Cassazione Penale, Sentenza n. 24906/2025 del 07/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale per la pena residua di anni 1 e giorni 23. La difesa denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe dato rilievo negativo ingiustificato alla 'fragilità' psicologica del ricorrente e alla presunta precarietà del domicilio materno, senza considerare che il domicilio coincedeva con quello in cui il ricorrente ha scontato gli arresti domiciliari senza violazioni, la sua assenza di precedenti, l'attività quotidiana di volontariato presso l'Associazione Capitano Ultimo e la disponibilità della madre ad accoglierlo.
La decisione
Il giudice superiore ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato i principi di diritto sul giudizio prognostico per l'affidamento in prova (valutazione concreta e complessiva della personalita e del comportamento successivo ai fatti; non decisività, di per se, della gravità del reato, dei precedenti o della mancata confessione; sufficienza di un avvio di processo rieducativo). Ha censurato la motivazione del Tribunale di Sorveglianza come illogica e inconferente: la 'fragilità' non giustifica di per sé una prognosi negativa e andava valutata come elemento che richiede sostegno; la presunta precarietà del domicilio non era coerente con il fatto che il ricorrente vi aveva scontato gli arresti domiciliari senza violazioni; non è stata adeguatamente considerata l'attività di volontariato e il sostegno materno. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023 (Tomaselli)
Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01
Stabilisce che il giudizio prognostico deve fondarsi su una valutazione concreta e complessiva (reato, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria, indagine socio-familiare) e che gravità del reato o precedenti non possono di per sé escludere la misura alternativa.
Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008 (Cesarini)
Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 – 01
La mancata ammissione di responsabilità non può automaticamente determinare una prognosi sfavorevole; l'imputato non è obbligato alla confessione e l'assenza di confessione non equivale necessariamente a mancato ravvedimento.
Sez. 1, Sent. n. 9591 del 29/11/2000 (Pilo)
Sez. 1, Sentenza n. 9591 del 29/11/2000, dep. 2001, Pilo, Rv. 218235 – 01
Non e' necessaria la prova di una completa revisione critica del passato per la concessione delle misure alternative; è sufficiente che emerga l'avvio di un processo rieducativo e la possibilità di controllo della residua pericolosità.
Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995 (Litizia)
Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995, Litizia, Rv. 202131 – 01
Conferma il principio che l'accertamento della idoneità per misure alternative si basa su elementi prognostici e non su una verifica compiuta di ravvedimento completo.
Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 (Naretto)
Sez. 1, n. 773 del 3 dicembre 2013, Naretto, Rv. 258402
Ribadisce che elementi isolati come gravità del reato o precedenti non devono avere valore esclusivo e che il giudizio prognostico va espresso con riferimento ai risultati dell'osservazione della personalità e dei fattori di risocializzazione.
Massime di principio
- Il giudizio prognostico per l'affidamento in prova al servizio sociale richiede una valutazione concreta e complessiva della personalità e del comportamento successivo al fatto, non può basarsi su presunzioni generali.
- La gravità del reato, la presenza di precedenti o la mancata confessione non sono, di per sé, elementi decisivi per escludere una misura alternativa.
- La condotta tenuta durante misure di detenzione domiciliare senza violazioni costituisce un elemento favorevole e deve essere adeguatamente valorizzata.
- La fragilità psicologica o la necessità di supporto non costituiscono motivo automatico di esclusione; anzi possono indicare la necessità di misure che favoriscano il sostegno e il reinserimento.
- Dovranno essere prese in considerazione tutte le risorse concrete a favore del reinserimento (rete familiare, lavoro o volontariato, sostegno socio-terapeutico) e non solo le osservazioni negative astratte.
- Una motivazione contraddittoria o illogica del giudice di sorveglianza può giustificare l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame conforme ai principi giurisprudenziali.
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