Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1066/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Giudizio di non ammissione alla classe successiva, espresso dopo gli esami di riparazione, e successivi provvedimenti di rigetto delle istanze di autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori di studentessa)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il verbale di scrutinio finale dell’anno scolastico 2024/2025, con il quale la figlia minorenne, iscritta alla classe terza di un liceo delle scienze umane a opzione economico-sociale, non è stata ammessa alla classe successiva dopo aver riportato 3/10 in Inglese e 5/10 in Matematica negli esami di riparazione. Sono stati inoltre impugnati i successivi provvedimenti con cui l’istituto ha respinto le istanze di autotutela. I ricorrenti hanno dedotto: violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e delle disposizioni del d.lgs. 122/2009, nonché eccesso di potere per difetto, erroneità e contraddittorietà della motivazione, irragionevolezza, carenza istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e sviamento; violazione dell’art. 5 della l. 170/2010 e delle linee di indirizzo ministeriali del 28 marzo 2023 per il diritto allo studio degli alunni adottati; violazione dell’art. 1, commi 3 e 7, del d.P.R. 122/2009, con ulteriori censure di irrazionalità, contraddittorietà, falsità del presupposto, carenza istruttoria e motivazionale. In particolare, è stato lamentato che il Consiglio di classe avesse valorizzato soltanto le insufficienze in Inglese e Matematica, senza considerare il rendimento complessivo, la media generale prossima a 7, i risultati nelle discipline caratterizzanti, i progressi e l’impegno dell’alunna, né la sua condizione personale di particolare vulnerabilità, connessa all’adozione e a episodi traumatici riguardanti la madre biologica, documentati sotto il profilo medico-legale e comunicati alla scuola con l’istanza di autotutela.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando il giudizio di non ammissione e i successivi provvedimenti di rigetto delle istanze di autotutela. Ha ritenuto fondato e dirimente il difetto di motivazione. L’amministrazione scolastica non aveva adeguatamente considerato l’intero percorso scolastico dell’alunna, caratterizzato da una media generale di 6,92 e da risultati particolarmente positivi nelle discipline caratterizzanti, né l’incidenza degli eventi traumatici verificatisi al termine dell’anno scolastico sul rendimento e sugli esami di riparazione. Tali circostanze, pur portate a conoscenza della scuola in sede di autotutela, non erano state esaminate nel percorso logico-argomentativo posto a fondamento della non ammissione e della sua successiva conferma. Il TAR ha inoltre rilevato che, ove adeguatamente valorizzati, gli eventi avrebbero potuto richiedere l’attivazione di percorsi didattici personalizzati e di misure specifiche di inclusione, anche alla luce delle linee di indirizzo ministeriali sugli alunni adottati. Richiamando l’orientamento secondo cui anche negli esami di riparazione il Consiglio di classe deve valutare complessivamente il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento dello studente, il giudice ha escluso che la decisione potesse arrestarsi, senza motivazione approfondita, alle insufficienze nelle singole materie. Le spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico dell’amministrazione scolastica.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata e coerente del giudizio di non ammissione e dei successivi provvedimenti di autotutela; la motivazione deve rendere comprensibile la valutazione complessiva compiuta dal Consiglio di classe.

  • art. 1 d.lgs. 122/2009

    È richiamato dai ricorrenti in relazione ai criteri di valutazione e ammissione, ma la decisione fonda l’accoglimento principalmente sul deficit motivazionale e sulla mancata valutazione complessiva del percorso scolastico.

  • art. 2, n. 7, d.lgs. 122/2009

    È richiamato tra le disposizioni asseritamente violate, senza una specifica interpretazione autonoma nella motivazione della sentenza.

  • art. 5 l. 170/2010

    È richiamato dai ricorrenti in relazione alle misure didattiche a tutela degli studenti con specifiche esigenze, senza una specifica applicazione autonoma nella motivazione della sentenza.

  • art. 1, commi 3 e 7, d.P.R. 122/2009

    È richiamato tra le disposizioni relative alla valutazione scolastica, nel quadro della censura di irrazionalità e carenza motivazionale.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme all’art. 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR, la base normativa per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale base normativa, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • Anche in sede di esami di riparazione, il Consiglio di classe deve formulare una valutazione complessiva dell’intero processo di apprendimento, del comportamento e del rendimento scolastico dello studente; non può fondare la non ammissione esclusivamente sull’insufficienza in una o più discipline senza una motivazione approfondita.
  • Il giudizio di non ammissione alla classe successiva è illegittimo per difetto di motivazione quando non espone le ragioni per cui le insufficienze nelle singole materie prevalgono sul rendimento complessivo, sulla media generale, sui risultati nelle discipline caratterizzanti, sui progressi e sull’impegno dello studente.
  • Nel valutare la posizione scolastica di un alunno, l’amministrazione deve considerare le condizioni personali di particolare vulnerabilità, ove portate a sua conoscenza, e deve motivare specificamente l’eventuale irrilevanza di tali circostanze rispetto al rendimento e all’esito degli esami di recupero.
  • La tardiva comunicazione alla scuola di eventi personali incidenti sulla condizione psicofisica dell’alunno non può automaticamente tradursi in un pregiudizio per il minore; l’amministrazione deve comunque valutare gli elementi conosciuti e verificare l’eventuale necessità di percorsi didattici personalizzati e misure di inclusione.
  • I provvedimenti con cui l’amministrazione scolastica respinge un’istanza di autotutela devono confrontarsi in modo effettivo con le circostanze e le censure dedotte dall’interessato e non possono limitarsi a confermare stereotipatamente il precedente giudizio di non ammissione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.