Sentenza del 18/05/2016 n. 10183 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva ritenuto legittima la cartella relativa a IVA, IRPEF, IRAP e addizionale regionale per l'anno 2001, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione. Ha contestato, tra l'altro, il mancato deposito dell'atto di appello, l'omessa comunicazione dell'avviso bonario, la decadenza dell'Amministrazione dalla riscossione, il difetto di motivazione e di allegazione della cartella, nonché la mancata informazione sulla possibilità di ottenere la riduzione delle sanzioni pagando entro trenta giorni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e ha rigettato il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia. Ha stabilito che l'avviso bonario non era necessario, poiché il controllo aveva evidenziato soltanto il mancato pagamento di somme già dichiarate e non errori o incertezze nella dichiarazione. Ha inoltre ritenuto tempestiva la cartella, sufficiente la sua motivazione e non decisiva la mancata allegazione dell'avviso bonario. I motivi relativi alla riduzione delle sanzioni sono stati dichiarati inammissibili o privi di decisività, anche perché il contribuente non aveva pagato entro trenta giorni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia, mentre le spese con il Ministero sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
L'emissione della cartella di pagamento non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo, salvo che il controllo riveli l'esistenza di errori.
L'avviso bonario è obbligatorio quando emergono errori o incertezze rilevanti nella dichiarazione, ma non quando il controllo automatizzato accerta esclusivamente l'omesso versamento di imposte indicate dal contribuente.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3
Per l'IVA vale lo stesso principio previsto per i tributi diretti: la comunicazione preventiva non è necessaria in caso di semplice mancato pagamento di importi dichiarati.
Legge n. 212 del 2000, artt. 6, 7 e 10
I principi di informazione, motivazione, chiarezza e collaborazione non impongono sempre l'invio dell'avviso bonario né determinano automaticamente la nullità della cartella. Il vizio di motivazione è rilevante soprattutto quando impedisce concretamente al contribuente di comprendere e contestare la pretesa.
D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, convertito dalla Legge n. 156 del 2005
La disciplina transitoria ha fissato i termini decadenziali per la notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni, applicandosi anche ai rapporti anteriori non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25
I termini per la riscossione mediante cartella devono essere verificati secondo la disciplina transitoria successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005; nel caso concreto la cartella è stata ritenuta tempestiva.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato della dichiarazione, l'avviso bonario non è necessariamente dovuto se l'Amministrazione rileva soltanto il mancato pagamento di imposte già indicate dal contribuente; è invece normalmente necessario quando emergono errori o incertezze dichiarative.
- La contestazione della cartella per difetto di motivazione richiede la dimostrazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa; se il contribuente ha impugnato puntualmente la pretesa, ciò può dimostrare che ne conosceva adeguatamente i presupposti.
- Per eccepire la decadenza della riscossione occorre verificare il termine applicabile e la data di notifica della cartella, considerando anche le discipline transitorie eventualmente introdotte dopo pronunce di incostituzionalità.
- La riduzione delle sanzioni collegata al pagamento entro un termine breve si perde se il contribuente non paga tempestivamente gli importi richiesti; la mancata informazione nella cartella non comporta automaticamente l'annullamento della pretesa.
- Nei giudizi tributari instaurati dopo l'operatività dell'Agenzia delle Entrate, la legittimazione processuale spetta generalmente all'Agenzia e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- In cassazione le censure devono rivolgersi specificamente alla motivazione e alla decisione della sentenza impugnata, non limitarsi a contestare direttamente l'atto tributario originario.
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