezzi immobiliari e canoni per esposizioni immobiliari, debito delle famiglie e reddito disponibile per altre esposizioni retail, indicatori specifici per specialized lending e indici dei crediti finanziari per esposizioni verso enti.
Copertura geografica e settoriale degli indicatori
Gli indicatori devono riflettere la distribuzione geografica e, se del caso, settoriale delle esposizioni. In linea generale un indicatore si include una sola volta per ciascuna giurisdizione o area geografica rilevante e per ciascun settore rilevante; tuttavia possono essere raggruppate giurisdizioni o settori con forti movimenti correlati.
Gravità della recessione e valore peggiore su 12 mesi
La gravità è determinata dal valore peggiore osservato su un periodo di 12 mesi per ciascun indicatore nell’arco temporale applicabile. I periodi di 12 mesi possono iniziare in qualsiasi momento dell’anno. L’approccio vale anche per indicatori annuali, senza vincolo che i 12 mesi coincidano con l’anno civile o fiscale.
Arco temporale applicabile
L’arco temporale storico applicabile per ciascun indicatore è, di regola, il periodo di 20 anni che termina nel momento in cui l’ente identifica la recessione. Se tale periodo non è rappresentativo della futura variabilità dell’indicatore, deve essere esteso fino a comprendere valori più rappresentativi.
Durata dei periodi di recessione
La durata di un periodo di recessione è di almeno 12 mesi e deve riflettere le condizioni sfavorevoli osservate. Se i valori peggiori si estendono oltre i 12 mesi o se vi sono massimi/minimi adiacenti collegati alla stessa condizione economica, il periodo deve essere prolungato per cogliere l’intera fase recessiva. Se i picchi di più indicatori correlati cadono nello stesso momento o in un breve lasso di tempo, essi possono essere ricondotti a un unico periodo di recessione.
Documentazione, dati e revisione
Il regolamento richiama gli obblighi già previsti dal CRR in tema di documentazione dei sistemi di rating, conservazione della prova di conformità e revisione delle stime LGD/CF e dei dati almeno annualmente o quando emergano nuove informazioni. Non impone fonti di dati specifiche, ma richiede che le fonti siano accurate e affidabili; non è necessario acquisire dati se i costi sono sproporzionati rispetto alla rilevanza dell’indicatore o del portafoglio.
Rapporto con le prove di stress
La recessione economica ai fini LGD e CF non coincide con le condizioni di stress testing. Le prove di stress possono essere più severe e basate su scenari più estremi; per la recessione rilevante ai fini IRB il regolamento privilegia condizioni storicamente osservate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 1 mar 2021Regolamento (UE) 2021/367
- Regolamento · 1 mar 2021Regolamento (UE) 2021/368
- Regolamento · 1 mar 2021Regolamento (UE) 2021/369
- Regolamento · 1 mar 2021Regolamento (UE) 2021/370
- Regolamento · 1 mar 2021Regolamento (UE) 2021/931
- Regolamento · 2 mar 2021Regolamento (UE) 2021/408
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →