Ordinanza del 13/11/2017 n. 26719 - Corte di Cassazione
Tributi - TARSU - Immobile sottoposto a vincolo storico artistico - Inidoneità alla produzione di rifiuti - Art. 62, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 - Onere probatorio ai fini dell'esenzione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso contro la TARSU 2012 richiesta dal Comune di Ischia per un’area di 489 mq comprendente ruderi di interesse storico-artistico. Ha stabilito che il vincolo culturale non determina automaticamente l’esenzione o la riduzione del tributo: il contribuente deve indicare nella denuncia e provare con elementi oggettivi l’effettiva inutilizzabilità dell’area e la sua inidoneità a produrre rifiuti. È stata inoltre confermata l’interpretazione restrittiva della riduzione tariffaria al 40% prevista dal regolamento comunale, in conformità alla normativa primaria. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
TARSU su immobile vincolato: il vincolo storico-artistico non esclude l’imposta senza prova dell’inidoneità alla produzione di rifiuti
TARSU su area sottoposta a vincolo storico-artistico
La pronuncia riguarda il ricorso per cassazione proposto contro la debenza della TARSU relativa all’anno 2012, applicata dal Comune di Ischia a un’area scoperta di 489 mq corrispondente ai ruderi di un’antica cattedrale situata su un isolotto e classificata di interesse storico ai sensi della Legge n. 1089/1929. La Corte ha confermato le decisioni della Commissione tributaria provinciale e della Commissione tributaria regionale, ritenendo dovuto il tributo.
Presupposto impositivo e vincolo culturale
Il presupposto della TARSU è costituito dalla potenziale attitudine degli immobili e degli spazi detenuti a produrre rifiuti. La sottoposizione dell’immobile a vincolo storico-artistico non è, di per sé, sufficiente a escludere o ridurre la tassa.
Secondo la Corte, sarebbe illogico ritenere automaticamente inidoneo alla produzione di rifiuti qualsiasi immobile vincolato, poiché il vincolo può riguardare abitazioni, complessi museali aperti al pubblico o strutture dotate di aree di ristoro e servizi igienici, tutte realtà astrattamente idonee a generare rifiuti. Anche nel caso di aree scoperte o ruderi, pertanto, l’esenzione non deriva dalla sola natura storico-artistica del bene.
Onere probatorio del contribuente
L’art. 62, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 pone a carico dei possessori o detentori degli immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. L’esenzione prevista dall’art. 62, comma 2, per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso richiede il superamento di tale presunzione.
Il contribuente deve:
- indicare nella denuncia originaria o nella denuncia di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità dell’area;
- dimostrare in giudizio l’effettiva inidoneità alla produzione di rifiuti;
- fornire elementi obiettivi direttamente rilevabili o idonea documentazione.
La mera allegazione dell’esistenza del vincolo storico-artistico non assolve tale onere probatorio. Nel caso esaminato, la contribuente non ha dimostrato in modo sufficiente l’impossibilità di utilizzare l’area o la sua concreta inidoneità a produrre rifiuti.
Questioni processuali e motivazione per relationem
La ricorrente aveva contestato la validità della motivazione delle sentenze di primo e secondo grado, sostenendo che i giudici si fossero limitati a richiamare una precedente pronuncia relativa alle annualità 2005-2010, senza esaminare autonomamente le censure proposte.
La Corte ha dichiarato manifestamente infondati i primi due motivi di ricorso. La Commissione tributaria regionale non si era limitata a un richiamo generico, ma aveva trascritto i passaggi essenziali della precedente decisione, dichiarando di condividerne le argomentazioni e richiamando anche precedenti della Corte di cassazione. Erano quindi rispettate le condizioni per la legittima motivazione per relationem.
È stata inoltre ritenuta inconferente la deduzione relativa all’art. 2909 c.c., poiché la sentenza impugnata aveva espressamente rilevato che, sulle annualità oggetto della precedente pronuncia, non si era ancora formato il giudicato.
Contestazione sull’utilizzazione commerciale dell’area
La contribuente aveva sostenuto che il Comune non avesse provato l’utilizzazione dell’area per finalità commerciali e che il vincolo storico-artistico fosse sufficiente a escludere l’idoneità alla produzione di rifiuti.
La Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla valutazione dell’utilizzazione dell’area, poiché essa investiva un accertamento di fatto e l’interpretazione di atti processuali. Tale contestazione avrebbe potuto essere esaminata soltanto nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposizione non invocata né invocabile nel giudizio, anche in presenza di una situazione di doppia conforme.
Nel merito, la Corte ha comunque ribadito che la presunzione legale di produzione di rifiuti non può essere superata mediante la sola prova dell’esistenza del vincolo culturale.
Riduzione della tariffa al 40%
La ricorrente aveva contestato anche il mancato riconoscimento della riduzione della TARSU al 40%, richiamando l’art. 2, comma 3, lett. a), del regolamento TARSU del Comune di Ischia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 30 maggio 2008, n. 24.
La difesa sosteneva che la disposizione imponesse l’applicazione della tariffa ridotta quando la distanza dal più vicino punto di raccolta non superasse 1.000 metri. La Corte ha respinto tale interpretazione, osservando che avrebbe comportato un’applicazione indiscriminata della riduzione, in contrasto con l’art. 59, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 e con conseguente disapplicazione della norma primaria.
È stata quindi ritenuta corretta l’interpretazione logico-sistematica adottata dalla Commissione tributaria regionale, volta a coordinare la disposizione regolamentare con la disciplina legislativa e a conservarne un contenuto applicativo coerente. La formulazione del regolamento è stata considerata il frutto di un’improprietà lessicale.
A conferma di tale lettura, la Corte ha richiamato il successivo regolamento TARES del Comune di Ischia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 8 novembre 2013, n. 42, il cui art. 23, comma 1, prevedeva espressamente la riduzione al 30% per le utenze poste a una distanza superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurata dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.
Precedenti conformi
Con riferimento alla debenza della TARSU per il medesimo sito, la Corte ha richiamato il precedente costituito da Cass., sez. 6-5, ordinanza 4 luglio 2017, n. 16140, relativo all’anno 2011 e intervenuto tra le stesse parti.
Esito del giudizio e spese
Il ricorso è stato rigettato. La ricorrente è stata condannata al pagamento, in favore del Comune di Ischia, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in:
- Euro 1.400,00 per compensi;
- spese forfettarie nella misura del 15%;
- Euro 200,00 per esborsi;
- accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio il 13 settembre 2017 e depositata il 13 novembre 2017, con motivazione semplificata.
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